Allegato B
Seduta n. 637 del 14/6/2005


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BENI E ATTIVITĄ CULTURALI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
dall'estate 2004, testate e periodici nazionali, gli organi di informazione La Stampa e La Repubblica, nelle rispettive edizioni torinesi, hanno dato ampio risalto alle vicende connesse alla prevista trasformazione in hotel di lusso con 180 camere di un edificio di rilevante interesse storico, di proprietà della Città di Torino, sito in Piazza Carlo Emanuele II, già denominato «ex Albergo di Virtù», e che dal 1913 al 1922 venne abitato da Antonio Gramsci;
trattasi di un edificio ottocentesco che copre un intero isolato con una corte interna improntata ad un disegno di prestigio, edificato su diversi e precedenti impianti (seicenteschi e settecenteschi) e che ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti, compresi danni bellici, ma che ha conservato una facciata di particolare pregio sulla piazza, senza dubbio meritevole di tutela e salvaguardia;


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l'immobile, compreso all'interno della Zona Urbana Centrale Storica di Torino, è attualmente costituito da 42 unità abitative di tipo economico-popolare e che al piano interrato comprende vani cantinati con struttura «a volta» di rilevante interesse storico-architettonico;
gli interventi ammessi dal vigente piano regolatore si limitano al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia ma senza demolizione di parti dell'edificio;
la Città di Torino, proprietaria dell'immobile, avendo ricevuto la proposta di un investitore scandinavo per trasformare l'edificio in hotel a cinque stelle, ha agito su due fronti: ha incoraggiato le famiglie ad abbandonare le abitazioni e ha adottato una proposta di variante urbanistica che prevede, tra l'altro, la possibilità di demolire l'intero isolato e di ricostruirlo - mantenendo solamente la facciata prospettante la Piazza Carlo Emanuele II - di modificare radicalmente la corte interna, di coprirla, di ristrutturare tutta la parte interrata, privando l'edificio delle caratteristiche cantine «a volta»;
tali interventi sono subordinati al parere della Soprintendenza -:
se non ritenga necessario adottare opportuni provvedimenti affinché la locale Soprintendenza valuti preventivamente la natura e la portata dei contenuti della variante urbanistica in corso di adozione, le cui finalità sono orientate ad una radicale ed irreversibile modifica dell'edificio sotto il profilo architettonico, in misura tale da vanificare, secondo gli interpellanti, ogni forma di tutela prevista dalla vigente legislazione e, dunque, se ritenga di dover adottare iniziative volte a tutelare l'immobile in oggetto di grande valore storico e culturale, compreso l'esercizio del diritto di prelazione, accertando le circostanze e valutando se non sia il caso di attivarsi affinché sia sospesa immediatamente ogni determinazione circa la procedura di variante urbanistica avviata dalla Città di Torino e in corso di adozione.
(2-01589)«Provera, Giordano»

Interrogazione a risposta scritta:

COLASIO.- Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto il 14 agosto 1961 dichiarava la villa ottocentesca con annesse pertinenze sita nel comune di Spinea (Venezia) - via Roma segnata in catasto ai numeri 76-75-74-73-77/A e 221 - foglio 6 comune di Spinea di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089; la stessa veniva quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge sopracitata, sia per «l'edificio del tipico organismo veneto, piacevole facciata d'interpretazione classica», sia per il «parco con pregiate essenze di alto fusto ed allietato da un laghetto e montagnola»;
attualmente è pendente presso la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Veneto il procedimento per la creazione di una fascia di rispetto (cosiddetto vincolo indiretto) al fine di assicurare l'integrità del complesso immobiliare oggetto di tutela, anche attraverso la sua visibilità, mediante l'imposizione di distanze minime che le eventuali nuove costruzioni dovranno rispettare;
come infatti, rilevato nell'istanza in data 24 novembre 2004 presentata dall'Istituto delle Suore Figlie di S. Giuseppe, ora proprietario, alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Veneto, l'edificazione ravvicinata al parco e alle architetture del complesso vincolato recherebbe gravi danni di tipo paesaggistico e di significato storico e ancor più verrebbe ad alterare la visuale soprattutto del parco che rappresenta una delle poche risorse paesaggistiche rimaste nel territorio del comune di Spinea, in quanto l'ultima Variante al Piano regolatore generale comunale prevede un'edificazione con una distanza di metri 5 dalle mura storiche


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che perimetrano il parco e una serialità di condomini di altezza media di metri 10,50 e per una consistenza di metri cubi 3.500 -:
se non ritenga di dover intervenire, affinché sia concessa con una certa sollecitudine quanto richiesto alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Veneto, vale a dire una fascia di rispetto ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 ad ovest della villa lungo tutto il confine che limita la proprietà.
(4-15075)