Allegato A
Seduta n. 623 del 10/5/2005


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(A.C. 5827 - Sezione 7)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere i commi da 2 a 7.
Dis. 1. 34. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Kessler, Mussi, Siniscalchi, Grillini, Russo Spena, Mascia, Pistone.


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Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*Dis. 1. 5. Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*Dis. 1. 17. Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: n. 12 aggiungere le seguenti: e del Consiglio superiore della Magistratura ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Dis. 1. 36. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Siniscalchi, Carboni, Grillini, Magnolfi, Mussi, Kessler, Mancini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 3.
Dis. 1. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile sia modificato in modo che il ricorso sia possibile soltanto nella ipotesi in cui per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risulti dal testo del provvedimento impugnato.
b) modificare l'articolo 375 del codice di procedura civile affinché oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ovvero per la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono.
c) prevedere che la discussione di cui all'articolo 379 c.p.c. sia disciplinata in modo che all'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, il relatore espone oralmente le sue conclusioni motivate. Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.

4. All'articolo 380 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella motivazione, la precedente sentenza».
Dis. 1. 38. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Lucidi, Grillini, Mancini, Mussi, Kessler, Carboni, Magnolfi, Russo Spena, Mascia, Pistone.


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Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: stabilendo fino a: della Costituzione.
Dis. 1. 39. Mancini, Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Magnolfi, Lucidi, Kessler, Mussi, Grillini, Carboni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: e sull'applicazione fino a: procedura civile con le seguenti: dei contratti collettivi nazionali di diritto comune.
Dis. 1. 40. Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Grillini, Mancini, Lucidi, Carboni, Siniscalchi, Mussi Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: l'estensione delle ipotesi fino a: processuali.
Dis. 1. 41. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Grillini, Siniscalchi, Carboni, Mussi, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: meccanismi idonei fino a: della Costituzione.
Dis. 1. 42. Grillini, Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi, Mussi, Mancini, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 4.
*Dis. 1. 43. Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Mussi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Siniscalchi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 4.
*Dis. 1. 44. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 5 e 6.
**Dis. 1. 6. Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere i commi 5 e 6.
**Dis. 1. 18. Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 5.
Dis. 1. 45. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: la riconduzione aggiungere le seguenti: mediante una norma di interpretazione autentica.
Dis. 1. 30. Benvenuto, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 6.
*Dis. 1. 46. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.
*Dis. 1. 48. Kessler, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, lettera a), numero 3), dopo le parole: società tra professionisti aggiungere le seguenti: , le società fiduciarie di amministrazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni.
Dis. 1. 32. Benvenuto, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 6).
*Dis. 1. 7. Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 6).
*Dis. 1. 19. Lettieri, Fanfani, Mantini, Zaccaria Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione che deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di discipline generali dello scioglimento dei contratti in corso d'esecuzione, nonché della sospensione e della prosecuzione della loro esecuzione, con possibilità di norme differenziate per l'ipotesi in cui sia disposta la continuazione dell'attività d'impresa;
b) introduzione di una facoltà generale degli organi della procedura di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione;
c) previsione di regole particolari per contratti che presentino specificità, incluso il contratto preliminare di compravendita di beni immobili;
d) previsione di una disciplina ad hoc per i patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui all'articolo 2447 del codice civile e per i contratti di locazione finanziaria.
Dis. 1. 15. Agostini, Bonito, Finocchiaro, Visco, Michele Ventura, Mariotti, Maturandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, lettera a), numero 8), dopo le parole: dell'esercizio dell'impresa aggiungere le seguenti: affidandone la gestione ad una società specializzata nell'investimento in capitale di rischio.
Dis. 1. 33. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 13).
Dis. 1. 12. Agostini, Bonito, Finocchiaro, Visco, Michele Ventura, Mariotti, Maturandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, lettera a), sostituire il numero 13) con il seguente:
13) introdurre una procedura di «esdebitazione» volta al liberare dai debiti pregressi le persone fisiche sovraindebitate non esercenti attività d'impresa. Essa deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
13. 1) previsione di un'unica procedura, attivabile esclusivamente su domanda del debitore, con la quale egli può ottenere la liberazione dai debiti pregressi, per effetto:
13. 1. 1.) di un piano di regolazione dei debiti approvato dalla maggioranza dei creditori, eventualmente raggruppati in classi secondo interessi economici omogenei e omologato dal giudice; il piano può prevedere la cancellazione di penali e di interessi moratori, la riduzione o la cancellazione di interessi convenzionali, la riduzione dei debiti e la loro rateizzazione e può contenere in genere tutte le disposizioni che risultino atte, in considerazione della situazione patrimoniale, reddituale e familiare del debitore, ad un'equa regolazione dei suoi debiti;
13. 1. 2.) in mancanza dell'approvazione di un piano, della liquidazione di tutti i beni del debitore, salve le esclusioni stabilite dalla legge;
13. 2) previsione della possibilità del debitore, in alternativa alla procedura di cui alla lettera a), di attivare preventivamente una procedura stragiudiziale di regolazione dei debiti, da promuovere con istanza rivolta ad apposita Commissione di regolazione delle insolvenze, da costituirsi presso ciascuna Camera di commercio, formata da rappresentanti delle banche, delle associazioni di consumatori, delle


