Allegato A
Seduta n. 644 del 23/6/2005


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(A.C. 153 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Governo del territorio).

1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente


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legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di governo del territorio. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme e le condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2. Il governo del territorio consiste nell'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.
3. La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull'ordinamento civile e penale, sulla difesa, sulle Forze armate, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Governo del territorio).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Oggetto e finalità). - 1. La presente legge detta i principi fondamentali relativi al governo del territorio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Il governo del territorio comprende l'attività urbanistica e edilizia e la difesa del suolo. Esso attiene alle attività conoscitive, pianificatorie, programmatorie, di gestione, vigilanza e controllo.
3. Il governo del territorio viene esercitato attraverso leggi nazionali e regionali e provvedimenti amministrativi di province e comuni.
4. Il governo del territorio viene esercitato ponendo come obiettivo di ogni atto di conservazione e trasformazione il benessere dei cittadini, il miglioramento delle condizioni di qualità, sicurezza e fruibilità collettiva del territorio, dando priorità alla conservazione della natura, alla gestione prudente degli ecosistemi e delle risorse primarie, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, alla qualità degli spazi urbani, dell'architettura, delle infrastrutture. A tal fine gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione fanno parte irrinunciabile di ogni atto di governo suscettibile di incidere sulle condizioni dell'ambiente urbano, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale.
5. Tutte le scelte relative alla conservazione e alla trasformazione del territorio debbono pertanto essere informate ai seguenti principi:
a) prevalenza dell'interesse generale su quello particolare e dell'interesse pubblico su quello privato;
b) attribuzione alla risorsa ambientale di un valore primario per la collettività;
c) promozione di un uso del territorio che favorisca l'equità, estenda la partecipazione e la democrazia nella consapevolezza che il territorio è un bene comune ed ogni azione compiuta da soggetti pubblici e privati deve essere ispirata e compatibile con questo principio.

6. La legge impegna a:
a) promuovere la qualità della vita degli abitanti attraverso:


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1) l'offerta di spazi e servizi che soddisfino bisogni individuali e favoriscano relazioni sociali;
2) la riduzione del tempo destinato agli spostamenti individuali e collettivi;
3) la tutela della salute attraverso la riconversione dei fattori che producono agenti inquinanti;
b) sviluppare il senso e il valore della cura, della cultura, dell'identità dei luoghi generatori dei diritti di cittadinanza,
c) affermare il valore imprescindibile della unità del territorio nella globalità dei significati, ecologici, storici, culturali e sociali.
1. 1. Nesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , nonché le forme fino alla fine del comma con le seguenti: e spettanti alle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 91. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte altresì salve le disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
1. 97. Jacini, Ricciuti, de Ghislanzoni Cardoli, Santori.

Al comma 2, al primo periodo premettere il seguente: Lo Stato promuove politiche di governo del territorio ispirate ai principi di legalità, uguaglianza dei cittadini, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
1. 94. Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Bandoli, Chianale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: consiste nell'insieme fino alla fine del comma con le seguenti: comprende in una visione unitaria ed inscindibile l'urbanistica, l'edilizia, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle bellezze naturali, la difesa del suolo, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati. La funzione del governo del territorio si realizza attraverso l'insieme delle attività conoscitive, la programmazione, la localizzazione e l'attuazione degli interventi, l'azione di vigilanza e di controllo, dirette a disciplinare le trasformazioni e gli usi del territorio, il sistema della mobilità e delle infrastrutture in armonia con i valori ambientali e paesaggistici.
1. 13. Iannuzzi, Realacci, Mantini, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: volte a perseguire aggiungere le seguenti: , in un quadro di sostenibilità ambientale,
1. 9. Realacci, Iannuzzi, Mantini, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e la valorizzazione aggiungere le seguenti: del paesaggio e.
1. 95. Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Bandoli, Chianale.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasformazioni dello stesso aggiungere le seguenti: , quindi la repressione dei fenomeni legati all'uso e alle trasformazioni illegali del territorio e il ripristino delle condizioni preesistenti ai fatti illeciti,
1. 96. Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Bandoli, Chianale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la mobilità con le seguenti: lo sviluppo della mobilità sostenibile.
1. 5. Lion, Realacci, Iannuzzi, Vigni.


