Allegato A
Seduta n. 642 del 21/6/2005


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(A.C. 5901 - Sezione 2)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 2-sexies, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.
2-ter. I commi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a valere dal periodo di commercializzazione 2005/2006, sono soppressi. I commi 2 e 3 vigenti dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dal seguente: « 2. I quantitativi revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge n. 119 del 2003 confluiscono annualmente nella riserva nazionale per essere riattribuiti dall'Agea, nella medesima campagna lattiera, alle regioni e province autonome cui afferivano e fino a un massimo della media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti. I prodotti quantitativi saranno immediatamente assegnati dalle regioni o province autonome ai produttori di latte secondo i criteri di priorità stabiliti dal comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 119 del 2003 e fino a coprire la media produttiva delle ultime due annate di produzione commercializzata. La chiusura dell'attività produttiva determina l'automatico decadimento della assegnazione integrativa dei quantitativi e il loro rientro nella riserva regionale cui afferivano. I quantitativi non assegnati alle regioni o province autonome saranno utilizzati per la compensazione nazionale di fine periodo proporzionalmente tra tutti i produttori.
2-sexies. 100.
(Limitatamente al comma 2-ter).La Commissione.