Allegato A
Seduta n. 638 del 15/6/2005


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(A.C. 4735 - Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari).

1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto.


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2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
3. Le università, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo deter-minato, denominati «contratti di ricerca e di insegnamento universitario», per l'espletamento di funzioni didattiche e di ricerca presso le strutture dell'ateneo, con studiosi italiani o stranieri, non dipendenti dall'università, in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere, aventi le seguenti caratteristiche:
a) i contratti hanno durata massima triennale, sono rinnovabili per non più di una volta e non danno ai titolari alcun diritto in relazione all'accesso alla docenza universitaria di ruolo;
b) il numero di tali contratti non può superare, per ciascuna struttura universitaria presso cui sono attivati, il 20 per cento del numero dei docenti di ruolo afferenti alla medesima struttura, anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi necessari per l'attivazione dei corsi di studio;
c) i regolamenti universitari disciplinano le procedure per la scelta dei titolari dei contratti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, garantendo comunque priorità ai candidati che siano impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo e che abbiano acquisito un'elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;
d) il possesso del dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione o di un master universitario di secondo livello, ovvero l'essere stato titolare di assegno di ricerca, costituisce titolo preferenziale nella scelta dei titolari dei contratti;
e) il trattamento economico dei contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio;
f) la partecipazione dei titolari dei contratti agli organi collegiali universitari è determinata nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo;
g) i contratti di ricerca e di insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ne utilizzano le relative risorse finanziarie.

4. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
5. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso


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del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di sei anni, escluso il dottorato di ricerca. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
6. Per l'accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al comma 5 per il periodo massimo di sei anni ivi previsto. L'accesso avviene a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale.
7. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
8. L'attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione dei professori aggregati, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali. La scelta per il tempo definito deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell'ateneo di appartenenza almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Il rettore, entro sessanta giorni dalla presentazione, accerta la compatibilità della richiesta con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli impegni scientifici e didattici, nonché la compatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali dell'università e l'assenza di ulteriori profili di nocumento economico o al prestigio dell'università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto, nonché lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per lo svolgimento delle medesime attività. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno.
9. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.


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10. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, nonché ai professori incaricati stabilizzati, è attribuito, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza. Ai soggetti in possesso della qualifica di «elevata professionalità» e ai laureati dell'area tecnico-scientifica e socio-assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo stesso titolo, previa positiva valutazione, da parte di una apposita commissione presieduta da un membro esterno e composta pariteticamente da membri interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza, dell'attività scientifica o didattica svolta opportunamente documentata. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, ai sensi della legge 19 dicembre 1990, n. 341, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore aggregato è attribuito per il periodo di durata dell'incarico ai titolari di incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, nonché ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
12. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui al comma 8 della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.
13. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
14. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui al comma 3.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Sono comunque abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme incompatibili con le sue disposizioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari).

Sopprimerlo.
*5. 605. Sgobio, Diliberto, Pistone, Galante.

Sopprimerlo.
*5. 608. Titti De Simone.


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Al comma 1, premettere i seguenti:
01. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Ruolo dei professori universitari). - 1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) I fascia, professore ordinario;
b) II fascia, professore associato;
c) III fascia, professore aggregato».

02. I ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati ed i professori incaricati stabilizzati, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di «professori aggregati».
03. Ai ruoli di professore universitario si accede attraverso le procedure di cui all'articolo 4.
04. Ogni professore universitario è inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale ha superato la prova d'accesso o nel quale si trovava alla data di entrata in vigore della presente legge.
05. Le disposizioni della presente legge garantiscono, nell'unitarietà della funzione di docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
5. 637. Angela Napoli.

