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1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti: «di Ia, IIa, IIIa, IVa e Va categoria, gruppo A e gruppo B,»;
2) dopo le parole: «dal Questore» sono inserite le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Va categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Va categoria, gruppo D e gruppo E».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEwGISLATIVA
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Delega al Governo per l'armonizzazione della normativa in materia di
esplosivi e materiali pirotecnici, a recepimento della direttiva 2004/57/CE, e per il controllo dei pericoli relativi ai prodotti esplosivi ed infiammabili). - 1. Il comma secondo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed il numero 17 della voce «Ministero dell'Interno» dell'allegato A al predetto decreto sono soppressi. La composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, anche al fine dell'attuazione della direttiva 2004/57/CE, sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di individuare e armonizzare le normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con le sostanze ed i prodotti esplosivi ed infiammabili e di coordinarla con le norme legislative di pubblica sicurezza vigenti, individuando ed attribuendo alla competente Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, le superiori funzioni consultive centrali di carattere generale nella materia ed istituendo i competenti uffici centrali per il supporto ed il coordinamento operativo delle relative attività di controllo amministrativo e di polizia.
6. 2. Paola Mariani, Bova, Ottone, Buglio, Frigato, Boccia, Tonino Loddo, Merlo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - All'articolo 5, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e dei giocattoli pirici» sono soppresse.
6. 025. Governo.
(Approvato)