Allegato B
Seduta n. 637 del 14/6/2005


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ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

Le Commissioni V e IX,
premesso che:
secondo il comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) le Autorità portuali risultano ricomprese tra le amministrazioni pubbliche cui viene applicato il limite all'incremento della spesa. Da ciò consegue che per il triennio 2005-2007, le Autorità portuali possono incrementare le proprie spese in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento;
una tale norma impedisce investimenti preventivati con risorse già a disposizione delle Autorità Portuali su cui sono già stati contratti mutui e penalizza seriamente la capacità competitiva dei nostri scali indebolendo così un comparto nevralgico per la crescita competitiva e occupazionale dell'Italia;
intervenendo in merito alla risoluzione n. 7-00570 il sottosegretario all'economia Vegas ha riconosciuto che l'applicazione del sopra richiamato comma 57 incontra talune difficoltà per quel che riguarda le spese di investimento delle autorità portuali nonché, ha dichiarato, che in ambito ministeriale si sta lavorando per introdurre meccanismi correttivi della suddetta norma;
in data 22 marzo 2005 il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, attraverso il proprio direttore generale ha trasmesso ad Assoporti alcune note esplicative (inviate, rispettivamente, dallo stesso direttore generale del ministero delle infrastrutture e trasporti al ministero dell'economia e finanze e alla Corte dei Conti, e dal Capo di gabinetto del MIT al Capo di gabinetto del ministero dell'Economia e Finanze) che contengono indicazioni ed osservazioni specifiche e ben dettagliate circa l'interpretazione e l'applicazione da darsi alle disposizioni sopra citate. Il Ministero si è in particolare pronunciato per l'esclusione delle spese in conto capitale dalle limitazioni imposte dal comma 57 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria nonché per la limitazione dell'applicazione di tale disposizione alle sole spese correnti connesse al funzionamento degli enti interessati e con riferimento alla sola gestione di competenza, atteso che la gestione di cassa deve essere necessariamente rapportata alle effettive esigenze dell'ente;
considerata l'assoluta necessità di investimenti rilevanti nei porti italiani e gli impegni fin qui assunti dalle autorità portuali;
sebbene in data 18 maggio gli organi di stampa riportassero la notizia dello sblocco dei fondi per gli investimenti portuali, ad oggi, 14 giugno 2005, tale notizia non è stata ufficializzata in alcun atto formale da parte del Governo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire definitivamente che la limitazione delle spese nei bilanci delle Autorità Portuali contenute nella legge finanziaria del 2005 non riguarda in alcun modo le spese in conto capitale e che tali norme debbano essere applicate alle sole spese correnti connesse al funzionamento degli enti interessati e con riferimento alla sola gestione di competenza, atteso che la gestione di cassa deve essere necessariamente rapportata alle effettive esigenze dell'ente.
(7-00647) «Rosato, Pasetto, Tuccillo».

La VI Commissione,
premesso che:
a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante disposizioni in materia di «Orientamento


