Allegato A
Seduta n. 623 del 10/5/2005


Pag. 146


...

(A.C. 5827 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Le proposte emendative pubblicate, relative all'A.C. 5827-A, ove riferibili, si intendono presentate anche all'A.C. 5827-A/R).

Capo I.
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI

ART. 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).

Sopprimere i commi 7 e 8.
1. 1. Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma aggiungere le seguenti: e alla loro distruzione dopo la sentenza di condanna.
1. 2. Pagliarini.

Al comma 12, sostituire le parole da: non si applicano ai progetti fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano esclusivamente alle imprese che, investendo all'estero, mantengono sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale e che nei Paesi di stabilimento delle attività produttive rispettino le convenzioni e le norme internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori, relative alla stipula di regolari


Pag. 147

contratti di lavoro, alle prestazioni previdenziali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 15.
1. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

1. All'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), de1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruire con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
1. 01. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto del massimo grado di avanzamento desumibile dalle rilevazioni, nell'anno 2003, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:
a) le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
b) le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. 02. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Sopprimerlo.
1-bis. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


Pag. 148

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-bis. 5. Delbono, Guerzoni, Motta, Bottino, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Trupia, Bellini, Lusetti, Rainisio, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
1-bis. 1. Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati».
1-bis. 3. Motta, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Lusetti, Gasperoni, Innocenti, Camo, Trupia, Bellini, Rainisio, Diana, Bottino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo non esista diversa previsione fino alla fine del capoverso.
1-bis. 4. Cordoni, Motta, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).
1-bis. 2. Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).

Sopprimerlo.
1-quater. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. (Istituzione del Commissario nazionale anticontraffazione e modifiche agli articoli 145 e 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). - 1. Gli articoli 145 e 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 145. (Commissario nazionale anticontraffazione). - 1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito il Commissario nazionale anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. La nomina del Commissario nonché l'organizzazione del relativo ufficio sono definite con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati mediante apposite consultazioni periodiche e la predisposizione di una relazione annuale. L'ufficio è composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati ordinari o amministrativi collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni e magistrature di provenienza per un periodo non inferiore a quello del mandato del Commissario medesimo. Tale decreto è emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Nella nomina del Commissario nonché nella composizione del relativo ufficio si tiene conto esclusivamente delle esperienze


Pag. 149

di indagine e di coordinamento amministrativo maturate nella materia disciplinata dal presente codice. Il Commissario resta in carica per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
Art. 146. (Interventi contro la pirateria). - 1. Qualora ne abbia notizia, il Commissario nazionale anticontraffazione segnala alla Procura della Repubblica competente per territorio per l'esercizio dell'azione penale i casi di pirateria e, ove possibile, avvia ogni iniziativa di coordinamento e di ausilio operativo alle competenti autorità giudiziarie nello svolgimento delle relative indagini e nell'analisi del materiale sequestrato, al fine di individuare tempestivamente le caratteristiche merceologiche e le modalità di riproduzione o di distribuzione abusiva.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministro delle attività produttive, per il tramite del prefetto della provincia interessata, e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare ai fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro o del Procuratore delle Repubblica competente.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.»
1-quater. 30. Mazzocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione invia alle Camere l'elenco delle aziende che in Italia hanno prodotto o messo in commercio materiale contraffatto.
1-quater. 1. Pagliarini.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies. (Misure operative penali di contrasto alle attività di contraffazione). - 1. Per le finalità di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di finanza che, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle modalità organizzative dei delitti in materia di contraffazione marchi e tutela del diritto d'autore, acquistano, anche per via telematica o mediante altre forme di vendita a distanza, importano, ricevono, occultano ovvero, al fine di verificare l'ambito e le modalità di una organizzazione distributiva, fanno importare, acquistare, ricevere, occultare prodotti contraffatti. Delle operazioni avviate è data immediata notizia, anche telefonica all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L' organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire


Pag. 150

maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria procedente le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle merci illecitamente prodotte. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
3. Per le finalità di cui al comma 1, sono tempestivamente comunicati alla Guardia di finanza, informazioni, notizie, dati ed ogni altro utile elemento, riconducibili a violazioni in materia di diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale.
4. Sono istituite sezioni specializzate in materia di contraffazione e di proprietà intellettuale presso gli uffici di Procura della Repubblica di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168. Nell'organizzazione tabellare degli uffici di procura è comunque individuato un pubblico ministero referente per i procedimenti penali e le iniziative nella materia disciplinata dal presente articolo e per ogni violazione alla vigente normativa penale in materia di proprietà intellettuale e contraffazioni.
1-quater. 030. Mazzocchi.

