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1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni stabiliscono, fra l'altro, criteri per il confronto fra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica, assumendo come parametro di riferimento il tempo di lavoro convenzionale necessario all'esercizio delle due attività. Nella determinazione di tali criteri si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, degli obiettivi generali di sviluppo dell'agriturismo e della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico e architettonico, nonché dell'esigenza di rivitalizzazione delle aree rurali.
3. Il confronto di cui al comma 2 non si effettua quando la ricettività e la eventuale somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari, salvo diverso limite stabilito dalle regioni.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Sopprimerlo.
4. 12. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 2 le parole da: le regioni stabiliscono, fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: Le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
4. 35. (Testo modificato nel corso della seduta)Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.
(Approvato).
Sopprimere il comma 3.
*4. 7. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Potenza, Molinari.
Sopprimere il comma 3.
*4. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti.
4. 17. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.
(Approvato).
Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ai loro ospiti ed a coloro che sono ospiti nella struttura ricettiva in occasione di attività ricreative, culturali e didattiche.
4. 36. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: prevalenza con le seguenti: quasi totalità.
4. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).
4. 37. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: preferibilmente.
4. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: o in zona limitrofa omogenea.
4. 4. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Potenza, Molinari.
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: zona limitrofa omogenea con le seguenti: comuni limitrofi.
4. 5. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Potenza, Molinari.
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: zona limitrofa omogenea con le seguenti: comuni e province limitrofe.
4. 6. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Potenza, Molinari.
Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità.
4. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(Approvato).
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le parole: aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.
4. 30. Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas, Boato.
(Approvato).