Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 634 del 30/5/2005
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Discussione della proposta di legge Ramponi: Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3553) (ore 10,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ramponi: Esenzione


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dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 25 maggio 2005.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 3553)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la IV Commissione (Difesa) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Cossiga, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE COSSIGA, Relatore. Signor Presidente, la proposta di legge in esame presenta all'Assemblea l'opportunità di annullare il requisito della residenza nel comune in cui sia stata costituita una cooperativa sociale per la costruzione di alloggi formata da appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.
Tra i tanti sacrifici che vengono richiesti agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia vi è anche l'ineludibile e frequente necessità di traslocare con le proprie famiglie. Tale trasloco, che molto spesso avviene soprattutto nei primi anni di impiego e, quindi, anche negli anni di formazione del nucleo familiare e di crescita dei figli, comporta evidenti sacrifici all'intera famiglia, in particolare quando avviene in località dove il militare sia costretto a vivere in forte disagio abitativo per le condizioni peculiari del mercato immobiliare in quella zona.
Questo disagio spesso è acuito dal fatto che lo strumento principe per alleviare il disagio abitativo stesso, ossia quello di partecipare in cooperativa alla costruzione di alloggi a costo limitato e, possibilmente, soggetti anche a un finanziamento pubblico, è reso vano dall'insieme di disposizioni tuttora vigenti e che prevedono assai spesso che l'assegnazione o, comunque, l'acquisizione dell'alloggio stesso sia legata all'effettiva residenza nel comune in cui l'alloggio è stato costruito.
A causa di questi spostamenti, quindi, può accadere, e tuttora accade, che un ufficiale o un sottufficiale che, con grandi sacrifici, abbia partecipato alla costruzione di un alloggio non possa vederselo assegnato e, quindi, ne perda la proprietà perché non è più residente nel comune in cui l'alloggio è stato costruito.
Il lavoro della Commissione nei mesi scorsi si è incentrato su un più efficace chiarimento dei limiti e delle disposizioni sulla base delle quali il soggetto può essere sollevato dal requisito della residenza e, in particolare, essa ha introdotto una data di retroattività che, a mio avviso, potrà avere effetti particolarmente significativi perché è stata spostata addirittura al 1o gennaio del 1979.
Questo provvedimento nella sua stringatezza risulta estremamente efficace ed è stato affrontato assai serenamente e celermente dalla Commissione difesa. Mi auguro, pertanto, che anche l'Assemblea possa procedere ad una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.
È iscritta a parlare l'onorevole Pisa. Ne ha facoltà.

SILVANA PISA. Signor Presidente, noi condividiamo e siamo assolutamente favorevoli a questo provvedimento per molte delle ragioni cui faceva riferimento anche il collega Cossiga. La normativa in vigore prevede l'esenzione dall'obbligo della residenza nello stesso comune ove sorge l'edificio che in qualche modo è assistito da contributo pubblico solo ai fini dell'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale, quindi, in sostanza, solo al momento iniziale.


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Nella pratica, il requisito della residenza è richiesto nei momenti successivi dell'iter, per esempio in quelli della prenotazione e dell'assegnazione dell'alloggio. Quindi, la questione posta in evidenza da questo provvedimento è assolutamente urgente ed importante. Infatti, il problema vero è quello sollevato dallo stesso collega Cossiga, ossia il fatto che soprattutto i soggetti giovani subiscono frequenti trasferimenti e sono costretti a cambiare sede.
Anche in altre occasioni abbiamo sottolineato tali difficoltà. Mi riferisco, ad esempio, al pendolarismo, cui molti di loro sono costretti, e all'endemica insufficienza degli alloggi militari che il passaggio dalla leva obbligatoria all'esercito professionale ha esasperato. Infatti, mentre possiamo chiedere a dei giovani per un anno di stare in caserma, non è possibile chiederlo agli uomini adulti. È necessario, quindi, estendere l'arco di esenzione dal requisito della residenza sino alla conclusione della procedura di acquisizione dell'alloggio, com'è giusto e come dispone il provvedimento in esame.
In pratica, oggi può accadere che un militare di carriera venga trasferito in una sede diversa da quella della cooperativa anche pochi giorni prima dell'iscrizione a socio e della prenotazione, assegnazione e consegna dell'alloggio. Di fatto, non essendo in grado di predeterminare la residenza in una data certa, non potrebbe mai vedersi assegnato l'alloggio di cooperativa.
Il punto sul quale in Commissione siamo riusciti ad intervenire riguarda un'ulteriore estensione dell'esenzione anche per l'assegnazione in proprietà individuale. Abbiamo anche allargato l'ambito della retroattività fino al gennaio del 1979 ed abbiamo istituito il limite, a nostro avviso assolutamente giustificabile, della prima casa.
Abbiamo presentato un emendamento, che illustreremo meglio nel prosieguo del dibattito, con il quale chiediamo che possano esservi alcune deducibilità rispetto all'ICI. A nostro avviso, non si tratta di dettare norme ai comuni perché tale aggravio è deducibile dalle imposte e, dunque, non si interviene direttamente.
In ogni caso, confermiamo di essere favorevoli al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, il provvedimento in esame è assolutamente doveroso e di buon senso perché sottolinea la necessità di consentire l'accesso ad un alloggio alle persone che fanno parte della nostra realtà militare e, soprattutto, rende possibile concretamente tale accesso rimuovendo il problema della residenza. In realtà, la materia era già normata da provvedimenti precedenti, ma in concreto era impossibile ad una persona che iniziava la sua carriera determinare il luogo della propria residenza perché, paradossalmente, tale luogo veniva definito dalle assegnazioni successive. Dunque, avere preso tale decisione significa avere consentito ad una serie di soggetti ed alle loro famiglie di accedere con serenità ad un progetto abitativo che, così come è legittimo per tutti i cittadini, lo è in particolare per chi serve lo Stato, mettendo la propria mobilità, oltre che la propria professionalità, al servizio dello Stato medesimo, e dunque non deve essere penalizzato.
Il gruppo della Margherita ritiene che il provvedimento in esame avrebbe avuto gambe più solide se fossero stati recepiti alcuni emendamenti da noi proposti, che tendevano ad incentivare patti e contratti di programma con gli enti locali per realizzare immobili da destinare ad uso abitativo dei militari e delle loro famiglie. In altre parole, il punto di carenza, come al solito, sta nelle risorse economiche. L'auspicio è che già nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria vengano seriamente individuate le risorse per tale comparto.
In ogni caso, l'intenzione del provvedimento è positiva e non può che vedere il favore del gruppo della Margherita.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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