![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Guido Giuseppe Rossi, ha facoltà di svolgere la relazione.
GUIDO GIUSEPPE ROSSI, Relatore. Signor Presidente, la Convenzione consolare con l'Ucraina completa ed estende le garanzie della tutela consolare dei cittadini delle due parti che è già offerta dalla Convenzione di Vienna del 1963, che regola le relazioni consolari. L'Italia, che è parte di tale Convenzione fin dal 1969, ha concluso negli ultimi anni accordi più ampi e mirati con le repubbliche nate dalla dissoluzione dell'Unione sovietica. Abbiamo recentemente ratificato accordi consolari con la Russia, con la Georgia e con la Moldova, suggeriti soprattutto dall'intensificarsi del flusso di operatori economici fra questi paesi e l'Italia, dopo la raggiunta indipendenza dei primi.
L'accordo oggi in esame non si discosta per contenuto e struttura da quelli appena citati, che hanno già dato prova di efficacia. Lo scopo principale è quello di delineare strutture e compiti delle rispettive rappresentanze consolari, sempre subordinatamente al consenso del paese ospitante. La Convenzione consta di ben 76 articoli, raggruppati in sei capitoli. I primi tre capitoli, oltre a una parte definitoria, contengono le norme che regoleranno l'istituzione degli uffici consolari, la nomina dei funzionari e le loro specifiche funzioni e il sistema dei privilegi e delle immunità.
Per quanto concerne quest'ultimo punto, sono naturalmente previste le consuete inviolabilità dei locali consolari e della residenza del capo dell'ufficio consolare, l'esenzione fiscale dei beni appartenenti all'ufficio consolare, l'inviolabilità di archivi e documenti, l'irrequisibilità di tutti i beni mobili e immobili dell'ufficio consolare, ma non l'esproprio per motivi di sicurezza nazionale o pubblica utilità. La Convenzione garantisce inoltre l'inviolabilità personale dei funzionari consolari, che non possono essere arrestati se non per reati punibili con almeno cinque anni di carcere. In ogni caso, sia i funzionari sia gli impiegati dell'ufficio consolare non sono soggetti alla giurisdizione dello Stato ospitante per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari, se hanno agito per conto dello Stato che rappresentano.
Il capitolo IV identifica i contenuti e gli atti specifici della funzione consolare: proteggere diritti ed interessi del proprio paese e dei suoi cittadini; assistere questi ultimi ed assicurarne la rappresentanza anche legale; procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato di invio; rilasciare, rinnovare o annullare documenti, titoli di viaggio e atti di stato civile.
Gli articoli finali attribuiscono ai funzionari consolari poteri in merito a navi ed aerei del proprio paese quando si trovino nello Stato ospite e limitano contemporaneamente
la possibilità di intervento delle autorità locali in questioni interne alla nave o all'aeromobile, subordinandola al consenso del capo dell'ufficio consolare o del comandante del mezzo. Infine, l'articolo 74 prevede la possibilità che su richiesta di una delle due parti possa riunirsi una commissione mista per assicurare un'efficace applicazione della Convenzione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIAMPAOLO BETTAMIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
![]() |
![]() |
![]() |