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associazioni locali di imprese, ed avente il compito di promuovere la predisposizione di accordi fra debitori in difficoltà e creditori, da sottoporre all'omologa del Tribunale sulla base di apposita e semplificata procedura;
13. 3) la disciplina dei presupposti della procedura di esdebitazione e della sua apertura deve ispirarsi ai seguenti criteri e principi direttivi:
13. 3. 1.) presupposto oggettivo di ammissione costituito dalla incapacità attuale di far fronte alle obbligazioni non appena vengono a scadenza;
13. 3. 2.) decorrenza degli effetti della procedura dal decreto di apertura;
13. 3. 3) necessità che il debitore presenti, contestualmente alla domanda: una relazione sulle cause del sovraindebitamento e una descrizione analitica della sua situazione economica e patrimoniale, nonché un elenco dei creditori e dei relativi crediti. Qualora il debitore abbia in precedenza attivato una procedura stragiudiziale di regolazione dei debiti alla quale non sia seguito l'accordo con i creditori, la domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione deve essere accompagnata da una relazione della Camera di commercio interessata;
13. 3. 4) attribuzione al Ministro della giustizia del potere di prevedere con regolamento, ai fini della semplificazione della procedura, formulari per attestazioni, richieste, elenchi e piano da presentare ai fini della procedura, dei quali il debitore si deve servire;
13. 3. 5) obbligo per il debitore di presentare contestualmente alla domanda o nel termine massimo di trenta giorni un piano di regolazione dei debiti;
13. 3. 6) previsione che il piano di regolazione dei debiti indichi se e in che misura possono essere pregiudicate le garanzie personali, i diritti di pegno e le altre garanzie dei creditori, preveda il pagamento integrale dei creditori privilegiati, salvo che singoli creditori acconsentano a un diverso trattamento ed assicuri parità di trattamento dei creditori chirografari, ancorché eventualmente suddivisi in classi aventi interessi economici e posizione giuridica omogenei;
13. 3. 7) definizione di termini massimi per l'approvazione del piano di regolazione dei debiti e per l'adempimento da parte del debitore degli impegni assunti; il termine per l'adempimento non può comunque eccedere i tre anni e, in casi di particolare complessità, i cinque anni dall'apertura della procedura;
13.3. 8) in mancanza della presentazione di un piano entro il termine di cui al numero 5) ovvero in mancanza di approvazione di esso da parte dei creditori, e sempre che il debitore non richieda entro un breve termine la chiusura della procedura, avvio della liquidazione concorsuale dei beni ad opera del fiduciario;
13. 3. 9) chiusura della procedura con decreto del Tribunale, su istanza del debitore ai sensi del numero 8), salvo che vi sia il fondato timore che il debitore intenda occultare, anche in parte, i propri beni o comunque recare danno ai creditori;
13. 3. 10) previsione che la liquidazione e il riparto del ricavato fra i creditori abbiano luogo sulla base delle disposizioni dettate per la procedura di insolvenza, salva la previsione di opportune semplificazioni;
13. 3. 11) possibilità per il debitore di ottenere la liberazione da tutti i debiti pregressi: nei casi di cui alla precedente lettera a), una volta ultimati i pagamenti previsti dal piano di regolazione dei debiti; nei casi di cui alla lettera b), alla chiusura della procedura;
13. 4) la disciplina dello svolgimento della procedura di esdebitazione deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
13. 4. 1) ammissione con decreto del Tribunale, salvo che il debitore sia stato ammesso ad analoga procedura nei cinque anni anteriori, ovvero che la domanda,


