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1. Il marchio di cui all'articolo 1 viene concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizzi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 3.
2. Il marchio di cui all'articolo 1 dovrà essere apposto sul prodotto finale in maniera tale da non ingenerare possibilità di confusione da parte del consumatore in merito all'adeguatezza dell'intero prodotto, e non di una sola parte o componente di esso, alle disposizioni della presente legge.
Al comma 2, sostituire le parole da: sul prodotto fino alla fine del comma con le seguenti: in forma indelebile e non sostituibile sul prodotto finale in modo da non ingenerare confusione nel consumatore, affinché risulti chiaro che tale marchio sia relativo all'intero prodotto e non ad una sola parte o componente di esso.
2. 20. Scaltritti.
(Approvato)