Allegato B
Seduta n. 623 del 10/5/2005


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

PISTONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in materia di cartolarizzazione, il 19 gennaio 2005, il decreto ministeriale che accerta la copertura per i rimborsi nei confronti dei rogitanti della Scip 2, è stato mandato alla Ragioneria dello Stato per il necessario e opportuno visto;
a tutt'oggi, sono passati tre mesi da quando il decreto è stato inviato alla Ragioneria dello Stato e del necessario visto non c'è traccia alcuna;
a parere dell'interrogante, la cosa è grave, anche perché senza questo fondamentale visto non può essere emanato l'altro importante decreto, che indica le procedure agli enti previdenziali incaricati alla sua esecutività;
tale ritardo crea grande sconcerto tra coloro che aspettano i rimborsi e getta un'ombra abbastanza seria sull'intera vicenda -:
se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di accelerare l'iter del suddetto decreto nell'interesse generale degli inquilini che attendono i rimborsi loro spettanti.
(5-04284)

LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le recenti circolari dell'Agenzia delle entrate di risposta a quesiti formulati dal coordinamento nazionale dei CAF (C.M. 15/E del 20 aprile 2005 e C.M. 17/E del 3 maggio 2005), unitamente alla consueta circolare sulle modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale da parte dei CAF (C.M. n. 12/E del 1o aprile 2005), hanno determinato notevoli appesantimenti all'attività dei Centri di assistenza fiscale, ampliando la documentazione che deve essere visionata, e poi conservata in copia, o comunque esposta in maniera analitica sul modello 730/2, per poter rilasciare correttamente il visto di conformità;
In particolare:
la circolare 12/E l'Agenzia delle entrate afferma, con riferimento alla detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia che «Il controllo da parte del Caf deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta». L'Agenzia in sostanza afferma che i CAF sono tenuti ogni anno a verificare ed acquisire in copia o indicare nel 730/2 tutta la documentazione probatoria dell'onere (copia della comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara e relativa ricevuta della raccomandata, bonifici, fatture, eccetera) anche se questa documentazione è già stata visionata e controllata in anni precedenti. Si tratta di una posizione totalmente innovativa se si considera che la stessa Agenzia delle entrate nelle circolari degli anni precedenti sull'assistenza fiscale (da ultimo C.M. 11/E del 2004) aveva affermalo che: «Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello


