Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 634 del 30/5/2005
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 (5545) (ore 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5545)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

CESARE RIZZI, Relatore. Signor Presidente, la Convenzione tra Italia e Congo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e l'annesso Protocollo, siglati a Brazzaville il 15 ottobre 2003, si inseriscono in una consueta e rafforzata prassi di consolidamento delle reti di accordo dell'Italia in questa materia.
L'intento che li anima è di porre le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Congo, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e quello di residenza del beneficiario di tale reddito.


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La relazione introduttiva al disegno di legge accenna espressamente agli interessi delle imprese petrolifere italiane che operano in Congo, le quali, all'attuazione della Convenzione, potranno confidare in un trattamento non discriminatorio.
La Convenzione è costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale del modello OSCE e si applica alla sola imposizione sul reddito, con l'esclusione di quello sul patrimonio.
Le imposte prese in considerazione in merito all'accordo sono, per il Congo, quella sul reddito delle persone fisiche e quella sugli utili delle società, nonché la tassa speciale sulle società, la tassa forfettaria sui salari e la tassa sul tirocinio (anche se riscosse mediante ritenute alla fonte).
Per l'Italia, invece, le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica e sostanzialmente analoga, che verranno istituite successivamente alla firma del presente accordo.
Gli articoli da 6 a 22 disciplinano nel concreto il sistema di imposizione che si verrà a creare. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dai beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata.
A norma dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima internazionale sono imponibili solo nel paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di princìpio solo nello Stato di residenza del beneficiario, ma sono previste sanzioni in casi determinati. Così come per gli interessi (vedi l'articolo 11), lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare un'imposta rispettivamente non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo per il dividendo e al 10 per cento per le royalties. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i cespiti ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando la propria attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte dello Stato in accordo con la propria legislazione fiscale.
Anche per ciò che concerne i redditi da professioni indipendenti (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione: la linea di confine è di 183 giorni, come da criteri della base fissa dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.
Le pensioni e le remunerazioni analoghe sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, con l'esenzione di eventuali trattamenti di fine rapporto, i quali, ad evitare possibili pratiche elusive dell'imposizione, quale ad esempio il trasferimento all'estero del lavoratore vicino alla cessazione del rapporto di lavoro, restano imponibili anche nell'altro Stato.
Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad essi resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza.
L'articolo 22 riguarda l'imposizione sui redditi diversi da quelli trattati dagli articoli precedenti e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza. Tuttavia, è fatta eccezione per i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente, qualora il beneficiario vi eserciti un'attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa ivi situate. Il metodo scelto per evitare le doppie imposizioni è, come per analoghi accordi, quello del credito d'imposta.


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Infine, agli articoli dal 24 al 27 viene innanzitutto stabilito il principìo di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie. Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità per facilitare l'applicazione dell'Accordo nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
La durata dell'accordo è limitata e la sua applicazione non comporta alcun onere finanziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO BETTAMIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica in oggetto.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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