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1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni imprenditoriali,»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nello svolgimento delle attività di sorveglianza del mercato e di lotta alla contraffazione, l'Agenzia delle dogane può effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un monitoraggio a campione sull'importazione in Italia di prodotti fabbricati con metalli preziosi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale monitoraggio si
esplica, in particolare, tramite un controllo formale del rispetto del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, verificando che non sia già presente, al momento della importazione, un marchio di identificazione italiano»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, joint-venture, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione»;
4) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa»;
5) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente»;
6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono, nel piano dell'investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva»;
7) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite di partecipazione della Simest Spa, come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane che investono all'estero in
impianti produttivi non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell'intervento della Simest Spa»;
b) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
2) al comma 4, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare nei settori ad alta tecnologia»;
d) all'articolo 8, comma 3, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2»;
e) all'articolo 9:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «studi e consulenze» sono inserite le seguenti: «di natura legale, fiscale, contabile, giuslavoristica, necessarie ai fini della valutazione e realizzazione dell'operazione, e perizie direttamente connesse,»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) indipendentemente dall'importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l'ammontare del credito d'imposta non può superare 30.000 euro»
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alle forme di aggregazione su base contrattuale e consortile fra micro e piccole imprese, come definite dalla citata raccomandazione n. 2003/361/CE, di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis.
2-ter. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, è riconosciuto, per l'anno 2005, un credito d'imposta addizionale in misura pari:
a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e in quella che sarà approvata per il successivo periodo;
b) al 50 per cento dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero, nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;
c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;
d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:
1) del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dal medesimo articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato;
2) del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;
3) del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o del programma Eureka;
4) fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca.
2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
4) al comma 3, primo periodo, le parole: «Per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta»;
f) all'articolo 13:
1) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del raccordo della programmazione della formazione professionale continua, nell'ambito della concertazione prevista in sede regionale, le regioni, le province autonome e le articolazioni regionali dei fondi interprofessionali o i rappresentanti designati dai fondi stessi provvederanno al reciproco scambio di dati ed informazioni relativi alle iniziative in materia di formazione continua. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per la formazione continua, definisce, d'intesa con regioni e parti sociali, tempi e modalità attraverso i quali facilitare il trasferimento delle predette informazioni, utiliz-zando il sistema informativo di monitoraggio delle attività"»;
2) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino all'entrata in vigore della legge regionale o provinciale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. I relativi profili formativi possono essere definiti, con l'assistenza dell'ISFOL se richiesta dalle parti, anche per il tramite di enti bilaterali per la formazione"».
2. All'articolo 1, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni contrattuali sono determinate sulla base di convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari indicati al precedente periodo dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli enti che erogano le pensioni e gli altri assegni di cui al quarto comma, secondo le procedure e nel rispetto dei
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
3. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto stabilisce le
procedure e i criteri per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Le Regioni possono assegnare in gestione alla Simest S.p.A propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni fino ad un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese delle proprie regioni. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di Simest S.p.A.
6-ter. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Consiglio di amministrazione della Simest S.p.A: è composto da undici membri. Il presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, nomina sei membri dello stesso, compreso il presidente: due di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. La Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali designa un membro del Consiglio".
6-quater. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono rinnovati gli organi della Simest S.p.A: e viene adeguato lo statuto della società».
16. 213. Raisi.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: Le sanzioni sono applicate con le seguenti: Qualora l'acquisto o l'accettazione sia effettuata da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro sino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate.
16. 200. (Testo modificato nel corso della seduta)Carlucci, Galli.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis). Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione ed alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria;
questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».
16. 144. Carlucci, Galli.
Al comma 1, lettera a), numero 6), capoverso, sostituire le parole: parte sostanziale delle attività produttive con le seguenti: quota di rilievo delle attività produttive. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definita per ciascun settore produttivo l'entità della quota di rilievo.
16. 141. Carlucci.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quater.1. Le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano, anche tramite procedure telematiche, a tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, incluse quelle aventi natura internazionale. Restano salve le disposizioni contenute in leggi speciali».
16. 14. Benvenuto, Buemi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, il comma 4-decies è soppresso.
16. 4. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Crisci, Fluvi, Nannicini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per il comune e la provincia di Torino ed il Comune di Pinerolo il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi di investimento connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Torino 2006».
16. 12. Morgando, Merlo, Vernetti, Marino.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 500. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*16. 207. Di Teodoro, Giudice.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*16. 301. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e la quota rimborsata dalle imprese alimenta un fondo rotativo gestito dallo stesso soggetto gestore di cui al predetto comma 1 dell'articolo 14. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
16. 30. Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Grotto.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16. 300. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano inoltre a fronte di interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento».
16. 13. Morgando.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 2 è soppresso.
16. 201. Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Gerardo Bianco.
Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso, sopprimere il comma 2-bis.
*16. 202. Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Gerardo Bianco.
Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso, sopprimere il comma 2-bis.
*16. 209. Di Teodoro.
Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: ed è aggiunto con le seguenti: , la parola «ultimazione» è sostituita dalla seguente «inizio» ed è aggiunto.
16. 204. Morgando, Duilio, Stradiotto, D'Antoni, Gerardo Bianco, Milana.
Al comma 1, lettera e) numero 4), dopo le parole: non accolta aggiungere i seguenti periodi: L'Agenzia delle entrate comunica, tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Agenzia delle entrate comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
16. 203. Morgando, Duilio, Stradiotto, D'Antoni, Gerardo Bianco, Milana.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 11-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive e del terziario nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
l'Irap e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
16. 2. Olivieri, Rava.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 12, comma 1, le parole «massimo di tre» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».
