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novembre 2002, ossia: Acireale, Santa Venerina, Piedimonte Etneo, Zafferana Etnea, Milo, Linguaglossa, Nicolosi, Belpasso, Ragalna, Castiglione di Sicilia;
idoneità dirigenziale conseguita a seguito di superamento di concorso per esami -:
deflusso minimo vitale, sicurezza delle dighe, servizio sul territorio, è un'esigenza reputata indispensabile;
il Ministero dell'economia e delle finanze - con decreto 17 maggio 2005 - ha prorogato sino al 15 dicembre 2005 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero a seguito dello sciame sismico;
i comuni beneficiari sono gli stessi indicati dal Ministero con decreto del 14
l'interrogante esprime viva soddisfazione per un provvedimento tanto importante quanto atteso, che va incontro alle esigenze di un territorio che ancora oggi soffre di un profondo disagio socio-economico a seguito di quella grave calamità naturale;
la circolare dell'INPS n. 41 del 26 febbraio 2003 - emanata in attuazione del decreto-legge 4 novembre 2002, n, 245 (convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286) e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 - faceva rientrare nella sospensione contributiva anche altri comuni che non erano stati inclusi in un primo momento;
in essa si legge: «Sulla base del quadro normativo derivante dalle norme sopra descritte, con la nota DPC-CG/007287 del 14 febbraio 2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha reso una più puntuale individuazione dell'ambito territoriale entro il quale le stesse norme producono i loro effetti, individuando i comuni destinatari della sospensione di cui trattasi, il cui elenco qui di seguito si fornisce»;
l'elencazione dei comuni oggetto della predetta circolare non coincide perfettamente con quella riportata nei decreti precedentemente emessi per le sospensioni di natura tributaria; vi rientrano infatti altri comuni e precisamente: Tre Castagni, Aci S. Antonio, Fiumefreddo, Acicatena, Giarre e Sant'Alfio;
sino ad oggi l'interpretazione dell'ufficio delle entrate territorialmente competente è stata quella di ricomprendere nella proroga dei tributi anche gli altri comuni successivamente individuati dal Commissario straordinario per l'emergenza e dalla Protezione Civile a seguito di crolli conseguenti allo sciame sismico;
non si comprendono le ragioni che hanno indotto il Ministero a definire la delimitazione territoriale dei comuni beneficiari dell'ultima proroga seguendo i parametri relativi al primo decreto di sospensione del novembre 2002 e non, piuttosto, quelli operati dal Commissario straordinario per l'emergenza e dalla Protezione Civile, che aveva operato una più precisa individuazione dei comuni colpiti sulla base delle reali necessità degli stessi e dei danni sofferti;
da più parti ci si chiede ora come bisogna comportarsi con quei comuni che hanno sino ad oggi beneficiato della proroga tributaria - secondo l'interpretazione estensiva degli uffici locali - e che adesso non rientrerebbero più nel decreto in esame -:
se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per estendere la proroga recentemente disposta anche ai comuni di Tre Castagni, Aci S. Antonio, Fiumefreddo, Acicatena, Giarre e Sant'Alfio, ciò al fine di non creare disparità di trattamento con chi ha subito - anche solo in un momento successivo all'emanazione del primo decreto ministeriale - i medesimi danni legati all'emergenza, nonché anche al fine di porre rimedio ad una situazione di grave incertezza e confusione che ha persino investito gli addetti ai lavori (commercialisti e fiscalisti) e gli stessi esperti degli uffici delle entrate della zona.
(5-04427)
risulta agli interroganti che moltissimi incarichi dirigenziali dell'Agenzia delle Dogane, sia nell'ambito della struttura centrale che delle direzioni regionali, sarebbero stati attribuiti a personale privo delle necessarie qualifiche o proveniente da altre amministrazioni, oppure privo del titolo di studio necessariamente prescritto per la carica di dirigente, escludendo di fatto i funzionari direttivi in possesso della
se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se ritenga corretta l'esclusione di quei soggetti che hanno i titoli necessari per il conferimento di incarichi dirigenziali secondo principi di correttezza costituzionale, di sana e buona amministrazione e di efficienza.
