Allegato A
Seduta n. 634 del 30/5/2005


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(A.C. 472 - Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sanzioni).

1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 80 e 81, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. L'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Sanzioni).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 4 fino alla fine del comma con le seguenti: agli articoli 144 e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
6. 20. Raisi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Credito d'imposta per la difesa della proprietà industriale). - 1. Al fine della costituzione e dell'acquisto dei diritti di proprietà industriale in Italia e all'estero, mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta, di ammontare pari al 50 per cento delle spese complessive, documentate o documentabili, sostenute per la costituzione e l'acquisto di diritti di proprietà industriale relativi a prodotti o servizi, da utilizzare a decorrere dall'esercizio fiscale successivo alla domanda di registrazione. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta.
2. Per il credito d'imposta di cui al comma 1, e fino a concorrenza delle risorse, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
3. All'onere di cui al comma 2, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5.
4. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese».

5. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 4 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 030. Gambini, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Ruggeri, Grotto, Zara.