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D)
deliberato l'esposizione della bandiera della pace negli edifici pubblici del territorio comunale, in aggiunta alle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea; tale iniziativa deve ricondursi all'esercizio della legittima «autonomia normativa e regolamentare delle amministrazioni locali in materia di esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali», ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;
nell'ottobre 2004 il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) ha
a seguito di tale iniziativa, i consiglieri di minoranza hanno ritenuto di presentare un esposto al prefetto di Campobasso per chiedere l'immediata rimozione delle bandiere da ogni ufficio pubblico, ravvisandovi gli estremi del reato di vilipendio alla bandiera della Repubblica;
il prefetto, nel dare seguito all'esposto, con lettera del 10 febbraio 2005, si è appellato al contenuto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 344/22-3/Gab. del 13 febbraio 2003, con la quale il Governo ha ritenuto di diramare direttive in merito alla possibilità di esporre la bandiera della pace, affermando a tal proposito che «non possono essere esposte bandiere straniere (...) e neppure simboli privati (ad esempio, insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari)» e che la violazione di tali direttive determinerebbe una violazione sanzionabile, ai sensi degli articoli 292 (vilipendio alla bandiera) e 323 (abuso d'ufficio) del codice penale;
l'iniziativa del comune di Campomarino, lungi dal configurare una violazione di legge o una lesione alla dignità della bandiera della Repubblica, sembra piuttosto rappresentare una meritoria forma di comunicazione istituzionale, avente ad oggetto i valori posti a fondamento del nostro ordinamento costituzionale, quali quelli sanciti dall'articolo 11 della Costituzione;
inoltre, il riferimento agli articoli 292 e 323 del codice penale appare, secondo l'interrogante, ingiustificato e del tutto improprio, in quanto posti a presidio rispettivamente della dignità delle istituzioni repubblicane e della legittimità dell'azione pubblica, considerato che l'esposizione della bandiera della pace deve ritenersi non già il simbolo di un'appartenenza politica, bensì l'espressione dell'affermazione di un valore universale -:
se il Governo non ritenga del tutto indebito un intervento - adottato attraverso un atto privo di valore normativo, quale la citata circolare - in manifesta violazione dell'autonomia normativa e regolamentare riconosciuta dalla legge in questa materia agli enti locali.
(3-04273)
(1o marzo 2005)