Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 623 del 10/5/2005
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Svolgimento di interrogazioni (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Iniziative per aumentare la sicurezza sui treni regionali - n. 3-03354)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, dottor Moffa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Perrotta n. 3-03354 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).

SILVANO MOFFA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, la sicurezza della circolazione ferroviaria è una delle condizioni di funzionamento di un sistema complesso correlato alla articolazione di specifici aspetti fondamentali.
In particolare, si debbono evidenziare le norme e gli standard di sicurezza - tesi a codificare e standardizzare il comportamento degli operatori - che hanno il compito di regolare tutte le attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria; la complessità ed articolazione di tali norme è strettamente correlata alla capacità richiesta agli operatori impiegati nell'espletamento di operazioni in sicurezza.
A seguire, ricordo le disposizioni operative, il fattore umano (cioè la formazione, l'abilitazione e aggiornamento del personale), la sicurezza intrinseca e l'affidabilità dell'infrastruttura, del segnalamento e degli altri sistemi tecnologici cui segue, l'affidabilità, l'implementazione tecnologica e la manutenzione del materiale rotabile nonché, infine, l'organizzazione della produzione dei servizi.
In tale contesto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'organismo che definisce gli standard delle norme di sicurezza e vigila sulla loro applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura


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sulla base delle informazioni fornite dallo stesso gestore. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'organo tecnico riconosciuto come dotato di comprovata esperienza, idonee competenze ed adeguata organizzazione in materia di sicurezza, spetta invece il compito di esercitare le funzioni ed i poteri pubblicistici già attribuiti da norme di legge o regolamento alla cessata Azienda autonoma Ferrovie dello Stato ed al cessato Ente Ferrovie dello Stato (decreto ministeriale n. 138/T/2000).
Il gestore delle infrastrutture è incaricato della costruzione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli. Esso emana le prescrizioni e le disposizioni attuative in materia di sicurezza di circolazione ferroviaria, in applicazione degli standard e delle norme di sicurezza definiti dal Ministero, rilascia il certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie ed esercita il controllo su di esse in merito all'applicazione delle norme e degli standard di sicurezza e all'applicazione delle disposizioni e prescrizioni.
Le imprese ferroviarie, invece, sono titolari della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esse sono abilitate all'utilizzo dell'infrastruttura per mezzo del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore dell'infrastruttura. Trattasi di imprese che hanno, come finalità aziendale, il raggiungimento di margini di profitto su specifiche aree di business e che non sono sottoposte alla diretta vigilanza sulla sicurezza da parte del Ministero, in quanto il loro operato nell'ambito della sicurezza è sottoposto a controllo del gestore dell'infrastruttura.
Dal punto di vista organizzativo, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sulla sicurezza di sistema, il gestore dell'infrastruttura, sulla base delle norme ministeriali, ha emanato una specifica disposizione che impone a ciascuna impresa ferroviaria l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza e la predisposizione, su base annuale, di specifici piani. A sua volta, il gestore della infrastruttura è dotato di un proprio sistema di gestione della sicurezza, soggetto alla vigilanza del Ministero, ed è tenuto a sottoporre allo stesso Ministero un piano annuale - definito, appunto, piano annuale di sicurezza - riportante gli obiettivi, gli investimenti e le linee di sviluppo tecnologico che intende adottare per garantire l'esercizio della rete ferroviaria in totale sicurezza.
L'attività di presidio, pertanto, è riconducibile essenzialmente alle funzioni distinte di vigilanza a livello di sistema e di controllo di dettaglio, attualmente espletate rispettivamente dal Ministero e dal gestore dell'infrastruttura. Al Ministero, infatti, pur essendo riservata una funzione di vigilanza sul settore ferroviario nel suo complesso, è specificamente affidata la vigilanza sull'operato del gestore dell'infrastruttura. Al gestore dell'infrastruttura, invece, è affidato il controllo sul rispetto, da parte delle imprese ferroviarie, degli standard e delle norme di sicurezza nonché delle disposizioni e prescrizioni.
Nell'ambito delle funzioni sopra delineate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto e svolge diverse attività finalizzate a garantire proattivamente la sicurezza del trasporto ferroviario. Si evidenziano, in particolare, i seguenti aspetti: la programmazione degli investimenti prioritari sulla rete ferroviaria nazionale e del relativo finanziamento, con particolare riferimento alle tecnologie per la sicurezza e ai sistemi di controllo marcia dei treni; l'indagine sui piani di sicurezza del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonché sul funzionamento degli svii dei treni per individuare e classificare le cause degli stessi, al fine di verificare eventuali criticità ricorrenti e intervenire per la loro rimozione; lo studio e la definizione delle proposte del gestore delle infrastrutture ferroviarie di modifiche tecnico-normative atte a favorire il processo di transizione verso le nuove tecnologie; infine, l'azione di monitoraggio e controllo sui fattori di rischio.
Per quanto riguarda, in particolare, l'aspetto segnalato dall'onorevole interrogante,


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Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che su mezzi con cabina di guida e carrozze intercomunicanti la normativa prevede che il capotreno svolga anche funzioni di assistenza al macchinista. Il macchinista può ordinare al capotreno di prestargli assistenza quando condizioni particolari della circolazione lo suggeriscano, quali rallentamenti, marce a vista o guasti agli impianti di ripetizione dei segnali. Tale soluzione organizzativa - conclude Ferrovie dello Stato - introdotta da diversi anni e ormai consolidata nel tempo, ha dimostrato di garantire lo stesso livello di sicurezza rispetto a quella che prevede, invece, l'utilizzo di due agenti di condotta.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrotta ha facoltà di replicare.

ALDO PERROTTA. Ringrazio il Governo per la risposta.
Se ho ben capito, la sicurezza dipende dal gestore delle infrastrutture. Quanto alla risposta specifica alla mia interrogazione, il sottosegretario Moffa ha affermato che, in base alle nuove normative sulla sicurezza, al macchinista è affiancato il capotreno, quando vi è necessità. Il rappresentante del Governo afferma, inoltre, che ciò garantisce i normali standard di sicurezza.
Vorrei obiettare che gli ultimi incidenti verificatisi sui treni e dipesi da errori umani sono avvenuti in quanto il macchinista non ha visto il segnale rosso o ha eseguito una manovra non esatta. Probabilmente, se questa normativa potesse essere cambiata prevedendo la presenza di un altro macchinista accanto al primo, in caso di errore umano il secondo operatore potrebbe ovviare al problema. Dal momento che, negli ultimi tempi, gli errori umani aumentano sempre più, credo che dovremmo rivedere la normativa, nell'interesse della popolazione.

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