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sulla base di un giudizio sommario, appaia manifestamente pretestuosa e dilatoria;
13. 4. 2) sottoposizione del decreto a idonee forme di pubblicità;
13. 4. 3) nomina di un fiduciario scelto, anche su proposta del debitore, fra gli iscritti in apposito albo di professionisti (avvocati, dottori commercialisti o ragionieri) dotati di specifica professionalità nelle materie delle procedure concorsuali, del credito al consumo, della tutela dei consumatori e del diritto di famiglia; previsione che il fiduciario verifichi l'elenco dei creditori e rediga l'inventario dei beni del debitore;
13. 4. 4) previsione che il decreto di apertura fissi la data (successiva alla scadenza del termine per la presentazione del piano) per la notifica ai creditori della situazione patrimoniale, dell'inventario dei beni, dell'elenco dei creditori, rispettivamente redatti e verificati ai sensi del numero 3), nonché dell'eventuale piano di regolazione dei debiti, con invito a formulare eventuali osservazioni e ad approvare o meno tale documentazione e l'eventuale piano di regolazione dei debiti, entro il termine perentorio di trenta giorni; in presenza di un elevato numero di creditori o di un'elevata entità dei crediti, possibilità di convocazione dell'adunanza dei creditori chiamati a esprimersi sul piano di regolazione dei debiti e, in assenza del piano, sulla documentazione relativa alla situazione patrimoniale del debitore;
13. 4. 5) previsione che il fiduciario, in mancanza di tempestiva predisposizione di un piano di regolazione dei debiti, provveda alla predisposizione dello stato passivo, sulla base delle osservazioni formulate dai creditori ai sensi del numero 4); disciplina dell'approvazione dello stato passivo e delle contestazioni ed opposizioni ad esso relative coerente con le esigenze di celerità della procedura e di tutela dei diritti dei creditori;
13. 5) la disciplina degli effetti dell'apertura della procedura di esdebitazione deve ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:
13. 5. 1) conservazione della gestione del patrimonio in capo al debitore, sotto la vigilanza del fiduciario, in vista della predisposizione, approvazione ed esecuzione del piano di regolazione dei debiti, salva la possibilità che l'autorità giudiziaria sostituisca anche parzialmente il debitore per gravi motivi o ne limiti in modo specifico i poteri;
13. 5. 2) in assenza della predisposizione o approvazione del piano di regolazione dei debiti, attribuzione della gestione del patrimonio del debitore al fiduciario, che diviene mandatario per la cessione di tutti i beni e crediti pignorabili facenti capo al debitore, ai fini della liquidazione/riscossione e del successivo riparto;
13. 5. 3) divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore e su quelli dei suoi coobbligati persone fisiche; sospensione del decorso degli interessi sui debiti pecuniari;
13. 5. 4) inefficacia, salva autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria, degli atti con i quali il debitore attribuisca particolari vantaggi a singoli creditori e degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
13. 5. 5) scioglimento unilaterale, su autorizzazione del fiduciario, dei contratti in corso, la cui esecuzione sia eccessivamente onerosa per il debitore, o possa comunque pregiudicare un'equa regolazione dei debiti all'esito della procedura;
13. 6) la disciplina dell'approvazione del piano di regolazione dei debiti deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
13. 6. 1) redazione da parte del fiduciario, entro un termine breve dalla nomina, di una relazione articolata e dettagliata in ordine alla realizzabilità del piano, con possibilità di proporre le modifiche e integrazioni ritenute necessarie;
13. 6. 2) predisposizione di adeguate modalità di informazione dei creditori in vista della approvazione del piano;