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Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: urbanistica aggiungere le seguenti: , la localizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche.
1. 12. Mantini, Iannuzzi, Realacci, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: i programmi con le seguenti: l'insieme dei programmi.
1. 92. Paroli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: difesa del suolo, aggiungere le seguenti: la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali,
1. 93. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le politiche di governo del territorio sono improntate agli obiettivi della sostenibilità ambientale, con riferimento:
a) alla gestione del ciclo delle acque, quindi alla presenza di fabbisogni minimi, al contenimento dei consumi e alla completa depurazione;
b) alla limitazione del consumo di territorio;
c) alla gestione efficiente del ciclo energetico, alla riduzione dei consumi, alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
1. 8. Realacci, Iannuzzi, Mantini, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituiscono interessi primari dello sviluppo sostenibile la riqualificazione e il riuso dell'edificato, la limitazione del consumo di nuovo territorio, l'edilizia sociale coerente con la mobilità del lavoro e l'integrazione degli immigrati regolari, la democrazia urbana, la promozione della qualità dell'architettura, il contrasto dell'abusivismo.
1. 11. Mantini, Iannuzzi, Realacci, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'attività amministrativa nel campo del governo del territorio si esplica, in conformità ai principi della presente legge, attraverso i piani generali, settoriali e specialistici, i programmi e i provvedimenti attuativi della pianificazione, gli accordi di amministrazioni titolari di funzioni relative al territorio e tra queste e i privati, nonché gli atti di apposizione di vincoli o di limiti all'uso o alla trasformazione del territorio.
1. 7. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.

Al comma 3, dopo le parole: spetta alle regioni, aggiungere le seguenti: nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato,
1. 98. Jacini, Ricciuti, de Ghislanzoni Cardoli, Santori.

Al comma 3, dopo le parole: spetta alle regioni, aggiungere le seguenti: salvo che per la determinazione dei principi fondamentali e.
1. 90. Antonio Barbieri, Stradella, Germanà, Dell'Anna, Mondello, Pinto, Paroli, Lenna, Maione, Paolo Russo, Osvaldo Napoli, Brusco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «pianificazione territoriale»: la pianificazione di area vasta, che ne definisce


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l'assetto per quanto riguarda le componenti territoriali fondamentali;
b) «pianificazione urbanistica»: la pianificazione funzionale e morfologica del territorio che disciplina le modalità d'uso e di trasformazione e comprende il piano strutturale, il piano operativo e la regolamentazione urbanistica ed edilizia;
c) «piano di settore»: il piano di uno specifico settore funzionale con effetti sul territorio;
d) «piano territoriale»: documento che rappresenta l'esito del processo di pianificazione territoriale;
e) «piano strutturale»: il piano urbanistico con il quale vengono operate le scelte fondamentali di programmazione dell'assetto del territorio di un comune o di più comuni in coordinamento fra loro;
f) «piano operativo»: il piano urbanistico con il quale vengono dettagliate ed attuate le previsioni del piano strutturale, con effetti conformativi del regime dei suoli;
g) «dotazioni territoriali»: la misura adeguata del complesso delle attrezzature, infrastrutture e reti di cui deve essere dotato un ambito territoriale;
h) «rinnovo urbano»: insieme coordinato di interventi di conservazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di singoli edifici o di intere parti di insediamenti urbani, finalizzato alla rigenerazione, riqualificazione, riabilitazione, nonché all'adeguamento dell'estetica urbana.

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
settoriale o di area vasta con le seguenti: di settore o territoriale;
all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: settoriali o di area vasta con le seguenti: territoriali o di settore.
1. 090. Antonio Barbieri, Stradella, Germanà, Dell'Anna, Mondello, Pinto, Paroli, Lenna, Maione, Paolo Russo, Osvaldo Napoli, Brusco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Agli effetti della presente legge, si intende per:
a) «governo del territorio»: le disposizioni e i provvedimenti per la tutela, per l'uso e per la trasformazione del territorio e degli immobili che lo compongono;
b) «piani generali»: i piani di comuni, province, regioni e Stato, che definiscono l'assetto della totalità del territorio di competenza di ciascun ente, con riguardo all'insieme delle funzioni di governo del territorio attribuite allo stesso;
c) «piani specialistici»: i piani che tutelano un interesse pubblico specifico relativo al governo del territorio;
d) «piani di settore»: i piani che approfondiscono particolari tematiche relative al governo del territorio e alle politiche ambientale, urbana, territoriale, infrastrutturale, in conformità alla pianificazione sovraordinata e in coerenza con le disposizioni dei piani territoriali e urbanistici vigenti del medesimo livello istituzionale di governo del territorio;
e) «piani o atti sovraordinati»: i piani o gli atti di governo del territorio assunti dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altre pubbliche amministrazioni, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione degli enti aventi competenza territoriale di minore estensione;
f) «norme di salvaguardia»: norme statali o regionali che abilitano le amministrazioni titolari di funzioni relative al governo del territorio ad adottare misure di salvaguardia in grado di inibire determinate attività di trasformazione del territorio


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e degli immobili che lo compongono sino al verificarsi di specifiche circostanze previste dalla legislazione vigente o da piani specialistici;
g) «misure di salvaguardia»: i provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari di funzioni relative al governo del territorio in attuazione delle norme di salvaguardia vigenti;
h) «quote edificatorie»: le possibilità edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in un comparto urbanistico dal piano operativo comunale.
1. 01. Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Mantini, Realacci, Pappaterra.