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730/2004 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione». È evidente, secondo l'interrogante, che il dover replicare degli adempimenti già effettuati dallo stesso CAF o da altri CAF, e certificati con l'apposizione del visto di conformità, determina un aggravio non giustificato per il soggetto che presta assistenza fiscale che sicuramente si tradurrà in maggiori oneri per il contribuente, oltre al fatto che il medesimo, in tal modo, viene chiamato a dimostrare ciò che ha già provato. La medesima situazione di disagio viene a determinarsi, inoltre, nell'ipotesi di trasferimento del beneficio in questione all'avente diritto (acquirente, erede o donatario) così come precisato dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 2 della circolare n. 17/E del 3 maggio 2005;
la circolare 15/E l'Agenzia delle entrate afferma che gli interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale devono essere riproporzionati nelle ipotesi in cui l'importo finanziato sia superiore al valore di acquisto dell'abitazione indicato nel rogito notarile. Anche in questo caso l'innovativa interpretazione dell'Agenzia impone ai CAF di acquisire ulteriore documentazione probatoria. Se infatti, prima di questo chiarimento, era ritenuto sufficiente prendere visione ai fini della detraibilità dell'onere solamente del contratto di mutuo o di analoga documentazione dalla quale si evincesse che il mutuo era stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale, ora i CAF dovranno chiedere ai loro assistiti (per poi trattenerlo in copia o indicarne gli estremi nel 730/2) anche il contratto di acquisto dell'abitazione per verificare il prezzo ivi indicato. Inoltre è da osservare come questa limitazione alla detrazione degli interessi passivi sia ancor più incisiva per i contribuenti se si considera che limite di detraibilità massima degli interessi passivi «prima casa» è stato fissato nella vigente misura di euro 3.615,20 (7 milioni di vecchie lire) nel lontano 1982;
la circolare 17/E L'Agenzia delle entrate afferma che per poter consentire la detrazione dei ticket farmaceutici documentati da scontrini fiscali è necessario che venga acquisita dai CAF anche la fotocopia della ricetta del medico. Se è vero che la precisazione è confermativa delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione (modello 730 ed UNICO 2005), è anche vero che nei casi di specie lo scontrino è sufficiente ad attestare che la spesa è stata sostenuta e che la stessa è una spesa sanitaria. Il pagamento del ticket, ad esempio di 1 euro, è infatti consentito solo per l'acquisto dei farmaci e solamente dietro presentazione di apposita prescrizione medica alla farmacia. Inoltre, come rappresentato nel quesito dal Coordinamento dei CAF, in queste ipotesi la prescrizione è trattenuta dalla farmacia e pertanto imporre la sua presentazione al CAF obbliga il contribuente a dover estrarre preventivamente una fotocopia della prescrizione stessa, riducendo sensibilmente il vantaggio fiscale riconosciuto dal legislatore per questa tipologia di oneri (una fotocopia costa mediamente 0,10 euro e l'importo detraibile dei ticket in questione ammonta senza tenere conto della franchigia dei 129 euro, a 0,19 euro). A questo va aggiunto ovviamente anche in questo caso, l'ulteriore onere indiretto che sarà addebitato al contribuente, con ogni probabilità, dai CAF per il conseguente adempimento di conservazione della fotocopia o della sua trascrizione nel modello 730/2;
questi appesantimenti sono stati introdotti quando l'attività dei CAF per il 2005 era già ampiamente avviata (l'attività ha inizio a decorrere dal 1o marzo) ed è evidente che gli stessi, come già osservato, sono destinati a ripercuotersi sui contribuenti assistiti, ai quali necessariamente i CAF sono costretti a richiedere maggiore documentazione probatoria, e rischia di scoraggiare pertanto il ricorso al modello 730 che, si ricorda, è espressamente definito,


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e comunque ormai «sentito», come una dichiarazione semplificata -:
se intenda invitare l'Agenzia delle Entrate a rivedere gli orientamenti espressi nelle anzidette circolari prevedendo, laddove sia necessario acquisire la documentazione giustificativa della spesa, apposita autocertificazione.
(5-04285)

BENVENUTO, GRANDI, AGOSTINI, CENNAMO, FLUVI, CRISCI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi mesi è notevolmente aumentato il contenzioso nei confronti dell'Amministrazione fiscale, a causa del ritardo sempre più consistente nelle operazioni di rimborso dei crediti di imposta ai singoli contribuenti ed alle imprese, come testimoniato dal numero sempre più ampio di denunce in materia contenute nelle lettere che appaiono quotidianamente sui principali organi di informazione;
si intensificano i richiami dei Garanti del Contribuente sulla crescente disapplicazione dello Statuto del Contribuente e sui tempi lunghissimi entro i quali vengono effettuati i rimborsi delle tasse versate in eccesso;
il ministero dell'economia, nella predisposizione delle normative e nella formulazione dei regolamenti e delle circolari, ricorre ad espedienti legislativi che trasformano le agevolazioni fiscali - una volta certe, esigibili ed automatiche - in obiettivi difficili da praticare ed utilizzare;
si individuano con sempre maggiore frequenza meccanismi che, per recuperare gettito, adottano criteri interpretativi assai discutibili volti ad introdurre vere e proprie tasse occulte;
tale impostazione rischia, ad avviso degli interroganti, di compromettere l'immagine di efficienza e di correttezza che l'Amministrazione Finanziaria ha costruito negli ultimi anni con l'applicazione diligente, rigorosa, corretta, dello Statuto del Contribuente -:
se non ritenga di invertire tale impostazione e di rivedere e precisare le norme che, alla vigilia della compilazione dei 730, sono state diramate ai CAF con apposite circolari, attraverso le quali si impongono improvvisamente nuovi criteri interpretativi in materia di detrazioni per interessi passivi, spese per ristrutturazioni edilizie e spese mediche dirette a fare gettito, al fine di mantenere e favorire invece un clima di collaborazione con gli intermediari finanziari, evitando iniziative unilaterali ed arbitrarie e se non ritenga altresì che tale accanimento, nei confronti della platea dei contribuenti non si ponga in stridente contrasto con l'incredibile transazione conclusa, senza tenere conto dei rischi che da tale transazione derivano in termini di danni per l'Erario e di complessiva tenuta dei conti pubblici, con la Società sportiva Lazio, la quale, agendo in qualità di sostituto d'imposta, si è di fatto appropriata delle tasse pagate dai propri dipendenti, ottenendo una rateazione di 23 anni, ad interessi bassissimi, per restituire circa 150 milioni di euro.
(5-04286)

ROMOLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a partire dall'esercizio 2004, i debiti e i crediti in valuta estera vanno contabilizzati a norma dell'articolo 2426, numero 8-bis, del codice civile, al cambio di fine esercizio, rilevando la corrispondente perdita o utile su cambi per la differenza rispetto al tasso di cambio rilevato nel momento in cui l'operazione da cui si genera l'elemento finanziario è stata effettuata;
sotto il profilo fiscale, il decreto legislativo n. 38 del 2005, recante esercizio delle opzioni previste dal regolamento (CE) n. 1606 del 2002 in materia di principi contabili internazionali (IAS), ha modificato


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l'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, rendendo irrilevanti fiscalmente le valutazioni al cambio di fine esercizio -:
quali iniziative intenda assumere per chiarire quale sia il regime applicabile ai debiti e crediti in valuta estera per il periodo di imposta 2004.
(5-04287)

Interrogazione a risposta scritta:

PEZZELLA, PATARINO, CORONELLA, BELLOTTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIULIO CONTI e MAGGI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il settore delle scommesse sportive è disciplinato dal Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998 n. 174 (Regolamento sulle scommesse sportive), dal decreto direttoriale 7 aprile 1999 del dipartimento delle entrate, che approva la Convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, dai Decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002, dall'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge n. 326 del 2003, dalla legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) articolo 4, comma 194;
la normativa richiamata stabilisce che la raccolta delle scommesse è affidata ad imprese aggiudicatarie di una concessione di servizi operante in ambito comunale, a seguito di un regolare bando di gara;
queste imprese hanno operato fin dall'inizio della raccolta, 1o gennaio 2000, in situazioni di estremo disagio, dovuto a varie cause tra cui:
la sopravvalutata situazione di mercato, che ha determinato una previsione di minimi garantiti spropositatamente più alta rispetto alla reale raccolta e che ha determinato l'intervento del legislatore volto a ridurli;
la concentrazione di soggetti concessionari, organizzati di fatto come providers, in luogo di una capillare ed uniforme distribuzione sul territorio;
l'elevata imposizione fiscale, ridotta solo dal 2003;
la presenza sul territorio italiano, nonostante i divieti normativi, di bookmakers-operatori stranieri (CTD);
la mancata puntuale regolamentazione della raccolta attraverso gli strumenti telefonici e telematici, che ha provocato delle vere e proprie aberrazioni di mercato, con l'ingiustificato approfittamento dei vuoti normativi da parte di pochi operatori. L'Amministrazione, spinta da queste problematiche, il 13 aprile 2005 ha emanato una ultima circolare esplicativa, che segue una precedente circolare del 14 luglio 2002, circolare che è stata per ben 2 anni utilizzata ed interpretata in maniera «audace» da alcuni, dando luogo ad una concorrenza sleale, oltre che abbattere tutti i vincoli legati alla territorialità della concessione;
la disciplina sanzionatoria italiana posta dalla legge n. 401 del 1988 si è applicata poco e con scarsi risultati ai fini della repressione del fenomeno dell'illegalità. I disagi elencati sono aumentati dalle difficoltà provocate dalla presenza della criminalità, organizzata e non, presente nei territori di maggiore raccolta, come la Campania, da sempre interessata alle attività che comportano la gestione d'ingenti somme di denaro, alle scommesse clandestine, al totonero, al lotto clandestino. Del resto sono proprio queste forti ragioni d'ordine pubblico e di moralità a giustificare l'attuale rete di concessionari, giustificando anche le restrizioni alla concorrenza di cui all'articolo 86 del Trattato UE. In particolare occorrerebbero ad avviso degli interroganti:
proteggere il consumatore, il giocatore in questo caso, da truffe e da altre forme di organizzazione illegale del gioco;
prevenire, attraverso la regolamentazione ed il controllo, il rischio reale che


