Allegato A
Seduta n. 648 del 30/6/2005


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(A.C. 5736 - Sezione 5)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19.
(Finanziamenti per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili).

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti per incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili di cui al predetto comma, presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza corredata dai relativi progetti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nei successivi trenta giorni, provvede all'erogazione dei finanziamenti.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nella misura massima di 100.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati e comunque entro il limite delle risorse stanziate dal citato articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Finanziamenti per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili).

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
19. 200. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
(Approvato)