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e modernizzazione del settore agricolo» e della riforma dell'articolo 2135 del codice civile, l'Unione agricoltori di La Spezia ha rivolto un quesito all'Agenzia delle entrate di La Spezia al fine di ottenere conferma circa l'applicabilità al settore dell'acquacoltura in acque marine (in particolare la mitilicoltura), del regime di tassazione previsto per le attività di allevamento di natura agricola dagli articoli 32 e 56 del Testo unico delle imposte dirette (TUIR);
i chiarimenti forniti dagli Uffici finanziari (Agenzia delle entrate di La Spezia e Direzione regionale delle entrate della Liguria) hanno messo in luce che:
1) l'attività di acquacoltura in acque dolci e salmastre era già stata riconosciuta attività di natura agricola dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102; successivamente l'articolo 9 della legge 27 marzo 2001, n. 122, ha esteso tale regime agricolo anche alla attività di acquacoltura svolta in acque marine;
2) l'articolo 2135 del codice civile, nel testo novellato dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha riconosciuto la natura di imprenditore agricolo a coloro che esercitano le attività di allevamento di animali e le attività connesse, diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico animale con l'utilizzo del fondo, del bosco o di acque dolci, salmastre o marine, con piena equiparazione dei luoghi di svolgimento dell'attività;
3) l'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR indica come rientrante nell'ambito delle attività agricole l'allevamento di animali effettuato utilizzando mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno, ed il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e del Ministero delle politiche agricole 17 dicembre 2003, include, tra le specie di animali allevabili «pesci, crostacei e molluschi da riproduzione e da consumo» allevati «in mare o in invasi naturali (laghi, stagni, valli da pesca) censiti in catasto»;
4) le attività di acquacoltura, limitatamente ai soggetti diversi dalle società commerciali, sono considerate, ai fini delle imposte sui redditi, attività agricole ai sensi dell'articolo 32 del TUIR e del citato decreto direttoriale 17 dicembre 2003, qualora rientrino entro i limiti posti dal medesimo articolo 32, mentre la parte di reddito prodotto da tali soggetti eccedente tali limiti è considerato, ai sensi dell'articolo 56 del TUIR, reddito d'impresa;
5) un problema non secondario per la concreta e corretta determinazione del reddito imponibile derivante dalle predette attività consiste nell'assenza di un reddito agrario da attribuire a talune superfici nelle quali viene svolta l'attività di allevamento; infatti, gli operatori del settore della mitilicoltura che operano in acque marine o vallive non censite in catasto e sprovviste di reddito agrario si trovano nell'impossibilità di determinare:
a) il reddito agrario da assumersi quale reddito imponibile per l'attività di allevamento svolta entro i limiti fissati dall'articolo 32 del TUIR, che il citato decreto direttoriale 17 dicembre 2003 determina assumendo a riferimento la tipologia catastale (fascia) dei terreni posseduti ed il reddito agrario attribuito al terreno;
b) il numero dei capi allevati in eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 32 del TUIR, da assumere ai fini della determinazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 56 del TUIR;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo tale problematica determina, a parità di attività lavorativa svolta, una grave disparità nel regime fiscale applicabile agli operatori del settore dell'acquacoltura operanti in acque non censite in catasto, che viola il regime di libertà di concorrenza, i principi dell'ordinamento fiscale, nonché i principi costituzionali relativi all'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge ed alla progressività dell'imposizione tributaria,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire la determinazione


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del reddito agrario relativo alle superfici acquatiche (vallive o marine), prive di classamento catastale, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti attività di acquacoltura diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, con assegnazione di un reddito agrario assimilabile ai terreni agricoli di terza fascia destinati a pascolo, in considerazione dell'analoga destinazione nell'ambito dell'attività di allevamento.
(7-00644)«Benvenuto, Pistone, Lettieri».

La IX Commissione,
premesso che:
sono circa 25 mila i lavoratori precari della Poste S.p.a., assunti nel corso degli ultimi 6-7 anni con contratti a tempo determinato per sopperire a carenze di personale;
particolarmente disagiate sono le condizioni di lavoro di questi impiegati precari, quasi sempre addetti al recapito e costretti ad accettare di andare in «mobilità» fuori comune o provincia di residenza e con orari più lunghi rispetto ai loro colleghi;
persino la distribuzione dei nuovi elenchi telefonici, che la Seat non effettua più in proprio ma commissionandola a Poste Italiane S.p.A. (lo stesso per Pagine gialle, Pagine Utili eccetera), viene effettuata da questi addetti al recapito, i quali non solo devono svolgerla al di fuori dell'orario ordinario ma non vengono retribuiti secondo il tabellario dello straordinario ma a cottimo (23 centesimi di euro per ogni pezzo consegnato e 10 centesimi per ogni vecchio elenco ritirato);
in questi anni i lavoratori precari hanno intrapreso lunghe battaglie legali per il riconoscimento del loro stato e il conseguente inquadramento a tempo indeterminato nell'organico della società. La maggior parte di questi ricorsi hanno ricevuto un parere favorevole nel primo appello per poi essere rigettati nei giudizi seguenti a seguito di ricorsi presentati dall'azienda;
si calcola che Poste S.p.A. abbia sostenuto spese processuali pari a 15 mila euro per ogni ricorso presentato dai precari, che moltiplicato per i presumibili 25 mila ricorsi, porta ad un totale di 375 milioni di euro. Tali risorse avrebbero consentito la regolarizzazione di parte dei precari ricorrenti;
le Poste Spa, nonostante la presenza di 25 mila precari, ha continuato ad assumere circa 6.000 lavoratori interinali;
l'azienda ha chiuso l'esercizio 2004 con un utile netto di 236 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 90,3 milioni di euro del 2003,