ART. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, comma 6,lettera a), sostituire il numero 6 con il seguente:
6) modificare la disciplina degli effetti della procedura di insolvenza per gli atti pregiudizievoli per i creditori, ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dell'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici; necessità del pregiudizio per i creditori, eventualmente costituito anche dall'accresciuta difficoltà di soddisfacimento, come requisito per la revocatoria;
b) previsione della inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti di debiti che scadono nel giorno dell'apertura della procedura o posteriormente, ai sensi della disciplina di cui agli articoli 64 e 65 della legge fallimentare, con i necessari chiarimenti ed adattamenti; previsione dell'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei sei mesi anteriori all'apertura della procedura;
c) previsione della revocabilità degli atti e pagamenti anormali ai sensi della disciplina di cui all'articolo 67, primo comma, della legge fallimentare, con i necessari chiarimenti ed adattamenti, consentendo al terzo convenuto di evitare la revoca dimostrando che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore oppure che l'atto o il pagamento non ha avuto effetto pregiudizievole; previsione della necessità di valutare l'eventuale carattere anormale tenendo conto delle prassi commerciali e bancarie in uso per rapporti analoghi;
d) esclusione della revocabilità, fermo restando quanto previsto nella lettera c), degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, ad eccezione degli atti e dei pagamenti eseguiti allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri nei sei mesi anteriori all'apertura della procedura e ad eccezione degli atti estranei al normale esercizio dell'impresa e dei pagamenti eseguiti nei sessanta giorni prima dell'apertura della procedura, salva in questo caso la possibilità che il terzo provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore;
e) esperibilità della revocatoria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile da parte del curatore, nell'interesse di tutti i creditori;


Pag. 151


f) introduzione di agevolazioni probatorie e di un più lungo periodo sospetto per gli atti compiuti dal debitore nei confronti di soggetti legati da rapporti di partecipazione, di coniugio, parentela o affinità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 in materia di gruppi;
g) adozione di ipotesi di revocatoria aggravata, dal punto di vista dell'elemento soggettivo e del periodo sospetto, per gli atti che siano configurabili come generale appropriazione dei valori dell'azienda, quali l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa, la licenza di brevetto o di altri beni immateriali, la cessione di beni aziendali dissimulata al fine di eludere l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile, con possibilità del convenuto di sottrarsi a revocatoria se prova che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore o che gli atti in questione non hanno arrecato pregiudizio ai creditori;
h) possibilità di dettare norme speciali per situazioni e per rapporti che presentino un rilevante e comprovato grado di specificità; disciplina organica dei casi di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.
i) riduzione dei termini di prescrizione delle azioni revocatorie a due anni dal momento in cui esse divengono esperibili ad opera degli organi della procedura; applicazione del medesimo termine all'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile quando esperita all'interno della procedura, salvo comunque il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 2903 del medesimo codice.
2. 6. Agostini, Bonito, Finocchiaro, Visco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 67, terzo comma, sopprimere le lettere b) e c).
2. 40. Kessler, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), i) e l).
2. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
2. 5. Agostini, Bonito, Finocchciaro, Visco, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) dopo il secondo comma dell'articolo 1284 del codice civile è inserito il seguente:
«Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziali eseguibili.»;
d-ter) dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:
«Su domanda di parte, il giudice, con sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione ed al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita. Con la stessa pronuncia stabilisce, avuto riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso.
Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.


Pag. 152


Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva.»;
d-quater) all'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo le parole: «della sentenza impugnata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero modifica o revoca la misura di cui al secondo comma dell'articolo 282.»;
d-quinquies) al primo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile, dopo le parole: «congrua cauzione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la modifica o la revoca della misura di cui al secondo comma dell'articolo 282.»
d-sexies) sono abrogati il secondo comma dell'articolo 86 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
2. 33. Carboni, Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini, Siniscalchi, Mussi, Kessler, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, lettera e), numero 1), capoverso Art. 474, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e alle obbligazioni di consegna o di rilascio.
2. 34. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Mussi, Mancini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Grillini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, lettera e), numero 26), capoverso Art. 569, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
dopo il numero 26), aggiungere il seguente:

26-bis) all'articolo 570, primo comma, le parole: «e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 e del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima»;
numero 33), capoverso Art. 591, sostituire le parole da: non crede fino alla fine del capoverso con le seguenti: decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576;
numero 33), capoverso Art. 591-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: e alla gara tra gli offerenti fino alla fine del quarto comma con le seguenti: , alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;


Pag. 153


6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sull'istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591:
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con identificazione dell'aggiudicatario.
2. 31. Cola.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e1) al capo I del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) al primo comma, dopo le parole: «cose fungibili» sono aggiunte le seguenti: «o di una prestazione fungibile di fare»;
1.2) l'ultimo comma è abrogato;
2) all'articolo 641 sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto termine è elevato a sessanta giorni in caso di notifica all'estero.»;
2.2) dopo il primo periodo del secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di notifica all'estero il termine non può essere minore di venti giorni, né maggiore di centoventi.»
2. 35. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Carboni, Siniscalchi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, lettera e-bis), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) l'articolo 700 è sostituito dal seguente:
«Art. 700. (Condizioni per la concessione e norme applicabili). - Chi ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed imminente non evitabile mediante l'adozione di


Pag. 154

altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti urgenti, necessari ad assicurare anche in via anticipatoria, gli effetti della decisione di merito.
Si applica al procedimento la disposizione del terzo comma dell'articolo 688.»
2. 36. Bonito, Finocchiaro, Mussi, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3-ter, sopprimere la lettera a).
2. 37. Mussi, Finocchiaro, Bonito, Grillini, Mancini, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 4-bis.
2. 30. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 4-septies, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire le parole: 7.000 abitanti con le seguenti: 6.000 abitanti.
2. 2. Mantini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 4-decies.
*2. 1. Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 4-decies.
*2. 3. Lettieri.

