La Camera,
premesso che:
il provvedimento già nel suo testo originario si presentava disorganico, privo di qualsiasi omogeneità materiale e di evidente natura ordinamentale, caratteristiche che risultano notevolmente accentuate dalle modificazioni introdotte dal Senato, con l'introduzione di norme riguardanti materie estranee a quelle già eterogenee del decreto-legge e che spaziano dalla verifica dell'interesse archeologico alle collezioni numismatiche, passando per le controversie relative ai prodotti lattiero-caseari, l'elenco dei vitigni autoctoni, il federalismo amministrativo, l'istruzione e gli enti di ricerca, con l'elegante aggiunta al titolo della dizione «, e altre misure urgenti»;
vengono così ancora una volta clamorosamente disattesi i richiami che, già nel marzo del 2002, con un suo messaggio di rinvio alle Camere di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in materia agricola, il Presidente della Repubblica rivolse in ordine alle norme introdotte nel corso dell'esame parlamentare, per le quali, oltre a non ravvisarsi la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, si doveva registrare «un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario» (nel caso di specie, del tutto mancante), stravolgendosi in tal modo l'istituto del decreto-legge e rendendo il testo «di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile»,
di non procedere nell'esame del disegno di legge.
n. 1. Leoni, Michele Ventura, Grignaffini, Guerzoni, Rava, Benvenuto, Duca, Innocenti, Agostini, Montecchi, Ruzzante, Mascia, Boato, Zanella, Sgobio, Cusumano, Buemi, Pappaterra.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 luglio 2005, n. 63, trasmesso dal Senato, contiene una serie di materie profondamente eterogenee rispetto al nucleo originario (politiche del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno e tutela del diritto d'autore); ai tre articoli iniziali sono stati aggiunti ben dieci articoli privi di unicità di contenuto: dall'interesse archeologico alle controversie relative ai prodotti lattiero-caseari, dal potenziamento dell'Ufficio per il federalismo alle collezioni numismatiche. Tale intervento
normativo è da ritenersi in contrasto palese con un corretto utilizzo delle fonti e in violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
il testo del disegno di legge, come risulta dalle modifiche apportate dal Senato, è privo dei presupposti di necessità e urgenza ponendosi in contraddizione con l'articolo 77 della Costituzione e in seconda battuta con l'articolo 15, comma 2, della legge 400 del 1988, ritenuta alla base dell'«ordinato impiego della decretazione d'urgenza» e quindi da osservare rigorosamente, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica nel rinvio del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4,
di non procedere ulteriormente nell'esame del disegno di legge.
n. 2. Zaccaria, Castagnetti, Boato, Zanella, Sgobio, Mascia, Di Gioia, Cusumano.