Allegato A
Seduta n. 634 del 30/5/2005


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(A.C. 472 - Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modalità e requisiti per la concessione del marchio).

1. Il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente un'autocertificazione circa:
a) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;
b) l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale.

2. Il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero delle attività produttive,


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che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di specifiche filiere produttive.
4. È istituito presso il Ministero delle attività produttive, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate ad utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all'articolo 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Modalità e requisiti per la concessione del marchio).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) l'attestazione che al prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto.
3. 20. Paola Mariani.
(Approvato)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Ministero delle attività produttive attribuisce la titolarità del marchio di cui all'articolo 1 ai consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di specifiche filiere produttive. La titolarità del marchio può essere attribuita anche a singole imprese su richiesta delle medesime e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. A tal fine il Ministero delle attività produttive si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di attribuzione della titolarità del marchio ai soggetti di cui al comma 2.
3. 24. Nieddu, Gambini, Ruggeri, Grotto, Zara, Cazzaro, Cialente, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 2, sostituire le parole: dal Ministero delle attività produttive che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le seguenti: dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Conseguentemente:
al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio comunicano al Ministero delle attività produttive, con cadenza periodica, anche avvalendosi di modalità telematiche, l'elenco delle imprese abilitate ad utilizzare il marchio medesimo.
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
il Ministero delle attività produttive fino a: delle camere con le seguenti: le camere.


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al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero delle attività produttive revoca con le seguenti: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura revocano.
al comma 6, sostituire le parole: Il Ministero delle attività produttive provvede con le seguenti: Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono.
3. 25. Gambini, Nieddu, Ruggeri, Grotto, Zara, Cazzaro, Cialente, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Sopprimere il comma 3.
3. 21. Paola Mariani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , qualora tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.
3. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: utilizzare per aggiungere la seguente: tutti.
3. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Tutela origine, simboli, bandiera della Repubblica italiana). - 1. Al fine di combattere la concorrenza sleale, la contraffazione e la pubblicità ingannevole, il Ministro delle attività produttive promuove la registrazione di marchi che tutelino il nome dell'Italia, la bandiera e i simboli della Repubblica italiana. In particolare il Ministro delle attività produttive intraprende ogni iniziativa legale, in sede nazionale e internazionale, nei confronti dei prodotti che facciano in qualsiasi forma riferimento ad una falsa origine italiana dei medesimi o che utilizzino il nome dell'Italia, la bandiera e i simboli della Repubblica italiana a fini commerciali.
3. 02. Nieddu, Gambini, Ruggeri, Grotto, Zara, Cazzaro, Cialente, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.