Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Credito d'imposta per la difesa della proprietà industriale). - 1. Al fine della costituzione e dell'acquisto dei diritti di proprietà industriale in Italia e all'estero, mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta, di ammontare pari al 50 per cento delle spese complessive, documentate o documentabili, sostenute per la costituzione e l'acquisto di diritti di proprietà industriale relativi a prodotti o servizi, da utilizzare a decorrere dall'esercizio fiscale successivo alla domanda di registrazione. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta.
2. Per il credito d'imposta di cui al comma 1, e fino a concorrenza delle risorse, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
3. All'onere di cui al comma 2, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5.
4. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese».
5. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 4 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 030. Gambini, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Ruggeri, Grotto, Zara.