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La Camera,
premesso che:
la dicitura made in Italy rappresenta da anni, e in un vasto ed eterogeneo panorama di mercati internazionali, il marchio di qualità che contraddistingue le produzioni manifatturiere italiane, distintivo e garanzia non solo di design e di gusto, ma soprattutto di affidabilità tecnica e di produzioni attuate nel pieno rispetto della dignità del lavoro, dell'integrità dell'ambiente e della tutela della salute;
la configurazione di un prodotto quale prodotto italiano ha rappresentato per decenni, e tuttora rappresenta, un valore aggiunto che ha dimostrato la capacità di sostenere la quantità di prodotti italiani collocati sui mercati, e quindi capace di essere annoverato fra la basi della competitività economica del sistema Italia;
negli ultimi anni abbiamo assistito ad una recrudescenza del fenomeno della contraffazione del marchio made in Italy, e di marchi brevettati di imprese italiane, tante da provocare la flessione delle esportazioni ed anche delle vendite nel territorio nazionale;
le imprese che si trovano a sostenere i costi e le lunghe vicende giudiziarie all'estero al fine di tutelare il proprio diritto all'utilizzo di marchi di fabbrica registrati sono attualmente in crescita esponenziale;
il principio della tracciabilità del prodotto per ogni manufatto industriale e/o artigianale commercializzato sul territorio nazionale, compreso il luogo di fabbricazione di ogni singola parte del prodotto ed il luogo dell'assemblaggio finale, è stato assunto come raccomandazione dal Governo con gli ordini del giorno 9/4489/25 del 17 dicembre 2003, 9/5310-bis-C-R/8 del 28 dicembre 2004 e 9/4360-C/2 del 02 febbraio 2005;
al fine di una integrale e corretta tutela del prodotto nazionale occorre una costante attenzione alle merci in entrata sul territorio nazionale, attivando, come previsto dai recenti decreti governativi, le strutture di monitoraggio e di controllo costante; come occorre l'incentivazione e il supporto delle nostre aziende in campo internazionale, luogo in cui avviene il giornaliero confronto fra i nostri prodotti autentici e la più smaccata contraffazione, dove l'apparizione di un nuovo marchio non rappresenterà serio ostacolo alla contraffazione, dove è norma e abitudine la contraffazione;
a disciplinare compiutamente l'utilizzo del già esistente marchio «made in
Italy» al fine di evitare gli abusi avvenuti in campo internazionale e in campo nazionale da parte di operatori disonesti, ricordando che sussistono diverse cause internazionali adite da nostre aziende esportatrici a tutela dei loro prodotti e anche dell'intero sistema produttivo italiano destinato all'esportazione, ed al fine di evitare che l'utilizzo del nome «Italy» possa avvenire in modo indiscriminato;
che nell'ambito della definizione dei prodotti certificati ai sensi dalla legge testè in approvazione come «100 per cento Italia», l'apporto di componentistica o di materiali semilavorati proveniente da paesi esteri, non superi la percentuale espressa in valori monetari, per singola categoria di prodotti, venga definita da parte del Ministero delle attività produttive, tramite apposito provvedimento, in applicazione del concetto di «modesta percentuale»;
che possano svolgere autocertificazione solo ed esclusivamente le società produttrici, o ditte artigiane, che abbiano avuto o che hanno in corso all'entrata in vigore della presente legge, contratti inerenti all'esportazione dei propri prodotti;
che il richiedente il marchio possa rivolgersi, anche in presenza di consorzi o società consortili autorizzate dal Ministero esistenti sul proprio territorio, direttamente al Ministero stesso, al fine di evitare problematiche indotte da forte concorrenzialità, possibili nell'ambito dello stesso distretto industriale di appartenenza;
che venga istituito per tutti i beni commercializzati sul territorio nazionale un sistema di etichettatura su base obbligatoria e non volontaria, tale etichettatura deve essere in lingua italiana e contenere le informazioni esaustive rispetto all'ottemperanza delle normative comunitarie, nazionali ed internazionali in materia di igiene, sicurezza e anti-dumping sociale, nonché le indicazioni per un corretto uso del prodotto stesso, a integrale tutela dei consumatori.
9/472/1.Daniele Galli.
La Camera,
preso atto di quanto disposto agli articoli 4 e 5 in tema di controlli e di Enti abilitati, ai fini di uno snellimento delle procedure burocratiche gravanti sulle Camere di commercio e di una maggiore celerità ed efficacia complessiva,
ad emanare nei tempi minimi necessari un regolamento per l'attivazione delle procedure di controllo,
a definire i criteri in base ai quali è possibile individuare i soggetti aventi i requisiti richiesti.
9/472/2.Angelo Santori.
La Camera,
constatata l'esigenza di difendere sui mercati internazionali la bandiera e i simboli dell'Italia, al fine di combattere la concorrenza sleale, la contraffazione e la pubblicità ingannevole,
ad adottare opportune iniziative volte a promuovere la registrazione di marchi che tutelino il nome dell'Italia, la bandiera e i simboli della Repubblica italiana, anche attraverso le necessarie iniziative legali, sia in sede nazionale che internazionale.
9/472/3.D'Agrò, Raisi, Scaltritti, Didonè.
La Camera,
esaminato il progetto di legge A.C. 472;
premesso che l'articolo 7 prevede un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea,
ad adottare le opportune iniziative, in sede di applicazione della presente legge, affinché sia adottata una chiara definizione dei prodotti finiti, avendo riguardo alle fasi di realizzazione individuate all'articolo 1, comma 2.
9/472/4.Polledri, Scaltritti, Raisi, D'Agrò.
ad una forte azione nei confronti dell'Unione europea affinché si modifichino i vincoli del regolamento 2081/92 del Consiglio che vieta i marchi di origine geografica e del regolamento 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario in base al quale anche produzioni lavorate in gran parte all'estero possono, in virtù degli attuali codici doganali, marcare le merci con il made in Italy.
ad emanare entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge il regolamento per la costituzione di elenchi di soggetti certificatori indicandone le caratteristiche e tenendo anche conto dei titoli acquisiti da istituti già esistenti ed operanti in settori di certificazione attinente alla materia.
considerata la necessità di dotare il mercato globalizzato di norme chiare e trasparenti che permettano ad imprese e consumatori di identificare marchio e origine dei prodotti,
9/472/5.Paola Mariani.
preso atto della possibilità di interventi di controllo da parte di «istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive» (articolo 4) e della periodicità dei controlli, sempre da parte degli stessi soggetti (articolo 5, comma 2), ai fini di una sollecita e organica attivazione di tale meccanismo di garanzia,
9/472/6.Ruggeri.