Sopprimere il comma 1.
5. 609. Titti De Simone.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Nella terza fascia sono inquadrati a domanda i ricercatori universitari che abbiano svolto almeno tre anni di docenza nell'ultimo quinquennio, o ne completino lo svolgimento entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i ricercatori che non abbiano svolto attività di docenza l'inquadramento nella terza fascia è subordinato ad un giudizio idoneativo da parte della facoltà di appartenenza sulla base di apposito regolamento adottato dal senato accademico.
1-bis. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi per la ricerca. Ai professori di terza fascia si applica il regime di impegno orario in vigore per i ricercatori universitari.
1-ter. Le università provvedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato in conformità alle procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti dei professori della terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari


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dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e dei ricercatori.
5. 663. Grignaffini, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Martella, Tocci, Sasso, Chiaromente, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
5. 638. Angela Napoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla copertura dei posti aggiungere le seguenti: di ruolo.
5. 650. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Tocci, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ordinario e associato.
5. 631. Titti De Simone.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: associato aggiungere le seguenti: e di professore di terza fascia.
5. 651. Bimbi, Martella, Colasio, Grignaffini, Tocci, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 664. Martella, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Grignaffini, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , prevedendo il trattamento fino alla fine del comma.
5. 652. Bimbi, Martella, Colasio, Grignaffini, Tocci, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: a tempo pieno fino alla fine del comma.
5. 633. Titti De Simone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, anche a carico fino alla fine del comma.
5. 634. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.
5. 610. Titti De Simone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
5. 639. Angela Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: posti di professore ordinario fino alla fine del comma con le seguenti: propri posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta in ruolo di professori italiani o stranieri in servizio stabile, con qualifica accademica


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equipollente, presso istituzioni universitarie straniere o internazionali con sede principale nell'Unione europea, ovvero, esclusivamente su posti di ordinario, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama impegnati stabilmente all'estero. L'università procede alla nomina a seguito di giudizio valutativo sulla qualificazione scientifica del candidato espresso da una commissione internazionale di esperti nominata con procedure stabilite nei regolamenti dell'università. La delibera di nomina è sottoposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, sentito il Consiglio universitario nazionale, può concedere il nulla osta o rifiutarlo, motivando la propria opposizione. Se il nulla osta è rifiutato, nel caso di professori di università straniere o internazionali, l'università è tenuta a rideliberare confermando o annullando definitivamente la nomina, mentre, nel caso di studiosi di chiara fama, la delibera di nomina è nulla. Decorsi i sessanta giorni, il nulla osta si intende concesso.
5. 665. Martella, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ordinario e associato.
5. 632. Titti De Simone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: professore ordinario mediante chiamata aggiungere la seguente: diretta.
5. 750. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
5. 611. Titti De Simone.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la CRUI e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Ai titolari degli incarichi di cui al presente comma che non siano professori ordinari o associati è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, il titolo di professore aggregato, secondo quanto previsto al comma 11.
3-bis. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico


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dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 3-bis.
5. 751. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
5. 612. Titti De Simone.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: hanno durata al massimo triennale con le seguenti: danno luogo, a tutti gli effetti, ad un rapporto di lavoro subordinato, hanno durata biennale.
5. 666. Martella, Bimbi, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Bulgarelli, Villetti, Pistone.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*5. 613. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*5. 654. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Damiani, Zaccaria.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5. 640. Angela Napoli.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; tale numero non può altresì superare, in totale, il numero dei posti di professore di terza fascia che l'ateneo programma di bandire nel triennio successivo.
5. 667. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Bulgarelli, Villetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
5. 614. Titti De Simone.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: che siano impegnati fino a: continuativo e.
5. 655. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
5. 615. Titti De Simone.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; una quota non inferiore al 30 per cento di tali contratti è riservata a coloro che hanno completato dottorato e postdottorato oppure posseggano titolo di dottorato più diploma di specializzazione medica.
5. 646. Fatuzzo.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
5. 616. Titti De Simone.


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Al comma 3, lettera e), dopo le parole: dei contratti aggiungere le seguenti: , rapportato almeno a quello degli attuali ricercatori confermati,
5. 668. Martella, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
5. 617. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).
5. 618. Titti De Simone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le università possono realizzare specifici programmi universitari di ricerca avanzata e di didattica d'eccellenza, sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, chiamando studiosi di chiara fama internazionale a coordinare e dirigere dette attività, o a collaborarvi, con incarichi triennali rinnovabili sulla base di nuova convenzione per periodi complessivamente non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.
5. 653. Bimbi, Martella, Colasio, Grignaffini, Tocci, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Sopprimere il comma 4.
5. 619. Titti De Simone.