(5-04428)
la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80) prevedeva fra l'altro all'articolo 2, comma 1, lettera g), «l'inclusione dei consulenti del lavoro ... tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale» nel processo tributario;
la delega è scaduta il 3 maggio 2005, ma per questa parte - come per la maggior parte delle restanti disposizioni - è rimasta inattuata a causa dell'inerzia dell'attuale Governo;
per tale carenza, i consulenti del lavoro continuano a poter prestare ai contribuenti solo un'assistenza tecnica processuale condizionata, e comunque gravemente limitata nell'oggetto alle sole ritenute alla fonte;
le molto promesse fatte alla categoria dagli attuali responsabili di Governo sono rimaste lettera morta, suscitando giustificate insoddisfazioni e frustrazioni tra questi professionisti -:
con quali tempi e con quali strumenti intenda attuare la finalità enunciata nell'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 7 aprile 2003, n. 80 (riforma del sistema fiscale statale) abilitando i consulenti del lavoro all'assistenza tecnica generale nel processo tributario.
(5-04429)
in data 31 luglio 2003 è stata sottoscritta fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia delle Entrate una convenzione per la gestione, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, dell'IRAP e dell'addizionale Regionale dell'IRPEF, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
all'Agenzia delle Entrate è attribuita, fra l'altro, la rappresentanza in giudizio dinanzi gli organi del contenzioso per le controversie conseguenti ai provvedimenti emessi sulla base della predetta convenzione, come sancito dall'articolo 8, comma 1, della stessa;
a seguito della massiccia presentazione di istanze di rimborso IRAP, basate sulla contestata compatibilità di tale imposta con la normativa comunitaria, nonché sulla contestata applicabilità della stessa ai professionisti sprovvisti di organizzazione autonoma, gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, così come quelli regionali, stanno ricevendo numerosi ricorsi avverso il silenzio-rifiuto;
a detta di numerosi operatori del settore e della stampa specializzata, stante l'assunzione in proprio da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia della gestione dell'IRAP, disposta dall'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000 n. 4, le istanze di rimborso andrebbero indirizzate agli uffici regionali, avendo in questo caso la convenzione stipulata fra Regione e Agenzia delle Entrate valenza esclusivamente interna fra le parti contraenti;
tale assunto appare confermato dal comma 2 del già citato articolo 8 della convenzione fra Regione e Agenzia delle Entrate, laddove la Regione si riserva di partecipare al contenzioso, previa informazione delle date di trattazione presso le commissioni tributarie, anche mediante partecipazione alle pubbliche udienze;
conformemente a tale posizione si è già espressa la Commissione tributaria provinciale di Udine con la sentenza n. 12 del 29 marzo 2004, dichiarando la competenza degli uffici regionali a ricevere tanto le istanze di rimborso quanto i relativi ricorsi;
in contrasto con tale posizione si pone la Nota n. 59871 del 17 giugno 2004 dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale, ancorché la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia avviato in proprio la gestione del tributo, in presenza di una convenzione fra Regione e Agenzia è sempre quest'ultima a ricevere tanto l'istanza di rimborso quanto l'impugnazione del relativo rifiuto;
tale disarmonia interpretativa pone gravi incertezze in ordine alla validità dell'instaurazione dei contenziosi in questione, in quanto, risultando incerta l'individuazione dell'Ufficio competente a ricevere le impugnazioni in questione, nonché della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, i contribuenti interessati corrono il grave rischio di vedersi dichiarare inammissibile il relativo ricorso da parte della Commissione tributaria adita (non certamente vincolata da una semplice Nota dell'Agenzia delle Entrate), con l'ulteriore rischio di incorrere incolpevolmente nella liquidazione passiva delle spese di giudizio;
secondo l'interrogante, tale situazione si pone in grave contrasto con i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente e con i generali criteri di certezza del diritto, nonché di correttezza e buona fede che devono regolare i rapporti fra cittadino e Amministrazione pubblica;
allo stato attuale, al fine di avere la certezza di esercitare validamente il diritto d'impugnativa, i contribuenti sarebbero costretti a instaurare un doppio procedimento contenzioso, avverso la Regione Friuli-Venezia Giulia ed avverso l'Agenzia delle Entrate, con conseguente moltiplicazione degli adempimenti e degli oneri, il che contrasta a sua volta con i già menzionati principi sanciti dallo Statuto del Contribuente e con i generali criteri di certezza del diritto, nonché di correttezza e buona fede che devono regolare i rapporti fra cittadino e Amministrazione pubblica -:
quali iniziative intenda assumere per chiarire definitivamente quali siano gli uffici a cui devono essere correttamente inviate le domande di rimborso e gli eventuali ricorsi.
