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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 25 maggio 2005.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni III (Affari esteri) e VIII (Ambiente) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per l'VIII Commissione, onorevole Mereu, ha facoltà di svolgere la relazione, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Zacchera.
ANTONIO MEREU, Relatore per l'VIII Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è volto ad istituire zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. Tale iniziativa legislativa, appare quantomai opportuna sia allo scopo di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali ma prospicienti le coste italiane, sia per corrispondere ad atti legislativi di diversi Stati rivieraschi che hanno recentemente istituito proprie zone di interesse particolare a scopo di tutela ambientale, oltre che per costituire una posizione negoziale adeguata dell'Italia in vista della stipula di futuri accordi bilaterali di demarcazione delle rispettive sfere di influenza con gli Stati che già hanno attuato analoghe iniziative.
Al riguardo, si ricorda che il mare territoriale è quella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatico e l'estensione del mare territoriale è pari ad un massimo di 12 miglia marine dalla costa. La piattaforma territoriale è quella parte del suolo marino contigua alle coste che costituisce un naturale prolungamento delle coste stesse e si mantiene a una profondità costante di circa 200 metri, per poi precipitare
negli abissi. Lo Stato costiero ha, al di là del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma. La zona economica esclusiva riconosce allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine. Tale limite va calcolato a partire dalla linea di base del mare territoriale.
Il provvedimento in esame realizza, dunque, una parziale attuazione di un istituto, la zona economica esclusiva, previsto dalla Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 di cui l'Italia è parte. Tale Convenzione, in particolare, prevede all'articolo 74 che alla delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti si provveda tramite accordi e che, nelle more, gli Stati interessati «compiano ogni sforzo per addivenire ad intese provvisorie di carattere pratico», che non pregiudicano tuttavia la soluzione finale. Qualora non si addivenga ad un accordo in un tempo ragionevole, gli Stati interessati possono ricorrere alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla Convenzione. In proposito, si fa peraltro presente che la Francia ha provveduto a legiferare sulla materia, prima di addivenire alla conclusione degli accordi con gli Stati rivieraschi e prospicienti previsti dalla Convenzione di Montego Bay, con la legge n. 2003/346 e con successivo decreto di applicazione adottato dal Governo, il quale provvede a delimitare l'estensione della zona di protezione ecologica al largo delle coste francesi del Mediterraneo in modo (almeno apparentemente) unilaterale.
Poiché il disegno di legge in esame, anche nelle intenzioni del Governo che ha assunto la relativa iniziativa, tiene conto della legge francese, le Commissioni riunite III e VIII hanno ritenuto opportuno svolgere alcuni approfondimenti in ordine al tipo di intervento che il legislatore nazionale è competente ad assicurare, in una dimensione che è essenzialmente governata dal diritto internazionale, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Montego Bay. Le Commissioni riunite hanno conseguentemente modificato i due articoli di cui si compone il provvedimento, al fine di renderlo maggiormente conforme ai principi richiamati.
Si è infatti osservato, nel corso dell'esame in sede referente, che non spetta al legislatore nazionale la competenza di istituire unilateralmente una zona di protezione ecologica nei termini di cui all'articolo 1 del disegno di legge originario, risultando opportuno non alterare il modo di procedere configurato dalla citata Convenzione per l'istituzione di zone economiche esclusive o di zone di protezione ecologica la cui portata sia limitata alla tutela di alcuni obiettivi, quali quelli della protezione dell'ambiente marino (compreso il patrimonio archeologico sommerso), nei termini descritti dall'articolo 2 del disegno di legge.
Si è quindi reputato necessario un approfondimento preliminare con il Governo circa la possibilità di una messa a punto dell'originaria formulazione del disegno di legge, che ha portato ad una riscrittura del testo nella versione che si propone all'Assemblea. In particolare, è apparso preferibile non istituire direttamente la zona di protezione ecologica, per poi rimettere la determinazione dei relativi confini ad una successiva legge, per di più in esecuzione di accordi con gli Stati interessati, bensì autorizzare il Governo ad istituire zone di protezione ecologica in conformità con le previsioni della Convenzione di Montego Bay, con un decreto da notificare a tali Stati. L'emanazione del decreto potrebbe avvenire subito, avviando anche (se non fossero stati già avviati) i negoziati necessari a definire, in appositi accordi bilaterali, le disposizioni operative, nel rispetto della sovranità delle parti interessate.
