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1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;
b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».