16. 37. Peretti, Di Giandomenico.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «massimo di tre» sono aggiunte le seguenti: «un rappresentante del settore congressuale».
16. 1. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Crisci, Fluvi, Nannicini.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. L'Agenzia è un ente pubblico economico con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
3-bis. Il personale dell'ENIT può esercitare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'opzione per la permanenza nei ruoli dell'amministrazione pubblica statale».
16. 28. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Grotto.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 12, comma 3, le parole: «L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia è un ente pubblico economico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
*16. 36. (Testo modificato nel corso della seduta)Peretti, Di Giandomenico.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 12, comma 3, le parole: «L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia è un ente pubblico economico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
*16. 205. (Testo modificato nel corso della seduta)Antonio Leone.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 12, comma 6, le parole: «Per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2005, 2006 e 2007» e le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni».
16. 212. Tedeschi, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 12, comma 7, dopo le parole: «e delle associazioni di categoria» sono aggiunte le seguenti: «, ivi
comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa,».
16. 38. Peretti, Di Giandomenico.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di promuovere sulla rete Internet il marchio Italia anche nel settore del turismo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, destina la risorse già attribuite al progetto "Scegli Italia", alla realizzazione della piattaforma tecnologica del portale "Italia.it" gestito dall'Agenzia, di cui al comma 2. Le modalità e gli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, 1997 n. 281».
2) al comma 10, le parole «progetto Scegli Italia» sono sostituite dalle seguenti: «portale Italia.it».
16. 211. Tedeschi, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2006» sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole da: «a sette mesi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi»;
c) al secondo periodo, le parole da: «al cinquanta per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi»;
d) il quarto periodo è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera f), numero 01), pari a 800 milioni di euro annui, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote relative all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, di cui alle seguenti disposizioni, sono stabilite uniformemente nella misura del 20 per cento:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
16. 43. Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Villetti, Widmann, Boato, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Motta, Bellini, Camo, Trupia, Rainisio, Diana, Bottino, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 2, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: «nel limite massimo di sei mesi» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui comma 1, lettera f), numero 01), pari a 600 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.
16. 49. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole da: «307,55 milioni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro e a partire dal 1o gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro».
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui comma 1, lettera f), numero 01), si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.
16. 50. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «sentito il Comitato per il coordinamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sentite le parti sociali e il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono indicati i criteri per la ripartizione delle risorse, sulla base delle seguenti suddivisioni:
a) settori non compresi nell'ambito di efficacia della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) imprese, comprese nei settori beneficiari delle misure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano usufruito degli strumenti previsti dalla suddetta
legge e siano inserite in accordi territoriali di governo delle crisi e dei connessi piani di sviluppo;
c) imprese la cui dimensione aziendale non consenta la fruizione degli strumenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, inserite in accordi territoriali di governo delle crisi e dei connessi piani di sviluppo;
d) settori, nei confronti dei quali sia stata dichiarata la situazione di crisi a livello nazionale, ovvero che abbiano sottoscritto, a livello nazionale accordi di riconversione e/o riorganizzazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale firmatarie dei CCNL applicati dalle imprese».
16. 48. Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso, sopprimere il secondo periodo:
16. 47. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Il Ministero del lavoro fino a: parti sociali, con le seguenti: Una apposita intesa fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le parti sociali definisce.
16. 45. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: delle predette informazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: dei predetti dati utilizzando i sistemi informativi di monitoraggio disponibili.
16. 46. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 13-bis, sostituire il comma 5-bis, con il seguente:
«5-bis. Fino all'emanazione della legge regionale di cui al comma 5, restano valide, ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per la formazione degli apprendisti.»
16. 41. Delbono, Guerzoni, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 13-bis, comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
16. 44. Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Gasperoni, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Motta, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca, Michele Ventura.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:
«13-ter. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».
16. 42. Peretti, Di Giandomenico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e la quota rimborsata dalle imprese alimenta un fondo rotativo gestito dallo stesso soggetto gestore di cui al predetto comma 1 dell'articolo 14. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*16. 30. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e la quota rimborsata dalle imprese alimenta un fondo rotativo gestito dallo stesso soggetto gestore di cui al predetto comma 1 dell'articolo 14. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*16. 51. Pagliarini, Polledri, Didonè.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
**16. 6. Peretti, Di Giandomenico, D'Agrò.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
**16. 206. Morgando, Duilio, D'Antoni, Gerardo Bianco, Stradiotto, Milana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «la riconduzione» sono aggiunte le seguenti: «mediante norma interpretativa»;
b) al comma 6, lettera a), numero 3), dopo le parole: «società tra professionisti» sono aggiunte le seguenti: «le società fiduciarie di amministrazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni»;
c) al comma 6, lettera a), numero 8), dopo le parole: «dell'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «affidandone la gestione ad una società specializzata nell'investimento in capitale di rischio».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: n. 80 aggiungere le seguenti: , alla legge 14 maggio 2005, n. 80.
16. 3. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Crisci, Fluvi, Nannicini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile.
16. 39. Peretti, Di Giandomenico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono aggiunte le seguenti: «appartenenti ad uno o più gruppi bancari.»
16. 501. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Fondo per lo sviluppo). - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 30 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, all'articolo 31, dopo le parole: capoverso 2-quater, aggiungere le seguenti: dell'articolo 16-bis.
16. 01. (Testo corretto)Zanetta.
(Approvato)