A tal fine si è riformulato l'articolo 1, nel senso di prevedere l'autorizzazione all'istituzione della zona di protezione ecologica, alla quale si dovrebbe provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati interessati secondo le regole di condotta previste
dal diritto internazionale. Nel frattempo, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sarebbero individuati nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Inoltre, le previsioni di cui all'articolo 2 sono indirizzate solo alle autorità interne, per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, comunitario e internazionale.
Pertanto, tali previsioni non avrebbero rilievo esterno se non nell'ambito degli accordi vigenti (la Convenzione di Montego Bay) e di quelli che saranno stipulati con i paesi interessati.
In relazione a tale nuova formulazione del testo, si fa altresì presente che sono stati acquisiti i prescritti pareri: la V Commissione ha formulato un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, le Commissioni I e XIV hanno espresso parere favorevole, la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, mentre la VII Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, che è stata integralmente recepita dalle Commissioni riunite con un apposito emendamento dei relatori.
In conclusione, alla luce della rilevanza del provvedimento in esame, se ne raccomanda la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere che, se il nostro paese non provvedesse ad approvare il provvedimento al nostro esame, tutte le navi pericolose per l'ambiente sceglierebbero di navigare sul versante italiano, con grave pregiudizio per l'integrità ambientale dell'ecosistema marino. Entro la zona di protezione ecologica che con questo provvedimento si va ad istituire, il diritto e la giurisdizione italiana si estenderanno anche alle navi battenti bandiera straniera e alle persone di nazionalità non italiana, nei modi e nei limiti previsti dal diritto dell'Unione europea e dai trattati internazionali in vigore.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.
CARLA ROCCHI. Signor Presidente, prendo spunto dall'ultima osservazione fatta dal rappresentante del Governo, senatore Ventucci, per sottolineare la necessità che il provvedimento al nostro esame sia prontamente approvato. Troppe volte è infatti accaduto che delle navi, certe dell'impunità di non essere colpite da sanzioni, abbiano messo in grave pericolo e pregiudizio il nostro equilibrio ecologico, ambientale e la qualità delle nostre coste. Ricordo che, se una cosa di questo genere avviene in mare aperto può essere grave, ma per l'Italia, che occupa felicemente uno spazio marino conchiuso, rappresenta una tragedia quasi non rimediabile.
È apprezzabile l'elasticità della procedura prevista da questo provvedimento, con la quale si evita, ogni qual volta si rendesse necessario, porre mano con un'apposita legge alla determinazione e individuazione di spazi ed ambiti. Con questa normativa si consente al Governo di interagire in campo internazionale al fine di determinare zone e ambiti ritenuti meritevoli di tutela.
Questo provvedimento si rendeva necessario anche al fine di disporre di uno strumento agile di interazione con le altre autorità nazionali in seno ad un contesto internazionale che ci vede come soggetti attivi e propositivi.
Quali sono i punti di riflessione, o meglio ancora, l'auspicio che questo provvedimento sottende? Innanzitutto, consente di porre maggiore attenzione sulla regolamentazione della pesca. A questo proposito, nel provvedimento in esame si prevede, in maniera precisa, che queste norme non si applicheranno alla pesca in quanto tale. Vi è la necessità di tutelare il patrimonio ittico e quella di conservazione ambientale del Mediterraneo. Noi sappiamo che, così come noi siamo andati a pescare in casa d'altri, gli altri vengono a pescare in casa nostra, provocando dei danni non di polluzione, ma di depauperamento di un patrimonio importante. Non si vede quindi perché il nostro paese
debba continuare a sopportare questa situazione, tenuto conto anche che questo settore, la pesca, e la conservazione generale dell'ambiente rappresentano per l'Italia una fonte primaria di reddito e una qualifica internazionale che fa del nostro paese un punto di riferimento di eccellenza.
Concludo questo mio intervento manifestando il mio apprezzamento verso questo provvedimento - con esso si passa dagli impegni ai fatti nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Montego Bay e di quella di Marpol - e svolgendo un'osservazione del tutto personale di compiacimento. Mi riferisco al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, in cui sono elencati i punti di prevenzione, che stabilisce che il nostro paese è competente ad intervenire anche in materia di protezione di mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. Questo comma denota, a mio avviso, una visione complessiva del problema che non può che essere apprezzata.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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