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1. Il Ministero delle attività produttive può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Al finanziamento delle predette campagne si provvede mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministero delle attività produttive provvede alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
3. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli riconosciuti dalle regioni sulla base delle leggi emanate nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso campagne pubblicitarie e campagne di vendita in megastore.
11. 22. Scaltritti.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è stanziata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, da utilizzare per la concessione di contributi alle imprese medesime secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
11. 23. Scaltritti.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è stanziata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, da utilizzare per la concessione di contributi alle imprese medesime secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
11. 24. Scaltritti.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è stanziata la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 4 milioni di euro per l'anno 2006, da utilizzare per la concessione di contributi alle imprese medesime secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
11. 21. Gambini, Nieddu, Ruggeri, Grotto, Zara, Cazzaro, Cialente, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: devono derivare con la seguente: derivano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
3. Le caratteristiche del prodotto finale e l'origine delle materie prime o semilavorati impiegati nel processo di lavorazione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), devono risultare nella Carta d'identità di cui all'articolo 10.
11. 20. Quartiani, Provera, Gambini.
Art. 11-bis. (Istituzione di un sistema di tracciabilità delle produzioni italiane). - 1. È istituito un sistema nazionale volontario di tracciabilità delle produzioni per consentire l'individuazione e la riconoscibilità delle componenti sostanziali del bene finale e dare ai consumatori la possibilità di identificare l'area geografica di provenienza dei prodotti finiti e delle loro componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono:
a) realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la produzione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano;
b) realizzati in Italia i prodotti che sono sufficientemente lavorati o trasformati in Italia come previsto dagli articoli 24 e 69 del regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992.
4. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera a), la Carta di identità di cui all'articolo 10 deve contenere la dizione, traducibile in altre lingue, «realizzato integralmente in Italia». Per i prodotti di cui al comma 2, lettera b), la Carta di identità deve contenere la dizione, traducibile in altre lingue, «realizzato in Italia».
5. Alle camere di commercio è demandata la tenuta dell'elenco degli organismi associativi o consortili che adottano procedure di autocontrollo per l'introduzione, presso gli operatori economici, del sistema nazionale di tracciabilità.
6. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità per l'introduzione e la gestione del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo.
7. Il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di sensibilizzazione per favorire l'istituzione e la registrazione di marchi geografici, legati a produzioni riferite a specifici territori, da parte degli operatori aderenti al sistema nazionale di tracciabilità.
11. 020. Nieddu, Gambini, Ruggeri, Grotto, Zara, Cazzaro, Cialente, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Lusetti.