(5-04430)
se risponde a verità che i posti di prima classe in aereo vengano omaggiati.
(4-15066)
la provincia di Belluno è il maggior produttore di energia da fonti idroelettriche del Veneto. Lo sfruttamento del patrimonio idrico del bellunese ha dato e darà ingenti profitti all'azienda Enel;
è, lo si ricorda, la provincia in cui si è avuto il disastro del Vajont, proprio per la volontà di sfruttare fino in fondo e senza tener conto della popolazione tutte le risorse idriche;
nonostante ciò, si incontrano difficoltà ad instaurare un rapporto costruttivo tra l'Enel e il territorio che intenderebbe avere un ruolo sulle scelte e sulle azioni di tutela e di valorizzazione dello stesso;
avere la società Enel come interlocutore attraverso i punti direzionali ed operativi sul territorio della provincia per risolvere vari problemi che si presentano quotidianamente: gestione dei bacini, manutenzione,
ultimamente si stanno trasferendo nove dipendenti dell'Enel con sede a Belluno a Vittorio Veneto, dove si trova una sede in proprietà. Lo spostamento riguarda otto tecnici, quanto rimasto dell'ingegneria civile idraulica, e un'unità sicurezza dighe, che tiene sotto controllo le dighe e le opere idrauliche;
i rappresentanti sindacali (Filcem-Fnle Cgil, Flaei Cisl, Uilcem) dichiarano pubblicamente tutto ciò che ha portato al graduale depauperamento del territorio: «dopo l'esodo della direzione Enel distribuzione (linee MT, BT, contatori eccetera) della direzione della produzione (dighe e centrali idroelettriche), della chiusura del centro operativo e di numerose sedi distribuite nel territorio, della riduzione a squadra del reparto manutenzione linee di alta tensione, della sublimazione del reparto manutenzione impianti di telecomunicazione delle centrali, del dimezzamento in 5-6 anni dei dipendenti in provincia (ora poco più di 300 lavoratori tra tecnici, operai e impiegati) anche questa realtà si presta ad essere trasferita»;
ultimamente si è recato a Roma il Presidente della Provincia per un ulteriore incontro con l'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel Paolo Scaroni. L'incontro precedente si era concluso con l'assunzione di precisi impegni di cambiamento, ma poi sono seguiti tre mesi di silenzio e l'annuncio dell'ennesimo trasferimento di personale -:
si chiede se il Ministro intenda adoperarsi per ripristinare i punti direzionali ed operativi dell'Enel sul territorio bellunese garantendo così una rete capace di rispondere ai problemi del territorio, anche come sopra esposto, uno dei momenti di riconoscimento del debito assunto con la vicenda del Vajont da parte dell'Enel stessa.
(4-15095)
nel 2003, per ogni cittadino della Valle d'Aosta, lo Stato ha effettuato trasferimenti per 1.024,82 euro, mentre per la Campania sono stati trasferiti 305,72 euro per abitante -:
quali siano i motivi e le leggi che permettono tale divaricazione.
(4-15100)