Al comma 4, sostituire le parole da: per realizzare fino a: status giuridico ed economico con le seguenti: al fine di realizzare programmi di ricerca, coordinati da professori, nonché da dottori di ricerca titolari di contratti a tempo determinato di cui ai commi 3 e 5, senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie.
5. 656. Bimbi, Martella, Colasio, Grignaffini, Tocci, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Sopprimere il comma 5.
*5. 620. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 5.
*5. 657. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Zaccaria.

Sopprimere il comma 5.
*5. 669. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Bulgarelli, Villetti, Pistone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al fine di avviare i giovani alla ricerca e all'insegnamento universitario, le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di diritto privato a tempo determinato


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denominati «Contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento». I titolari del contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti. I contratti danno luogo a tutti gli effetti a un rapporto di lavoro subordinato e sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma. Hanno durata biennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di due anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche è collocato in aspettativa senza assegni. Il trattamento economico è pari a quello in atto per i ricercatori confermati. Il numero dei contratti, comunque non superiore al doppio del numero dei posti di professore di terza fascia che l'ateneo programma di bandire nel triennio successivo, è determinato da ciascuna università nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente comma le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'ambito del piano programmatico di investimenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e dei relativi finanziamenti, è realizzato un programma straordinario per la stipula, nel primo triennio accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno seimila contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento per giovani studiosi, in ragione di almeno duemila contratti per ciascun anno.
5. 670. Martella, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Tocci, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche ogni anno le università assicurano, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, per il conferimento di contratti di diritto privato a tempo determinato per la ricerca e l'insegnamento universitario riservati a laureati che abbiano conseguito dottorati di ricerca o titoli equipollenti in Italia o all'estero. Costituiscono titoli preferenziali il conseguimento del dottorato attraverso le forme di co-tutela internazionale, come pure le esperienze di ricerca acquisite con la partecipazione a programmi di ricerca internazionale. Costituisce ulteriore titolo preferenziale l'avere conseguito il titolo di dottore di ricerca presso ateneo diverso da quello in cui viene fatta domanda di contratto. Fatta salva la copertura finanziaria, alla scadenza del primo biennio di contratto, la valutazione positiva comporta l'obbligo da parte delle università dell'individuazione del budget necessario a bandire un nuovo posto corrispondente alla posizione di ruolo di professore di terza fascia. I titolari dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario, di cui al presente comma, svolgono attività di ricerca universitaria anche con fondi autonomi e possono essere responsabili di convenzioni con imprese o fondazioni o


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con altri soggetti pubblici o privati. Essi svolgono le attività didattiche in base alle disposizioni dei regolamenti universitari e hanno rappresentanza negli organi accademici. I contratti di ricerca e di insegnamento universitario di cui al presente comma sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca e le borse post-dottorato. Il contratto di ricerca di cui al presente comma non è incompatibile con l'incarico di insegnamento di cui al comma 3. Tali contratti includono i trattamenti previdenziali di legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica affidate a soggetti con il titolo di dottore di ricerca, le università possono utilizzare esclusivamente la forma giuridica di contratto prevista dal presente comma.
5. 658. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Damiani, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le università per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con possessori del titolo di dottore di ricerca o con titoli esteri equipollenti. Tali contratti hanno durata biennale e possono venire rinnovati una sola volta a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta. Al termine del secondo biennio si accede alle valutazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4. Le università, a far data dall'approvazione delle presente legge, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa possono solamente utilizzare la forma giuridica di contratto prevista dal presente comma. Il trattamento economico iniziale di tali contratti è pari a quello degli attuali ricercatori confermati ed il loro numero è definito dagli atenei in relazione alla programmazione del futuro reclutamento di professori universitari.
5. 635. Titti De Simone.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: integrativa.
5. 659. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: , previo espletamento fino alla fine del comma con le seguenti: istituiscono un'unica figura di titolare di assegno triennale non rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello del ricercatore non confermato. L'assegnista è titolare di un contratto a tempo determinato. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione o del master universitario costituiscono titoli preferenziali. Gli assegnisti hanno titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi per professore di terza fascia.
5. 636. Titti De Simone.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
5. 660. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.


