Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 627 del 17/5/2005
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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, RELATORE F.F., SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 5588

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore f.f.. Nell'illustrare i contenuti dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica di cui al disegno di legge in esame, rilevo, con soddisfazione, che l'Angola si trova attualmente in una situazione politicamente più positiva rispetto al passato. Infatti, pur sussistendo ancora molti problemi, derivanti da venticinque anni di lotta per l'indipendenza dal Portogallo e successivamente di guerra civile, il paese sembra aver raggiunto una situazione di pacificazione nazionale. In questo contesto, appare particolarmente importante intensificare le relazioni di tipo culturale e scientifico già avviate fra l'Italia e l'Angola, a testimonianza di un rapporto privilegiato che merita di essere approfondito.
L'Accordo sottoscritto dall'Italia e dall'Angola il 16 luglio 2002 a Luanda riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, con l'intento di fornire un quadro organico complessivo per le attività in tali ambiti, anche alla luce dei progressi che l'Angola ha compiuto nel tempo a partire dalla fine della guerra civile.
L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo, di venticinque articoli e di un Allegato.
L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, mentre l'articolo 2 incoraggia lo scambio di conoscenza dei rispettivi valori tradizionali.
L'articolo 3 prevede la cooperazione interuniversitaria attraverso la realizzazione di ricerche e lo scambio di docenti.
L'articolo 4 prevede che le Parti si attivino per promuovere l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte, sia nelle Università che nelle altre istituzioni scolastiche. È altresì prevista la collaborazione fra archivi, biblioteche e musei (articolo 5).
Le Parti, se fra loro in accordo, potranno ricorrere all'intervento di Organismi internazionali per il finanziamento o l'attuazione di programmi derivanti dalla collaborazione prevista dall'Accordo in esame (articolo 6).


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Gli articoli 7, 8 e 9, in materia di istruzione, prevedono la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, lo scambio di esperti e di informazioni e l'istituzione di borse di studio destinate a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.
È prevista, dall'articolo 10, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di opere di saggistica e di narrativa.
È altresì promossa la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articolo 11), attraverso lo scambio di artisti, nonché la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi (articolo 12), attraverso lo scambio di materiali ed esperti.
Con l'articolo 13 le Parti si impegnano a collaborare per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, di beni culturali, di mezzi audiovisivi e altri oggetti di valore.
L'Accordo favorisce lo scambio di informazioni nei settori dello sport e della gioventù e lo scambio di esperienze nell'ambito dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articoli 14 e 15).
Gli articoli 16 e 17, dedicati alla cooperazione scientifica e tecnologica, prevedono la collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due paesi, in particolare sui temi ambientali. Sono previsti scambi di esperti, di informazioni e di documentazione, nonché la stipula di accordi tra Università ed enti di ricerca.
La collaborazione tra le Parti si svolgerà anche nel campo archeologico e della valorizzazione del patrimonio culturale. In tale ambito, che porterà ad una collaborazione anche nel settore turistico, sono espressamente previste missioni di studio (articolo 18).
In base all'articolo 19, ciascuna Parte si impegna a facilitare la circolazione di persone e cose necessari per l'attuazione dell'Accordo.
In materia di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, l'articolo 20 prevede che i governi delle due Parti e le società di gestione collaborino al fine di promuovere la cooperazione in tale settore. L'articolo rinvia poi all'Allegato all'Accordo, che specifica nel dettaglio i termini della collaborazione in materia di proprietà intellettuale.
L'articolo 21 istituisce una Commissione mista allo scopo di monitorare lo stato di attuazione della cooperazione oggetto dell'Accordo.
Con l'articolo 22 le Parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni ricevute dall'altra Parte senza il consenso di quest'ultima.
Le controversie eventualmente sorte verranno risolte, in base all'articolo 23, per le vie diplomatiche.
Tramite le vie diplomatiche, inoltre, l'Accordo potrà essere modificato (articolo 24).
L'articolo 25, infine, reca le clausole di rito finali dell'Accordo, la cui durata è illimitata, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
Dell'Accordo in esame fa parte integrante un Allegato in materia di proprietà intellettuale, il quale chiarisce innanzitutto che le Parti si impegnano per garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale e che, a tal fine, si obbligano a notificarsi ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale e le opere tutelate dal diritto d'autore realizzati nell'ambito dell'Accordo.
In conclusione, raccomando una rapida approvazione del provvedimento in esame.

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