Allegato A
Seduta n. 644 del 23/6/2005


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(A.C. 5882 - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a termine fino a: diciotto mesi con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 sono esenti da ICI per l'intera durata contrattuale che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni più due.
2-ter. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
2. 4. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
2. 5. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: diciotto mesi aggiungere le seguenti: per un canone non superiore a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. 6. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ed essere con le seguenti: con il proprietario o usufruttuario esecutante, ovvero con altro proprietario, ed in tal caso essere.
2. 7. Folena, Russo Spena.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*2. 10. Folena, Russo Spena.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*2. 11. Realacci, Vigni, Frigato.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*2. 12. Pistone.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*2. 20. Cima, Lion, Cento, Boato, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella.


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Al comma 5, sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.
2. 13. Folena, Russo Spena.

ART. 3.
(Misura del contributo).

Al comma 1, sopprimere le parole: , nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
3. 1. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la parola: massima.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: massima.
3. 20. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto.
3. 3. Folena, Russo Spena.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.
3. 2. Folena, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le domande per il contributo di cui ai commi 1 e 2 si presentano al comune di residenza del conduttore. Il contributo è versato al conduttore entro un mese dalla richiesta. Ciascun comune, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le modalità di presentazione delle domande.
3. 4. Folena, Russo Spena.

ART. 4.
(Rilascio degli immobili).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il conduttore che ha sottoscritto un contratto di locazione ai sensi del presente decreto, per una durata inferiore a due anni, non decade dal punteggio per la graduatoria dell'assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica.
4. 1. Folena, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4. 2. Folena, Russo Spena.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
*4. 3. Sandri, Chianale, Zunino, Vigni.

Sopprimere il comma 2.
*4. 4. Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula del contratto ai sensi del presente decreto, ovvero fino all'offerta da parte del sindaco di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle famiglie di cui al presente decreto.
4. 7. Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
*4. 9. Realacci.


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Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
*4. 10. Pistone.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
*4. 20. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
4. 11. Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'elenco della delibera CIPE 13 novembre 2003, il termine per l'esecuzione del provvedimento di sfratto è differito al 31 dicembre 2005; su richiesta motivata da parte del sindaco tale termine può essere differito al 30 dicembre 2006.
4. 6. Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'elenco della delibera CIPE 13 novembre 2003, il termine per l'esecuzione del provvedimento di sfratto è differito al 31 dicembre 2005; su richiesta motivata da parte del sindaco tale termine può essere differito al 30 giugno 2006.
4. 5. Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 31 dicembre 2005.
4. 21. Cento, Lion, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: dalle prefetture interessate con le seguenti: dal Comune interessato.
4. 12. Folena, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per consentire ai destinatari l'utilizzo delle misure previste dalla presente legge, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è prorogata al 30 settembre 2005.
4. 14. Sandri, Chianale, Zunino, Vigni.

ART. 5.
(Disposizioni di bilancio).

Sopprimere il comma 3.
*5. 2. Realacci, Vigni.

Sopprimere il comma 3.
*5. 3. Pistone.

Sopprimere il comma 3.
*5. 20. Cima, Lion, Cento, Boato, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata


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di 99 anni, al comune di Verona la "Cinta Magistrale" della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso al compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la "Cinta Magistrale". Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo».
5. 04. Stradella, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione di un Fondo nazionale straordinario per la costruzione o l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2005-2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Fondo nazionale straordinario per la costruzione o l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica con la dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2005, per il cui finanziamento si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 021. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione di un Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2005-2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica con la dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2005, per il cui finanziamento si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente articolo si intendono per «interventi di manutenzione straordinaria» le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e l'installazione di ascensori.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 022. Pistone, Sgobio.


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All'articolo aggiuntivo 5. 050. della Commissione, comma 4, dopo le parole: legislazione vigente, aggiungere le seguenti: fino all'esenzione totale,
0. 5. 050. 1. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni relative al patrimonio abitativo). - 1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.
2. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2006.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
4. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.
5. 050. La Commissione.
(Approvato)