Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 634 del 30/5/2005
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CONSIDERAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI GIAMPAOLO BETTAMIO SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 5106 IN RISPOSTA AI QUESITI POSTI AL GOVERNO

1) - Il primo criterio di immatricolazione - basato sulla nazionalità delle persone fisiche o giuridiche autrici del lancio - coincide con l'articolo II della Convenzione?
Il criterio di immatricolazione basato sulla nazionalità italiana delle persone fisiche o giuridiche autrici del lancio coincide perfettamente con l'articolo II, paragrafo 1 della Convenzione, che pone l'obbligo di registrazione a carico dello Stato di lancio.
Tale criterio stabilisce l'obbligo di immatricolazione in tutti i casi in cui l'Italia è da considerare, in base alle norme applicabili, Stato di lancio e, quindi, responsabile, secondo la Convenzione sulla responsabilità del 1972, di cui è parte contraente, degli eventuali danni da essi causati. Nell'ipotesi in cui vi siano due o più Stati di lancio, l'articolo II, paragrafo 2, della Convenzione sull'immatricolazione dispone che tali Stati determinano di comune accordo quale deve immatricolare l'oggetto, ad evitare casi di doppia registrazione o di mancata registrazione. Anche in caso di oggetti lanciati da privati aventi la nazionalità di uno Stato dal territorio di un altro Stato sono previste, nei relativi contatti di lancio, clausole volte a determinare quale Stato dovrà registrare l'oggetto.
Nonostante la remota possibilità che, in astratto, si verifichino conflitti di giurisdizione tra Stati in materia di registrazione di oggetti spaziali, derivanti dal fatto che la materia è regolata dalle singole legislazioni nazionali, nella prassi non risultano casi di doppia registrazione. Al contrario, secondo i dati forniti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali di Vienna (DOSA), che tiene per conto del Segretario generale dell'ONU il registro on-line degli oggetti lanciati, non sarebbero assenti casi di mancata registrazione (7 per cento del totale). La mancata registrazione non esime peraltro lo Stato di lancio dalla responsabilità per eventuali danni causati dall'oggetto lanciato.

2) - L'Agenzia spaziale europea ha già avuto modo di applicare la Convenzione?
L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha avuto modo di applicare la Convenzione, tra il 1980 e il 2004, in almeno 22 casi. Essa ha accettato i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico con Dichiarazione resa nel 1979, ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 1, della Convenzione stessa, in accordo con i suoi Stati membri (con analoghe dichiarazioni aveva precedentemente accettato i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo sul ritorno degli astronauti del 1968 e la Convenzione sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali del 1972). Di conseguenza, l'Agenzia risulta «Autorità di lancio» ai sensi della Convenzione e immatricola in uno speciale registro da essa tenuto gli oggetti rispetto ai quali risulta avere tale qualità.

3) - L'Italia risulta già rivestire la qualifica di Stato di lancio?
L'Italia è già qualificabile come «Stato di lancio» ai sensi della Convenzione e, pur non essendone ancora parte, trasmette


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regolarmente su base volontaria al Segretario Generale dell'ONU le stesse informazioni che essa richiede.
Nel caso di oggetti lanciati nell'ambito di programmi dell'ESA, è quest'ultima ad essere qualificata come «Autorità di lancio». La decisione del Consiglio ESA del 13 dicembre 1977 (ESA/C/XXII/Res.3, Paris 13 December 1977) regola dettagliatamente i rapporti tra l'Agenzia e i suoi Stati membri in caso di responsabilità per danni causati da oggetti spaziali lanciati nel quadro dei suoi programmi.

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