Sopprimere il comma 4-decies.
*2. 4. Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Agostini, Ventura, Mariotti, Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 4-duodecies, primo periodo, dopo le parole: siano in servizio aggiungere le seguenti: , il cui contratto sia stato rinnovato ai sensi della normativa generale adottata dalla CONSOB.
2. 38. Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Mariotti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-quaterdecies. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
4-qinquiesdecies. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4-duodevicies, possono essere riconosciute.
4-sexiesdecies. Le associazioni riconosciute ai sensi del comma 4-qinquiesdecies sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'atività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
4-septiesdecies. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del comma 4-qinquiesdecies è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
4-duodevicies. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione


Pag. 155

nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale; b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico; c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato; d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro.
2. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 2-bis.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006).

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.
(Istituzione del »certificato professionale controllato« e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate).

1. Sono oggetto del presente articolo tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono comprese nelle professioni di cui al articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.
2. Nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito »l'attestato di competenza" con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. L'attestato di competenza, deve essere rilasciato in conformità alle norme tecniche internazionali ISO (International Organization for Starndardization).
3. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente articolo ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui al comma 7, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attestato di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i prestatori che ne facciano richiesta, anche da organismi di certificazione delle persone, accreditati secondo le norme tecniche internazionali ISO.
4. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui al comma 7, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. Tali validazioni possono essere altresì rilasciate dagli organismi di certificazione delle persone di cui al comma 3.
5. Il mancato rinnovo dell'adesione all'associazione professionale, di cui al comma 7, che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita dell'attestazione, salvo il caso di adesione ad altra associazione professionale riconosciuta ai sensi del presente articolo. In tale fattispecie la validità dell'attestato è prorogata di tre mesi, onde consentire il rinnovo


Pag. 156

dell'attestato da parte dell'associazione prescelta dall'interessato. Decorso tale termine l'attestato perde di validità.
6. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le norme tecniche internazionali ISO applicabili nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sempre nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito il Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare in apposito elenco, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, le associazioni professionali di natura privatistica costituite da esercenti un'attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
8. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi, definiti con le parti interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi dl certificazione delle persone di cui al comma 3, necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:
a) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;
d) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;
e) le modalità di aggiornamento professionale.

9. I criteri qualificativi, definiti ai sensi del comma 8, sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le associazioni professionali di cui al comma 7, costituite da professionisti, e le relative professioni che non esercitano attività riservate relative alle professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, possono essere riconosciute.
11. Costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione delle associazioni professionali nell'elenco di cui al comma 7 il possesso da parte delle medesime della certificazione di qualità ISO 9000 o equivalente.
12. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali e gli organismi di certificazione per essere registrate nell'elenco di cui al comma 7, ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi:
a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle dialettica democratica tra gli associati ed escludere ogni fine di lucro;
b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono possedere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono aver fissato procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;
c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell'associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell'impegno, da parte dello stesso associato,


Pag. 157

ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività;
d) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

13. Il titolare dell'attestato d competenza ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.
14. La Presidenza del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite apposito delegato competente per materia, vigila sull'operato delle associazioni professionali e dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 7, con la conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui al comma 2, nel caso ravvisi irregolarità, o perdita dei requisiti o prolungata inattività, nell'operato delle predette organizzazioni.
2-bis. 01. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Capo II.
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 3.
(Semplificazione amministrativa).

Sopprimere i commi 1 e 6-ter.
3. 30. Realacci, Colasio, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 1.
*3. 5. Amici, Leoni, Montecchi, Maran, Marone Magnolfi, Coluccini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 1.
*3. 8. Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.
*3. 31. Realacci, Colasio, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bressa, Fanfani, Mantini Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 1.
*3. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso con provvedimento motivato, il divieto di


Pag. 158

prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del Capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso, al di fuori delle zone perimetrate come omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché agli atti imposti dalla normativa comunitaria.
6. Restano ferme le norme attualmente vigenti che prevedono termini diversi per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti».
3. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ogni atto aggiungere le seguenti: di competenza delle amministrazioni statali.
3. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con la sola esclusione aggiungere le seguenti: degli atti in materia edilizia,
3. 20. Parolo, Dussin, Pagliarini.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'immigrazione aggiungere le seguenti: e all'asilo politico.
3. 21. Pagliarini.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , della sicurezza sui luoghi di lavoro.
*3. 1. Leoni, Amici, Montecchi, Marone, Maran, Magnolfi, Coluccini, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 159

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , della sicurezza sui luoghi di lavoro.
*3. 7. Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , della sicurezza sui luoghi di lavoro.
*3. 15. Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: paesaggistico e dell'ambiente aggiungere le seguenti: rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia.
3. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli atti aggiungere le seguenti: rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia e di quelli.
3. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: soltanto qualora fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni fase o stato del procedimento, ad eccezione di quelli attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa.
3. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: soltanto con le seguenti: , ove necessario, in ogni fase o stato del procedimento e.
3. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato abbia provveduto a conformare, ove possibile, alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere il primo periodo.
3. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'attività oggetto della dichiarazione, previa comunicazione dell'interessato all'amministrazione competente, può essere iniziata decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
3. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può essere iniziata con le seguenti: può iniziare.
3. 18. Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 160


Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
*3. 3. Magnolfi, Amici, Leoni, Montecchi, Marone, Maran, Magnolfi, Coluccini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
*3. 16. Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
**3. 2. Amici, Leoni, Montecchi, Marone, Maran, Magnolfi, Coluccini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
**3. 14. Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: degli articoli 21-quinquies e 21-nonies con le seguenti: del capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2.
3. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle attività che comportano scarichi inquinanti nelle acque, nel suolo e sottosuolo o nell'aria, nonché lo smaltimento o il riutilizzo di rifiuti, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività concernenti l'utilizzo delle acque, la produzione di energia, la gestione idraulica dei corsi d'acqua e la protezione civile».
3. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 4, dopo le parole: disposizioni di legge vigenti aggiungere le seguenti: in materia urbanistica ed edilizia nonché le disposizioni.
3. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta esclusa dalle disposizioni di cui al presente articolo la disciplina della denuncia di inizio attività edilizia e la disciplina del certificato di agibilità degli edifici.
3. 44. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività edilizie si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le attività che incidono su beni o aree sottoposte a vincoli di tutela storici, archeologici, artistici, culturali e paesaggistici sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. 45. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6-bis.
3. 46. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


Pag. 161


Sopprimere il comma 6-ter.
**3. 6. Amici, Leoni, Montecchi, Maran, Marone, Magnolfi, Coluccini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 6-ter.
**3. 9. Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 6-ter.
**3. 47. Realacci, Colasio, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Silenzio assenso). -1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento e comunque non inferiore a novanta giorni, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
3. In materia di ambiente, paesaggio e beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il silenzio dell'amministrazione competente nel termine di cui al comma 1 comporta il mancato accoglimento dell'istanza».
3. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6-ter, capoverso Art. 20, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il silenzio assenso non si applica in materia edilizia e urbanistica, negli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e comunque a tutte le istanze di parte concernenti immobili sottoposti a vincolo o tutela in virtù di leggi nazionali o regionali, anche sopravvenuto. Il silenzio assenso non si applica altresì ad atti e procedimenti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, all'ambiente e alla salute, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
3. 49. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6-ter, capoverso Art. 20, comma 4, dopo le parole: non si applicano aggiungere le seguenti: agli atti in materia edilizia.
3. 12. Parolo, Guido Dussin, Pagliarini.


Pag. 162


Al comma 6-ter, capoverso Art. 20, comma 4, sostituire le parole: e l'immigrazione, con le seguenti: , l'immigrazione e l'asilo politico.
3. 11. Pagliarini.

Al comma 6-ter, capoverso Art. 20, comma 4, dopo le parole: pubblica incolumità aggiungere le seguenti: , all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
*3. 4. Magnolfi, Amici, Leoni, Montecchi, Maran, Marone, Coluccini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6-ter, capoverso Art. 20, comma 4, dopo le parole: pubblica incolumità aggiungere le seguenti: , all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
*3. 17. Bressa, Fanfani, Mantini, Zaccaria, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 6-septies.
3. 50. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6-octies.
3. 51. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6-decies.
3. 52. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 6-duodecies, 6-terdecies e 6-quaterdecies.
3. 53. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) il comma 57, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti finanziari, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa.
4. 6. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panettoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a.
1) il comma 148 è abrogato.
4. 3. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Susini, Rognoni, Panattoni, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 31. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 540 è sostituito dal seguente:
«540. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito


Pag. 163

dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano, limitatamente al caso delle centrali elettriche e termoelettriche, nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per le speciali esigenze di tale attività industriale concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».
4. 1. Innocenti, Montecchi, Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 540 è sostituito dal seguente:
«540. Le turbine, quantunque ancorate al suolo mediante imbullonatura ai cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture unitarie della centrale elettrica nella quale siano allocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale elettrica stessa, debbono computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica.»
4. 32. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
d-bis) il comma 551 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le questioni di giurisdizione di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado di processo.
4. 2. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 è istituita l'Università degli studi di Urbino. Ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta istituzione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e come modificata dall'articolo 1-bis del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per una quota parte individuata entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 33. Lusetti, Bimbi, Gasperoni, Armando Cossutta, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Capo III.
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

ART. 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
5. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.
5. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