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Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , fino ad un massimo complessivo di sei anni, escluso il dottorato di ricerca.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: per il periodo massimo di sei anni ivi previsto con le seguenti: per un periodo di almeno sei anni
5. 759. La Commissione.
(Approvato ad eccezione della parte conseguenziale, respinta)

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: , di concerto fino alla fine del periodo.
5. 661. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: I contratti di diritto privato a tempo determinato per la ricerca e l'insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca e le borse post-dottorato.
5. 662. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Sopprimere il comma 6.
*5. 621. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 6.
*5. 641. Angela Napoli.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
*5. 671. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Zaccaria.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
*5. 672. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Bulgarelli, Villetti, Pistone.
(Approvato)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: disciplinate fino alla fine del comma con le seguenti: che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme concernenti gli attuali ricercatori universitari confermati.
5. 752. La Commissione.

Sopprimere il comma 7.
*5. 622. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 7.
*5. 673. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Zaccaria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche al servizio prestato come tecnico laureato prima dell'immissione nei ruoli dei ricercatori universitari.
5. 642. Angela Napoli.


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Sopprimere il comma 8.
*5. 623. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 8.
*5. 674. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Zaccaria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN).
5. 753. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: , con la sola esclusione fino alla fine del periodo.
*5. 643. Angela Napoli.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: , con la sola esclusione fino alla fine del periodo.
*5. 675. Martella, Bimbi, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Bulgarelli, Villetti, Pistone.

Al comma 8, quinto periodo, dopo le parole: il regime prescelto, nonché aggiungere le seguenti: le equiparazioni stipendiali alla dirigenza medica prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, corrispondendo inoltre indennità intere ed accessorie secondo.
5. 600. Fatuzzo.

Sopprimere il comma 9.
5. 624. Titti De Simone.

Al comma 9, dopo le parole: ordinari e associati aggiungere le seguenti: in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli.
5. 648. Marras.

Al comma 9, dopo le parole: ordinari e associati aggiungere le seguenti: nonché per i professori di terza fascia.
5. 676. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.


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Al comma 9, dopo le parole: secondo le disposizioni della presente legge aggiungere le seguenti: è abolito il periodo di straordinariato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,.
5. 754. La Commissione.

Al comma 9, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: settantacinquesimo.
5. 606. Gazzara, Taborelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per accedere al giudizio di conferma la durata del servizio di straordinario e di associato è di un anno dalla nomina per i docenti che, per ragioni di età, non abbiano potuto completare il triennio previsto dalla normativa vigente. Tale norma ha effetto nei confronti dei docenti straordinari e associati che sono stati collocati in quiescenza con il compimento dei due anni di servizio.
5. 603. Caminiti.

Sopprimere il comma 10.
5. 625. Titti De Simone.

Al comma 10, sostituire la parola: esercitano con la seguente: mantengono.
5. 677. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.
(Approvato)

Sopprimere il comma 11.
*5. 626. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 11.
*5. 678. Martella, Grignaffini, Carra, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Bulgarelli, Villetti, Pistone.

Sopprimere il comma 11.
*5. 679. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Zaccaria.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e tutte le figure equiparate, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico, assumono la denominazione di «professori aggregati». Per l'accesso alla fascia di professori aggregati, la procedura di valutazione comparativa, già prevista dalla legislazione vigente per i ricercatori, è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e, in genere, quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei.
5. 644. Angela Napoli.


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Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai professori associati con 15 anni di servizio e ai ricercatori confermati con un triennio di insegnamento e prova didattica svolta con esito positivo presso la propria sede universitaria è attribuita, a domanda, l'idoneità scientifica nazionale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4.
5. 601. Fatuzzo.

Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tra i tecnici laureati di cui al primo periodo sono compresi anche gli assunti in ruolo nella ex settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria con concorsi banditi tra il 12 novembre 1990 e il 21 febbraio 1994, se in possesso di laurea.
5. 647. Catanoso.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
5. 649. Marras.

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: , ai sensi della legge 19 dicembre 1990, n. 341.
5. 755. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 11, sostituire il quarto periodo con il seguente: Salvo che ai professori incaricati stabilizzati, il titolo di professore aggregato è attribuito ai soggetti di cui al presente comma per il periodo di durata degli incarichi di insegnamento ad essi affidati.
5. 756. La Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il servizio, attuale o pregresso, prestato come tecnici laureati o equivalenti figure, viene riconosciuto come anzianità di servizio sia ai fini della carriera universitaria che assistenziale.
5. 690. Fatuzzo.