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quest'attività cada nelle mani di organizzazioni criminali e venga utilizzata per operazioni di riciclaggio di denaro sporco;
limitare nell'interesse del giocatore l'offerta e di regolamentarne le modalità;
le ragioni per mantenere l'attuale sistema concessorio stanno nel fatto che i concessionari costituiscono nell'ambito della propria competenza territoriale la longa manus dell'Amministrazione, ponendosi in rapporto strumentale ad essa, esercitando il controllo sulle quantità e modalità di gioco, indicando e prevenendo le anomalie, assicurando al giocatore trasparenza e legalità, oltre che garantire una elevata professionalità, acquisita in ben sei anni di lavoro, elemento inprenscindibile per la crescita di un settore così delicato come quello delle scommesse sportive a quota fissa rapportata al miglioramento della qualità del servizio al giocatore;
in altre parole, il sistema concessorio, attraverso una rete di concessionari, è necessario per l'espletamento del servizio, che è direttamente ed intimamente legato alla tutela del giocatore e dell'ordine pubblico;
nonostante i ritardi ed i disagi elencati, le imprese del settore, solo nell'anno 2003, hanno fruttato complessivamente all'erario, attraverso l'imposta unica, oltre 67 milioni d'euro;
si tratta di piccole e medie imprese, in poche parole, capaci di reggere la sfida nel tempo, di consolidare una posizione di mercato preservando i propri investimenti, e soprattutto capaci di mostrare una spiccata propensione a garantire l'interesse pubblico;
si apprende, che entro la fine del mese, ci sarà la pubblicazione, ad opera dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di un bando di gara per il riassetto del settore delle scommesse a quota fissa;
tale bando di gara prevede un consistente allargamento dell'attuale rete dei concessionari delle scommesse sportive attraverso, un modello già adottato per la gestione dei concorsi pronostici sportivi (totocalcio e totogol), degli apparecchi da intrattenimento (slot), e per la gestione del Bingo con risultati che sono sotto gli occhi di tutti e decisamente al di sotto delle attese -:
se il nuovo bando di gara da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato porterà al superamento dell'attuale sistema concessorio;
come si intende, in seguito alla abrogazione, prevista nel decreto sulla competitività, di norme fondamentali contenute nelle convenzioni per l'ippica e per lo sport, preordinate ad avviso degli interroganti alla trasparenza della proprietà delle concessioni e della legalità del gioco, e al divieto di concentrazione di imprese, regolamentare e legittimare un sistema di raccolta che di fatto consentirà l'operare di alcuni grandi operatori a sfavore delle numerose piccole e medie imprese esistenti;
se, alla luce di quanto esposto, siano state sufficientemente valutate le conseguenze di un progetto di riforma complessivo del settore, che, senza tener conto della situazione attuale del mercato, pone rischi concreti all'attività dei concessionari attuali, con possibili e gravi ripercussioni anche in termini produttivi, occupazionali e sociali;
quale forma di tutela si intenda adottare in vista dell'imminente scadenza per il rinnovo delle concessioni, per gli attuali concessionari all'interno del piano di riordino del settore.
(4-14360)