Pag. 164


Al comma 2, dopo la parola: consentano aggiungere le seguenti: il miglioramento della qualità ambientale dell'aria e la riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, il riequilibrio modale, nonché.
5. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per rendere effettiva la partecipazione dei Comuni alle procedure di individuazione degli interventi strategici di cui al comma 3, l'organismo partenariale individuato si dota di apposito regolamento di funzionamento per la regolazione delle modalità e delle forme di consultazione dei Comuni interessati e delle loro associazioni rappresentative a livello nazionale. I criteri adottati e le intese raggiunte nell'ambito della consultazione sono vincolanti ai fini della programmazione regionale degli interventi.
*5. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per rendere effettiva la partecipazione dei Comuni alle procedure di individuazione degli interventi strategici di cui al comma 3, l'organismo partenariale individuato si dota di apposito regolamento di funzionamento per la regolazione delle modalità e delle forme di consultazione dei Comuni interessati e delle loro associazioni rappresentative a livello nazionale. I criteri adottati e le intese raggiunte nell'ambito della consultazione sono vincolanti ai fini dellaprogrammazione regionale degli interventi.
*5. 35. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili deve essere impiegata per finanziare piani concernenti aree ubicate nel Mezzogiorno, destinando almeno un terzo delle risorse medesime per la realizzazione di piani di intervento relativi ad aree urbane classificate quale Patrimonio mondiale dell'umanità.
5. 1. Villari, Morgando, Burtone, Carbonella, Duilio, Stradiotto, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 4.
*5. 2. Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Agostini, Ventura, Mariotti, Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 4.
*5. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: A salvaguardia degli equilibri economico finanziari degli enti previdenziali pubblici e a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate agli iscritti, gli investimenti immobiliari di cui al presente comma devono essere svolti in modo da assicurare a ciascuno dei predetti enti:
a) un coinvolgimento dell'ente esclusivamente a titolo di finanziatore dell'investimento, a fronte di adeguate e dirette garanzie dei finanziamenti erogati;
b) l'accesso agli investimenti attraverso gli strumenti tipici del mercato mobiliare;
c) un rendimento idoneo a garantire l'equilibrio finanziario nell'ambito del vigente sistema di finanziamento delle prestazioni, ovvero ad impedire l'incremento degli eventuali deficit attuariali;


Pag. 165


d) ferme restando le garanzie di cui alla lettera c), la facoltà di destinare i rendimenti ad ulteriori investimenti mobiliari.
5. 3. Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
5. 37. Realacci, Colasio, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 11 e 13.
5. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 5.
5. 4. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 5, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata.
5. 39. Osvaldo Napoli.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: della regione interessata aggiungere le seguenti: , della provincia autonoma e il sindaco della città metropolitana interessata.
5. 40. Pistone.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata.
5. 41. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
5. 42. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Tocci, Sasso, Capitelli, Martella, Giulietti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 8 , aggiungere il seguente:
8-bis. Costituiscono cause di incompatibilità assolute preclusive della nomina a Commissario straordinario:
a) l'espletamento anche in passato di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente alle opere ed ai lavori di cui al comma 5;
b) la partecipazione ad organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo sulle opere e sui lavori di cui al comma 5.
5. 5. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 10.
5. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 11.
*5. 30. Pistone.


Pag. 166

Sopprimere il comma 11.
*5. 44. Realacci, Colasio, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 11, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. 45. Pistone, Benvenuto, Russo Spena, Mascia.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: il Commissario fino alla fine del periodo con le seguenti: è fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni.
5. 46. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire i comma 16-sexies e 16-septies con i seguenti:
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Sono istituiti l'Albo degli arbitri e, al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali, l'Albo dei periti. Gli Albi sono tenuti dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici.
1-ter. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri:
a) i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione;
b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;
c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;
d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;
e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici.

1-quater. I soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1-ter, lettera a), sono inseriti nell'Albo a richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1-ter, lettere b), c), d), e), devono possedere i requisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale e sono inseriti nell'Albo degli arbitri a domanda corredata dal curriculum e dalla documentazione stabilita dalla Camera arbitrale. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l'iscrizione.
1-quinquies. Possono essere ammessi all'Albo dei periti i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1-ter, lettera d), i dottori commercialisti nonché i laureati in geologia. Tali soggetti devono possedere i requisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, e sono inseriti nell'Albo dei periti a domanda corredata dal curriculum e dalla documentazione stabilita dalla Camera Arbitrale. L'iscrizione all'Albo dei periti non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l'iscrizione».

16-septies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,


Pag. 167

al comma 2, le parole: «comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle parole: «comma 2, lettere a) e b)».
16-octies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale scegliendolo tra i soggetti iscritti all'Albo degli arbitri di cui al comma 1-bis.
3-ter. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o su indicazione concorde delle parti. L'indicazione deve riferirsi ad uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 1-bis. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio un soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove una delle parti in giudizio sia patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
3-quater. La Camera arbitrale fissa la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, ha luogo non oltre i successivi trenta giorni.
3-quinquies. La Camera arbitrale determina, in conformità alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, il corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, nonché per il funzionamento del collegio arbitrale, e le modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo.
3-sexies. All'atto del deposito del lodo presso la Camera arbitrale va corrisposta all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una somma pari al due per mille del valore della relativa controversia, a titolo di spese di funzionamento dell'Autorità. Tale somma è a carico delle parti nella ripartizione stabilita dal collegio arbitrale nel lodo.
3-septies. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3-octies. Fino alla costituzione, ai sensi del presente decreto, dell'Albo degli arbitri, le parti nominano il terzo arbitro scegliendolo tra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici. In caso di mancato accordo tra le parti, provvede la Camera Arbitrale scegliendo il terzo arbitro nell'Albo già istituito ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3-nonies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed i lodi vengano depositati presso la Camera arbitrale. All'atto del deposito, va corrisposta una somma in misura doppia rispetto quella prevista dall'articolo 32, comma 3-sexies.
3-decies. È altresì fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e