Sopprimere il comma 12.
5. 627. Titti De Simone.

Al comma 12, dopo le parole: tempo pieno, aggiungere le seguenti:e i medesimi diritti economici contrattuali del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
5. 602. Fatuzzo.

Al comma 12, sostituire le parole: di cui al comma 8 della nuova disciplina con le seguenti: di cui al presente articolo.
5. 757. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. I professori associati ed i ricercatori universitari confermati, in possesso di un'anzianità giuridica o di servizio pari ad almeno venti anni ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, a domanda, nella fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza previo superamento di giudizio di idoneità riservato bandito dalle università e a seguito di chiamata dell'idoneo da parte della facoltà. Sotto il profilo giuridico ad essi viene riconosciuta l'anzianità maturata fino al momento dell'immissione nella nuova fascia di appartenenza, mentre sotto il profilo economico il relativo trattamento decorre dall'effettiva presa di servizio. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il


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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire le commissioni per i giudizi di idoneità riservati agli aventi diritto per l'accesso alla fascia immediatamente superiore. Il candidato che non fosse ritenuto idoneo ha diritto di partecipare ad una seconda tornata di giudizio sempre riservata da bandirsi con le stesse modalità entro due anni dalla conclusione del primo giudizio.
5. 604. Misuraca.

Sopprimere il comma 13.
5. 628. Titti De Simone.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al personale, già impiegato della pubblica amministrazione, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato assunto nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, l'articolo 8, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applica nel senso che all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato l'assegno personale non riassorbibile venga ridotto solo in ragione del miglior trattamento derivante dall'eventuale riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. 645. Angela Napoli.

Sopprimere il comma 14.
5. 629. Titti De Simone.

Al comma 14, dopo le parole: ordinario e associato aggiungere le seguenti: e di terza fascia.
5. 680. Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Carra, Tocci, Rusconi, Volpini, Gambale, Ria, Rosato, Damiani, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Zaccaria.

Sopprimere il comma 15.
*5. 630. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 15.
*5. 682. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Bulgarelli, Villetti, Pistone.

Sopprimere il comma 15.
*5. 683. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Rosato, Ria, Gambale, Zaccaria.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: legge 3 luglio 1998, n. 210 aggiungere le seguenti: , e l'articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341.
5. 758. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.
5. 684. Martella, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Pistone, Grignaffini, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che deve essere interpretato nel senso che hanno comunque diritto al mantenimento delle funzioni didattiche coloro che alla data prevista dal medesimo articolo 5 hanno maturato il triennio di insegnamento, anche sulla base di contratti di diritto privato conferiti ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per mantenimento delle funzioni


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didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni didattiche corrispondenti a quelle già svolte, con riferimento sia alle competenze disciplinari che al livello delle prestazioni. Con il consenso degli aventi diritto, le università possono soddisfare il predetto obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni didattiche anche mediante affidamento di incarichi di insegnamento, corrispondenti per competenze disciplinari e per livello di prestazioni, presso altri corsi di laurea o facoltà. Gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora chiamati dalle università, obbligate ai sensi del citato decreto legislativo, possono fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, presso qualsiasi università. Le università provvedono sulla base della valutazione dei titoli didattici, scientifici e professionali degli aspiranti.
5. 607. Perrotta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Trattamento economico). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per la disciplina del trattamento economico spettante ai professori universitari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il raggiungimento del livello massimo della retribuzione per ciascuna fascia si consegue al terzo livello stipendiale, dopo aver superato con giudizio di merito positivo le due valutazioni relative al passaggio dal primo livello stipendiale al secondo e da quest'ultimo al terzo;
b) la retribuzione del terzo livello stipendiale di ciascuna fascia deve essere inferiore alla retribuzione del primo livello della fascia di docenza superiore;
c) i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna fascia sono collegati a frazioni prefissate delle retribuzioni della magistratura e della dirigenza dello Stato;
d) la misura del trattamento economico subisce una maggiorazione del 60 per cento a favore dei professori universitari che optano per il tempo pieno.

2. I docenti già in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a godere del trattamento economico di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Ai professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area medica è data facoltà, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di avvalersi di integrazioni allo stipendio in relazione alle attività assistenziali svolte nelle strutture universitarie.
5. 0600. Angela Napoli.