Allegato A
Seduta n. 625 del 12/5/2005


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INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Mancata surroga di un consigliere comunale dimissionario della città di Martinsicuro (TE)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
in data 18 febbraio 2005 un consigliere comunale della città di Martinsicuro (Teramo) rassegnava le dimissioni dalla carica nelle forme rituali prescritte dall'articolo 38 del testo unico sugli enti locali;
il sindaco del comune di Martinsicuro (Teramo) aveva cura di disporre la convocazione del consiglio comunale nel rigoroso rispetto del termine perentorio di dieci giorni prescritto ex lege;
nella seduta consiliare del 4 marzo 2005, al cui ordine del giorno risultava inserito al primo punto la proclamazione in surrogazione del subentrante, non si procedeva all'adozione della relativa deliberazione, a causa dell'assenza dei consiglieri rappresentanti i gruppi di minoranza e della conseguente mancanza del numero legale;
nella seduta di seconda convocazione, indetta per il giorno 8 marzo 2005, l'intera compagine di minoranza costituita da dieci consiglieri esprimeva voto contrario alla surroga del consigliere dimissionario, senza peraltro sollevare motivi di ineleggibilità od incompatibilità;
sulla base dell'esito della votazione, dieci favorevoli e dieci contrari all'argomento posto all'ordine del giorno, non si è proceduto alla surrogazione;
il sindaco del comune di Martinsicuro, a seguito di decisione del difensore civico regionale del 16 marzo 2005, convocava per i giorni 24 marzo 2005, 30 marzo 2005, 13 aprile 2005 e 15 aprile 2005 il consiglio comunale, con all'ordine del giorno la proclamazione in surrogazione del subentrante;
le sedute risultavano infruttuose in prima e seconda convocazione, a causa della mancanza del numero legale o del voto contrario dei dieci consiglieri di opposizione;
in base al combinato disposto degli articoli 38-45 del testo unico sugli enti locali, la surroga del consigliere si configura come atto dovuto, non potendo la stessa essere rimessa alla mera discrezionalità dell'occasionale maggioranza consiliare, tra l'altro non suffragata, nel caso di specie, da eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità;
in base all'articolo 120 della Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, città metropolitane, province e comuni, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 43 del 2004), lo stesso articolo 120 deve essere letto in correlazione con l'articolo 117 della Costituzione, in base al quale spettano allo Stato le competenze attinenti gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;


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la mancata surrogazione del consigliere dimissionario comporta la paralisi del consiglio comunale, la conseguente impossibilità di governo del comune ed il mancato rispetto del principio dell'obbligatorietà della ricostituzione del plenum degli organi collegiali (Consiglio di Stato 22 novembre 1991, n. 1346, e tribunale amministrativo regionale Piemonte 3 giugno 1993, n. 221);
la mancata surrogazione comporta anche una grave lesione dei diritti civili e politici del consigliere surrogante, il quale si vede indebitamente privato del diritto costituzionale ad accedere alle cariche elettive;
nel caso di specie, secondo gli interpellanti, appaiono sussistenti tutti i presupposti fondanti il potere sostitutivo del Governo, cosi come previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla relativa legge attuativa;
il comportamento dei consiglieri comunali di minoranza, sostanziandosi nel rifiuto di adempiere ad un atto obbligatorio, persegue l'obiettivo di un surrettizio scioglimento del consiglio comunale, in considerazione della prossima scadenza obbligatoria dell'approvazione del bilancio;
le conseguenze negative derivanti alla collettività locale dal collasso dell'amministrazione pubblica rendono necessaria l'adozione di specifici provvedimenti in via d'urgenza, ai sensi del citato articolo 8, comma 4, della legge n. 103 del 2003;
la legge regionale n. 4 del 2004, relativa all'esercizio di poteri sostitutivi rispetto ad atti obbligatori di competenza degli enti locali, prevedeva in tali ipotesi la nomina di un commissario ad acta da parte del difensore civico regionale, richiamando espressamente l'articolo 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
tale legge è stata impugnata dal Governo, che, tra l'altro, ha in tale occasione sostenuto che non sarebbe più operante, nel nuovo quadro normativo, il citato articolo 136;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 2004, non pronunciandosi, tuttavia, sulla questione della persistente operatività del medesimo articolo 136 -:
come il Governo ritenga possa essere risolta la questione giuridica descritta in premessa e, in particolare, se, nell'attuale esistenza di vuoto normativo, ritenga possibile l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.
(2-01554) «Crisci, Buglio, Albonetti, Sgobio, Bellillo, Titti De Simone, Mantovani, Provera, Bellini, Borrelli, Mascia, Lulli, Bova, Nannicini, Sciacca, Cennamo, Cialente, Galeazzi, Nigra, De Luca, Russo Spena, Crucianelli, Caldarola, Coluccini, Mariotti, Maran, Susini, Vertone, Tocci, Fluvi, Galante, Nieddu, Motta, Guerzoni, Ruggieri, Ruta, Duca, Petrella, Panattoni, Rotundo, Rugghia, Giacco, Mancini, Dameri».
(5 maggio 2005)