Pag. 168

delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale anteriormente al 17 ottobre 2003.
3-undieces. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alle controversie derivanti dall'esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-ter dell'articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.
3-duodieces. Sono abrogati l'articolo 150, commi 2, 3 e 6, e 151, commi 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».
5. 7. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 5-bis.
(Incentivazione della logistica).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:
a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;
b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.
5-bis. 2. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere il rilancio industriale e la promozione turistica della Basilicata è autorizzata la spesa, per l'anno 2005, di 5 milioni di euro per il completamento della pista aeroportuale Enrico Mattei di Pisticci ubicata presso l'area industriale della Valbasento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. 30. Adduce, Boccia, Molinari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 della legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 1, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, all'articolo 25 della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 32,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello


Pag. 169

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
5-bis. 1. Stucchi.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - (Regime fiscale dei canoni per concessioni demaniali). - 1. I canoni delle concessioni di aree demaniali rilasciate dalle Autorità portuali sono soggetti ad imposta di registro; sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati dalle Autorità portuali in materia.
5-bis. 01. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - (Regime fiscale dei canoni per concessioni demaniali). - 1. Gli atti di concessione demaniale restano assoggettati all'imposta proporzionale di registro. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
5-bis. 02. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - (Interventi a favore del l'intermodalità urbana). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi, la qualità dei servizi erogati e la completa attuazione della normativa di settore di cui al citato decreto legislativo n. 422 del 1997.
5-bis. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi a favore dell'intermodalità urbana).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000, con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;


Pag. 170


b) all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000.».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
5-bis. 04. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Programma di investimenti in ambito portuale).

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di interesse nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle richieste provenienti dalle autorità portuali, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, un programma di investimenti, di seguito denominato Programma, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale delle infrastrutture portuali e di collegamento delle stesse con la rete stradale e ferroviaria nazionale.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua entro e non oltre il 31 marzo 2005 un'indagine sullo stato delle infrastrutture portuali esistenti.
3. Il Ministro, sulla base delle priorità derivanti dall'indagine di cui al comma 2, nonché sulla base delle segnalazioni provenienti dagli enti territoriali e dalle Autorità portuali, adotta, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di cui al comma 1, il Programma e lo sottopone al CIPE per l'approvazione definitiva e il relativo finanziamento.
4. Per la realizzazione del Programma è istituito il «Fondo per la riqualificazione delle infrastrutture portuali» presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dotazione iniziale di 2 miliardi di euro per il 2005.
5. Per finanziare gli investimenti presenti nel piano di cui al comma 1, le Autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente, attingendo al fondo di cui al comma 4, ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
5-bis. 05. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 171


Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi a favore del trasporto pubblico locale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un fondo con una dotazione annuale di 210 milioni di euro a decorrere dal 2005.
5-bis. 06. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi a favore del trasporto pubblico locale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un fondo con una dotazione annuale di 210 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-bis. 07. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Capo IV.
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

ART. 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.
6. 1. Duilio, Morgando, Stradiotto, Bianco Gerardo, D'Antoni, Milana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) realizzazione di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa da destinare ai principali centri urbani al fine di potenziare l'offerta di servizi collettivi e di migliorare la qualità ambientale dell'aria ridurre le emissioni di polveri sottili.
6. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso forme associative promosse dalle associazioni imprenditoriali o dalle Camere di commercio.
6. 2. Morgando, Duilio, Stradiotto, Bianco Gerardo, D'Antoni, Milana, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 172


Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per dare continuità al significativo apporto di innovazione tecnologica dato dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) alle piccole e medie imprese, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati 3 milioni di euro per sostenere nuovi spin-off.
6. 3. Pinotti, Tocci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) assunzione di giovani ricercatori nelle università e negli enti pubblici.
6. 4. Tocci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.
6. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, disciplinate dal decreto di cui al presente comma, non si applicano alle attività istruttorie previste dall'articolo 3 del citato regolamento interno del CIPE che riguardino le infrastrutture di interesse nazionale.
6. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 9, dopo le parole: consultazione delle parti sociali aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali.
6. 33. Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi 12, 13 e 14.
6. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere i seguenti:
14-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2005, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che definiscono progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 2 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali vengono attribuite le somme dovute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.
14-quater. L'attribuzione delle somme di cui al comma 14-ter viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 14-ter vengono indicate con la denominazione: «Ricerca scientifica». In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
6. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
14-ter. All'articolo 48, comma 5, lettera f), primo periodo, del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «a ridefinire» fino a:«maggiorazione dello sconto» sono sostituite dalle seguenti: «a ripianare il 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale».
6. 36. Ercole, Francesca Martini.


Pag. 173


Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6.1.
(Incentivi al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo).

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui all'articolo 6.3.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'innovazione ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati «Proponenti», costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali università, enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, associazioni o centri di ricerca, dipartimenti universitari.
5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

Art. 6.2.
(Incentivi agli studi di fattibilità).

1. Il contributo di cui all'articolo 6.1., comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui all'articolo 6.1., comma 5, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua


Pag. 174

copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 6.1, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascuna regione, con regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previsto nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Art. 6.3.
(Incentivi alla prototipazione).

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 6.1, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 6.2, comma 1, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 6.1, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.


Pag. 175


Art. 6.4.
(Procedure di erogazione degli incentivi).

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 6.1, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
2. I contributi di cui all'articolo 6.1, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 6.5.
(Revoca dei contributi).

