Allegato A
Seduta n. 628 del 18/5/2005


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(A.C. 817 - Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal programma agrituristico regionale aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone svantaggiate e montane). - 1. Al fine di rivitalizzare le zone svantaggiate, le regioni possono individuare, con particolare riferimento ai territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente, aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande prevalentemente a base di prodotti aziendali fino ad un massimo di dieci coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
14. 01. Franci, Filippeschi, Fluvi, Raffaella Mariani, Nannicini, Preda, Nieddu.