Allegato A
Seduta n. 628 del 18/5/2005


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(A.C. 817 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Riserva di denominazione. Classificazione).

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri di classificazione sostanzialmente omogenei su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'introduzione di specifici parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Riserva di denominazione. Classificazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 6.
9. 31. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.

Al comma 2, sostituire le parole da: definisce fino alla fine del comma con le seguenti: determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.
9. 30. Vascon.
(Approvato).