1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 6.3, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6.1, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della regione per le finalità di cui all'articolo 6.1.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere i commi da 1 a 6.
6. 05. Morgando, Duilio, Stradiotto, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al comma 9.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'innovazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati «Proponenti»,


Pag. 176

costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali università, enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, associazioni o centri di ricerca, dipartimenti universitari.
5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei Proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

8. Il contributo di cui al comma 4 è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità della proposta progettuale, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
9. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascuna regione, con regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. Il Comitato tecnico scientifico seleziona le proposte progettuali di cui al comma 9 in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previsto nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

11. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;


Pag. 177


d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

12. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui al comma 9, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

13. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
14. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
15. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 12, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
16. Qualora dall'esame di cui al comma 15 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della regione per le finalità di cui al comma 1.
6. 03. Gambini, Magnolfi, Nieddu, Lulli, Quartiani, Tedeschi, Nigra, Rugghia, Cazzaro, Cialente, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti nel settore della ricerca).

1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto, per ciascun dipendente addetto alla ricerca assunto con contratto a tempo indeterminato entro tre anni dalla data di costituzione della società, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione sul fondo pensioni lavoratori dipendenti.


Pag. 178

Le relative quote di contribuzione sono poste a carico della fiscalità generale.
6. 01. Morgando, Duilio, Stradiotto, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Adozione di ricercatori).

1. Alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, un credito di imposta pari al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito di imposta, si considera l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da disposizioni regionali. In tal caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta.
6. 02. Gambini, Nieddu, Lulli, Quartiani, Tedeschi, Nigra, Rugghia, Cazzaro, Cialente, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 6-bis.
(Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa).

Sopprimerlo.
6-bis. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 200 milioni di euro.


Pag. 179


Art. 6-quater.
(Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca).

1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto, per gli addetti alla ricerca per un periodo di otto anni e per tutti gli altri dipendenti per un periodo di tre anni, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 6-quinquies.
(Detassazione per stage aziendali).

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concesso un credito d'imposta per un importo pari all'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dai termine del relativo corso di studi.
2. Il limite massimo dell'agevolazione di cui al comma 1 è fissato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6-bis. 01. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni per l'incentivazione degli investimenti aeroportuali).

1. Al fine di incentivare gli investimenti per la sicurezza aeroportuale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a decorrere dall'anno 2005, ad incrementare di 32,3 milioni di euro lo stanziamento disposto dalle leggi 139 del 1992, 135 del 1997, 194 del 1998, 166 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
6-bis. 02. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni per l'incentivazione della ricerca nell'industria marittima).

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31luglio 1997, n. 261, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2007. I suddetti programmi di ricerca sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259. Alla concessione dei contributi di cui al presente


Pag. 180

articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31luglio 1997, n. 261.
6-bis. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di dislocazioni di infrastrutture militari delle Forze Armate).

1. Al fine di avviare un programma che realizzi una equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze Armate sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Nell'ambito ditale programma è data priorità alla individuazione di sedi ove ubicare reparti dell'esercito costituiti da volontari in servizio permanente nell'ambito delle regioni Calabria e Puglia.
6-bis. 04. Minniti, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Rotundo, De Brasi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Credito di imposta per le commesse di ricerca affidate agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro).

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è concesso un credito di imposta pari al cinquanta per cento dei trasferimenti dalle imprese agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.
2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di dieci anni.
3. Con successivo decreto, definito di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma 2, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.
6-bis. 05. Tocci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - 1. Il finanziamento per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e per i Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) relativi agli enti di ricerca è aumentato per una somma complessiva di 100 milioni di euro. Con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ripartisce lo stanziamento tra i suddetti fondi.

Conseguentemente, all'articolo 11:
a) sopprimere i commi 1 e 2;
b) al comma 4, sostituire le parole:
dei commi 1 e 3 con le seguenti: del comma 3.
6-bis. 030. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Bimbi, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 181


Capo V.
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

ART. 7.
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali).

Sopprimerlo.
7. 30-bis. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per lo svolgimento di programmi di innovazioni di investimento nei territori montani, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali riferiti alla organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione, è riconosciuto alle imprese operanti in montagna un credito d'imposta entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. 2. Duilio, Morgando, Stradiotto, Bianco Gerardo, D'Antoni, Milana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, 24 giugno 1991, è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e fino al limite massimo di 5,2 milioni di euro per il 2007;
all'articolo 12, sopprimere i commi 10 e 11;
all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 7, comma 2 con le seguenti: 10, comma 4-bis.
7. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.
7. 1. Dario Galli, Pagliarini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 30 per cento del volume degli investimenti che riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, ratificato dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni


Pag. 182

di euro annui alle spese sostenute nei cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.
7. 01. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno).

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2006.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Art. 7-ter.
(Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato).

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.
3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.


Pag. 183


5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 02. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Capo VI.
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

ART. 8.
(Riforma degli incentivi).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Sterilizzazione fiscale degli effetti sul prezzo dei carburanti degli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio).

1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dei carburanti intervenendo sulla loro componente fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una variazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali in misura tale da compensare la maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dagli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio intervenuti a decorrere dal 1o gennaio 2004. In sede di rideterminazione delle accise è comunque fatto salvo il rispetto dei limiti minimi concordati in sede comunitaria.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
8. 4. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2). 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che, nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti, certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'IVA, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRE e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Pag. 184


3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 5. Villari, Morgando, Burtone, Carbonella, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione).