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13. 6. 3) presunzione di assenso da parte dei creditori che, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del piano, ovvero nell'adunanza eventualmente convocata per l'approvazione non si oppongano al piano ovvero non propongano modifiche o integrazioni; possibilità di integrazioni o modifiche del piano apportate dal debitore o dal fiduciario a seguito delle osservazioni dei creditori; in tal caso, possibilità di fissare un breve termine per notificare ai creditori il piano modificato, sul quale essi devono esprimersi entro il termine di trenta giorni, ovvero per riconvocare i creditori entro breve termine ai fini dell'approvazione del piano modificato;
13. 6. 4) previsione che il piano si considera approvato se nessun creditore ha sollevato eccezioni; nel caso in cui il piano sia stato approvato dalla maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, possibilità del giudice, su istanza del debitore e previa audizione dei creditori dissenzienti, di approvare il piano se è rispettata la parità di trattamento dei creditori chirografari e ai creditori dissenzienti sia riservato un trattamento non deteriore da quello che conseguirebbero in caso di liquidazione dei beni del debitore;
13. 6. 5) omologazione del piano di regolazione previa verifica della regolarità della procedura e dell'intervenuta approvazione secondo le modalità di cui alla lettera precedente;
13. 6. 6) esecutività della sentenza di omologazione; disciplina delle impugnazioni, con delimitazione dei termini e dei relativi motivi;
13. 7) la disciplina della esecuzione del piano di regolazione dei debiti deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
13. 7. 1) esecuzione rimessa al debitore, sotto la sorveglianza del fiduciario;
13. 7. 2) durata dell'esecuzione per un tempo non superiore ai tre anni dalla omologazione del piano, estendibile a cinque anni su autorizzazione del giudice, in casi di particolare complessità, o comunque ai fini di un'equa regolazione dei debiti;
13. 7. 3) previsione della possibilità di apportare modifiche successivamente all'omologazione del piano, in presenza di determinate circostanze e nell'interesse dei creditori;
13. 7. 4) possibilità di annullamento del piano in caso di condotte fraudolente del debitore e possibilità di risoluzione per inadempimento degli obblighi assunti, con dettagliata disciplina della legittimazione ad agire e dei relativi termini di decadenza;
13. 8) nei casi di mancata presentazione o approvazione di un piano di regolazione dei debiti a cui non segua l'archiviazione della procedura, ovvero di annullamento o risoluzione del piano, il fiduciario assume la gestione del patrimonio del debitore e procede alla liquidazione dell'attivo, che deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
13. 8. 1) applicazione delle norme sulla procedura di insolvenza per tutto quanto non previsto in attuazione del presente articolo;
13. 8. 2) affidamento al fiduciario dei compiti spettanti al curatore;
13. 8. 3) presunzione di assenso allo stato passivo da parte dei creditori che non vi si oppongano entro il termine di un mese dalla notifica di esso, ovvero all'adunanza dei creditori;
13. 8. 4) definitività dello stato passivo in mancanza di contestazioni dei creditori ovvero all'esito della trattazione congiunta da parte del giudice, con procedura abbreviata, delle opposizioni e contestazioni presentate;
13. 8. 5) esclusione dell'applicazione delle norme in tema di revocatoria fallimentare;


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13. 8. 6) esperibilità della revocatoria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile da parte del fiduciario nell'interesse di tutti i creditori;
13. 8. 7) ripartizione dell'attivo e chiusura della procedura secondo le modalità previste per la procedura di insolvenza, opportunamente semplificate nei casi di indebitamento di lieve entità ovvero di numero esiguo di creditori.
13. 9) la disciplina della concessione della esdebitazione deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
13. 9. 1) concessione su istanza del debitore una volta adempiuti gli obblighi previsti nel piano di regolazione dei debiti, ovvero, nel caso di liquidazione, una volta concluso il riparto del ricavato fra i creditori;
13. 9. 2) rigetto dell'istanza nei seguenti casi:
a) se il debitore, durante la procedura, ha fornito dati inesatti o incompleti sulla sua situazione economica o patrimoniale;
b) se nell'anno anteriore alla domanda il debitore abbia arrecato dolosamente danno ai creditori concorsuali; abbia fatto ricorso abusivo al credito, abbia distratto l'attivo, esposto passività inesistenti; abbia cagionato o aggravato il proprio dissesto, anche astenendosi dal richiedere l'apertura della procedura.
Dis. 1. 13. Agostini, Bonito, Finocchiaro, Visco, Michele Ventura, Mariotti, Maturandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera f-bis) è soppressa.
Dis. 1. 31. Benvenuto, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
Dis. 1. 47. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.