impegna il Governo:

a sollecitare l'Azienda affinché nel prossimo rinnovo contrattuale, nel capitolo che riguarda la «Disciplina del rapporto di lavoro - Assunzioni», vi sia la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per tutti i lavoratori precari che hanno in questi anni lavorato per Poste Italiane, contribuendo, a volte in modo determinante, al buon funzionamento ed al risanamento dell'Azienda, utilizzando le graduatorie provinciali esistenti;
in attesa del rinnovo contrattuale e della nuova pianta organica ad adoperarsi affinché l'Azienda mantenga in organico gli attuali precari evitando nel contempo la loro sostituzione con lavoratori interinali.
(7-00645)
«Giuseppe Gianni, Emerenzio Barbieri».

La IX Commissione,
premesso che:
per il funzionamento, sia in termini di gestione che in termini di sviluppo, per il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione sono state, per oltre un decennio,


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disposte in bilancio risorse attestatesi su un valore medio annuo di circa 20.000.000 di euro;
tali risorse sono andate negli ultimi quattro anni drasticamente diminuendo fino ad arrivare ad uno stanziamento di bilancio per l'anno 2005 di circa euro 6.500.000;
le novità introdotte nel codice della strada ad opera della legge 1o agosto 2003, n. 214 (di conversione del decreto-legge 27 luglio 2003, n. 151), prime fra tutte la patente a punti ed il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, hanno comportato una nuova e significativa serie di adempimenti, per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ed in particolare per il C.E.D. Infatti, è stato necessario predisporre nuove procedure, ed implementare quelle già esistenti, con particolare riguardo a:
a) l'annotazione e la decurtazione del punteggio della patente di guida nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e la conseguente informazione all'utenza circa le variazioni di punteggio;
b) l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, su comunicazione degli enti preposti, in ordine al recupero dei punti conseguente alla frequenza dei corsi di aggiornamento;
c) l'istituzione della targa per ciclomotori e del relativo certificato di circolazione, secondo criteri atti a garantire l'identificazione sia del ciclomotore sia del proprietario dello stesso;
d) la registrazione del ciclomotore nell'Archivio nazionale dei veicoli;
ulteriori incombenze sono state affidate al Dipartimento che dovrà provvedere per il tramite del C.E.D., anche rispetto del dettato normativo del comma 378 della finanziaria 2005 che impone la creazione di un'apposita procedura informatica di scambio dati con l'Agenzia delle Entrate per il controllo dell'evasione fiscale sulle importazioni di veicoli dall'estero;
i nuovi compiti assegnati al Dipartimento per i trasporti terrestri impongono, evidentemente, un potenziamento delle capacità operative del Centro Elaborazione Dati, sul quale gravano gli adempimenti descritti, sia per la realizzazione sia per la gestione di nuovi specifici applicativi;
a fronte degli adempimenti descritti, la finanziaria 2005 ha previsto, per il funzionamento del C.E.D., uno stanziamento ulteriore di soli 5.000.000 di euro, evidentemente insufficienti, in considerazione della deficitaria situazione dello stanziamento di bilancio, anche a coprire le spese inerenti il funzionamento del CED per quei servizi storicamente erogati all'utenza, senza alcuna implementazione inerente i nuovi specifici applicativi;
il C.E.D. oltre ai nuovi compiti previsti dal Codice della Strada, svolge storicamente compiti di fondamentale rilievo per la realizzazione dei compiti istituzionali del Dipartimento per i trasporti terrestri; il sistema informatico infatti, gestendo l'Archivio nazionale degli abilitati alla guida e l'Archivio nazionale dei veicoli, presiede a tutte le procedure che consentono il rilascio e la gestione sia dei documenti di guida sia dei documenti di circolazione, e rappresenta, tra l'altro, uno strumento indispensabile di ausilio per gli organi di polizia nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, utilizzando tecnologie ad alta efficienza ed efficacia che hanno consentito la realizzazione di numerose incisive ed innovative semplificazioni. Tra queste, basti richiamare le nuove modalità di effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli per il tramite di officine private autorizzate le quali, attraverso il collegamento telematico con il C.E.D., sono abilitate alla stampa on line dei tagliandi attestanti l'esito della revisione; così come il collegamento telematico con gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati all'esercizio dello «Sportello telematico dell'automobilista», il quale consente il rilascio contestuale ed in tempo reale dei certificati di proprietà e delle carte di circolazione, nonché dei


