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1. I decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi
di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Sopprimerlo.
*6. 600. Sgobio, Diliberto, Pistone, Galante.
Sopprimerlo.
*6. 601. Titti De Simone.
Sopprimerlo.
*6. 604. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale.
Sopprimerlo.
*6. 605. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Bulgarelli, Villetti.
Sopprimere il comma 1.
6. 603. Titti De Simone.
Sopprimere il comma 2.
6. 602. Titti De Simone.