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1. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (leasing), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
2. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dal presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Ai fini del presente articolo, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
5. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
6. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994.
7. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.
8. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 1, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
9. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 8, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare
e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.
Sopprimerlo.
*21. 200. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimerlo.
*21. 203. Vigni, Abbondanzieri, Banoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. (Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche con risorse private) - 1. L'articolo 19, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è cosi sostituito:
«2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), al fine di disporre di opere ed impianti destinati allo svolgimento di proprie funzioni, possono stipulare contratti aventi ad oggetto, oltre alla costruzione, al recupero, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti, anche il loro finanziamento. I contratti possono comprendere anche la gestione dei servizi necessari per il funzionamento delle opere e degli impianti nonché per la loro manutenzione. L'affidamento dei contratti deve essere effettuato con pubblico incanto o licitazione privata sulla base di un progetto, almeno preliminare, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il finanziamento può essere effettuato con l'impiego di uno qualsiasi dei contratti di finanziamento previsti dalle vigenti norme compreso quello di locazione finanziaria (leasing). Il bando di gara indica quale contratto è impiegabile. L'importo del finanziamento è determinato nella gara. Il piano di ammortamento del finanziamento deve essere previsto in più anni con rate annuali, semestrali o trimestrali, costanti oppure crescenti oppure decrescenti, e il pagamento degli eventuali servizi deve essere previsto con compensi annuali, semestrali o mensili. Il tipo di piano di ammortamento deve essere indicato nel bando di gara. Il numero e gli importi delle rate di ammortamento nonché i compensi dei servizi devono essere determinati in gara. Il contratto deve contenere il piano economico finanziario di copertura del finanziamento e deve prevedere, al fine di consentire l'estinzione del finanziamento anche prima del termine del piano di ammortamento, la specificazione del valore residuo al netto delle rate di ammortamento annuale nonché l'eventuale valore residuo del finanziamento non coperto dalle rate al termine del piano di ammortamento. Alle procedure di gara possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, eventualmente associati con un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e al decreto del Ministero del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1994.»
21. 204. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 1, sopprimere le parole: , l'acquisizione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157 con le seguenti: della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
al comma 4, sostituire le parole: del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 con le seguenti: della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
al comma 6, sopprimere le parole: cura e.
Conseguentemente sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:
8. Alla procedura di gara sono invitate associazioni di imprese, costituite, ai sensi dell'articolo 13 comma 8, della legge 1l febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, da mandataria impresa di costruzione in possesso dei requisiti di qualificazione idonea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e da mandante soggetto finanziatore dell'opera. La gara deve avere ad oggetto offerte inerenti il corrispettivo dell'appalto sul progetto a base di gara e, eventualmente, le condizioni di finanziamento da parte del soggetto mandante.
21. 1. Verro, Lupi.
Sopprimere il comma 2.
21. 201. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Regime IVA dei Fondi immobiliari per l'edilizia ad uso abitativo in affitto). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria.
21. 01. Lupi, Verro, Stradella.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Fondi immobiliari). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria».
21. 010. Peretti, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Regime IVA dei Fondi immobiliari per l'edilizia ad uso abitativo in affitto). - 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'espressione «enti previdenziali pubblici» si interpreta come riferita anche agli enti di previdenza e assistenza oggetto del riordino disposto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
21. 02. Lupi, Verro, Stradella.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 376, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano, sino al 31 dicembre 2006, con riferimento alle aree edificabili che costituiscono immobilizzazioni materiali o beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, possedute al 10 gennaio 2005, ancorché risultanti come tali a seguito di intervento di demolizione degli edifici esistenti.
21. 04. Lupi, Verro, Stradella.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Incentivi alla bioarchitettura). - 1. Al fine di incentivare la bioarchitettura, ossia la ristrutturazione e la realizzazione di alloggi secondo criteri di ecocompatibilità, in linea con quanto espresso dalla Commissione al Parlamento europeo con il documento «Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano», COM(2004)60, per l'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale di edilizia sostenibile e l'introduzione di incentivi fiscali a favore di un'edilizia più sostenibile, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, è maggiorata a partire dall'anno 2005, del 10 per cento per il recupero o per le nuove costruzioni, per i soli lavori a valenza energetico-ambientale entro l'importo massimo di 12.000 euro.
2. I benefici degli incentivi fiscali di cui al comma 1, prevedono:
a) interventi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) interventi per il risparmio idrico;
c) interventi con utilizzo sostenibile dei materiali edili (rinnovabili, di recupero, naturali);
d) interventi che mirano ad una riduzione del consumo energetico invernale ed estivo degli edifici.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e sentito il Ministro della salute, vengono individuati i criteri, le opere e i materiali utilizzati che beneficiano degli incentivi fiscali di cui al comma 1.
21. 06. Zanella, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Michele Ventura, Agostini.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2004»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».
21. 08. Peretti.
(Approvato)