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tagliandi di aggiornamento delle carte stesse a seguito di trasferimento della proprietà dei veicoli;
la spesa storicamente necessaria per lo svolgimento di tali attività (quindi al netto di ogni implementazione da realizzare invece obbligatoriamente in quanto indicate da norma di legge primaria, e al netto dell'intervenuto aumento dei costi al consumo, visto che la spesa storica si riferisce all'attuale contratto vigente datato 5 anni) è di oltre 20.000.000 di euro/anno;
il totale dei fondi nella disponibilità del Dipartimento dei trasporti terrestri è pari a soli 11.500.000 euro;
tali fondi garantiscono appena la copertura delle esigenze del contratto in corso, e solo in quanto la sua naturale scadenza è fissata al 30 giugno 2005;
la carenza di fondi sta, di fatto, impedendo alla Amministrazione di bandire la gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario;
in considerazione della necessità di garantire oltre la spesa storica della sola conduzione e gestione del C.E.D. anche una spesa coerente con gli sviluppi implementativi disposti ex lege, il reale fabbisogno minimo si attesta in non meno di 35.000.000 di euro annui;
ad oggi, con gli ordinari strumenti di bilancio a disposizione, l'Amministrazione non è in grado di reperire neppure i fondi necessari, pari a euro 6.500.000 circa, per provvedere alla proroga del contratto vigente per le sole parti di conduzione e gestione per un periodo di 6 mesi e cioè sino alla fine dell'anno in corso;
l'impossibilità di prorogare il contratto in essere rischia di provocare a partire dal 1o luglio 2005 l'interruzione dei servizi erogati dal C.E.D., con conseguenze economiche gravi a brevissimo termine sull'utenza specializzata (industrie automobilistiche, operatori del settore quali le concessionarie automobilistiche, gli studi di consulenza automobilistica, le autoscuole, le imprese di autotrasporto eccetera), e con conseguenze disastrose a breve e medio termine sull'utenza diffusa, con conseguente anche grave nocumento sulla sicurezza della circolazione (si pensi all'impossibilità di procedere alle revisioni dei mezzi circolanti ed alle revisioni delle patenti degli utenti che hanno commesso gravi irregolarità); in particolare che dal 1o luglio 2005, non sarà possibile garantire una serie di servizi istituzionali:
1) rilascio e/o rinnovo di patenti di guida;
2) immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, mezzi d'opera eccetera e loro aggiornamento;
3) omologazione di nuovi veicoli e di loro componenti;
4) rilascio di patentini per la guida di ciclomotori;
5) annotazione e decurtazione dei punteggi per effetto della patente a punti;
6) accesso per via telematica da parte delle forze di PS e da parte degli Enti Territoriali all'archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere la immediata assegnazione delle somme necessarie alla formalizzazione della proroga del contratto vigente, al fine di scongiurare l'interruzione del pubblico servizio;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere il finanziamento in via strutturale del C.E.D. per provvedere all'affidamento dei servizi di conduzione e gestione, nonché per l'implementazione degli applicativi imposti dalle più recenti norme di modifica del Codice della Strada.
(7-00646)
«Raffaldini, Duca, Mazzarello, Albonetti, Rosato, Pasetto».