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1o giugno 2005 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato, d'intesa con le parti sociali, piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati con gli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.
4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono integralmente fiscalizzati.
8. 6. Delbono, Morgando, Camo, Duilio, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Tutela del potere d'acquisto dei salari attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag).

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti dal testo unico delle imposte sui redditi (IRE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici


Pag. 185

mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.
6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
8. 7. Morgando, Duilio, Delbono, Camo, D'Antoni, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale vieneridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera
d);
al comma 2, lettera f), sostituire le parole: con capitale di credito con le seguenti: pubblico agevolato;
sopprimere il comma 4;
sopprimere il comma 6.
*8. 1. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei


Pag. 186

massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera
d);
al comma 2, lettera f), sostituire le parole: con capitale di credito con le seguenti: pubblico agevolato;
sopprimere il comma 4;
sopprimere il comma 6.
*8. 2. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
8. 3. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, o a fronte di interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. 32. Morgando, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: alla stessa data, abbia presentato con le seguenti: entro il 30 giugno, presenti.
8. 30. Molinari, Adduce, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli incentivi concessi, sotto qualsiasi forma da qualsiasi ente pubblico, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati - così come individuati dall'articolo 2, lettere f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 13 dicembre 2002 - non sono soggetti alla regola comunitaria de minimis.
8. 31. Crisci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri).

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, le quote di contribuzione previdenziale e assistenziale non destinate ai regimi obbligatori di base sono poste ad integrale carico della fiscalità generale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla medesima data è soppresso l'obbligo di contribuzione alla «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contributi di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro


Pag. 187

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i contributi ammessi all'integrale fiscalizzazione ai sensi del presente articolo.
8. 06. Delbono, Morgando, Camo, Duilio, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Riduzione del cuneo contributivo finalizzata al contenimento del costo del lavoro e al sostegno dei salari medio-bassi).

1. Al fine di incrementare i livelli retributivi dei lavoratori con basse qualifiche e di ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese che li occupano, a decorrere dal 1o giugno 2005 e per un periodo di cinque anni dalla medesima data, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva concernente il relativo regime pensionistico obbligatorio di base, nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2. Le quote di contribuzione ammesse all'esonero ai sensi del presente articolo sono poste integralmente a carico della fiscalità generale.
2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:
a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;
b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;
c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;
d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;
e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 3 sono ripartiti in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore, con corrispondente riduzione delle rispettive quote di contribuzione.
4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.
8. 07. Delbono, Morgando, Camo, Duilio, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Interventi di incentivazione fiscale).

1. Ai datori di lavoro che, a partire dal 1o gennaio 2005, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore


Pag. 188

assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate.


Pag. 189

Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore fino al 1o gennaio 2005.
11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di euro 92.962,2 nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
8. 01. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Nuova disciplina dei crediti d'imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno).

1. Ai datori di lavoro che, a partire dal 1o gennaio 2005, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.
2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito si imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei


Pag. 190

lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta di misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e


Pag. 191

successive modificazioni, restano in vigore fino al 1o gennaio 2005.
11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di euro 92.962,2 nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
8. 02. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2).

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che, nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti, certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'IVA, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente


Pag. 192

decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
8. 03. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. (Credito d'imposta per investimenti in tecnologia, brevetti e ricerca applicata). 1. Alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità europea, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti, di cui al comma 1, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dello stesso.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l'Amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici, verifichi la mancanza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.
5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 4, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.
6. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2005, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. 08. Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Michele Ventura, Innocenti, Agostini, Benvenuto, Gambini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - 1. Le misure previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 516,46 milioni di euro a decorrere


Pag. 193

dal 2005, si provvede con i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto.
8. 04. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione anno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 516,46 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede con i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto.
8. 05. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

ART. 8-bis.
(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per i comuni e le comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei «Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 250 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
8-bis. 1. Morgando, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. - 1. In favore della promozione turistica dei piccoli comuni della Basilicata entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge è siglato un accordo di programma quadro tra la Regione Basilicata e l'ENIT. A tale scopo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di un milione di euro.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. 030. Molinari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. - 1. Al fine di incentivare la bioarchitettura, ossia la ristrutturazione e la realizzazione di alloggi secondo criteri di ecocompatibilità, in linea con quanto espresso dalla Commissione al Parlamento europeo con il documento «verso una strategia tematica sull'ambiente urbano» COM (2004) 60, per l'elaborazione e l'attuazione


Pag. 194

di un programma nazionale di edilizia sostenibile, e l'introduzione di incentivi fiscali a favore di un'edilizia più sostenibile, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è maggiorata a partire dall'anno 2005, del 10 per cento per i soli lavori a valenza energetico-ambientale entro l'importo massimo di 12.000 euro.
2. I benefici degli incentivi fiscali di cui al comma 1, prevedono:
a) interventi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) interventi per il risparmio idrico;
c) interventi con utilizzo sostenibile dei materiali edili (rinnovabili, di recupero, naturali);
d) interventi che mirano ad una riduzione del consumo energetico invernale ed estivo degli edifici.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sentito il Ministro della salute, vengono individuati i criteri, le opere e i materiali utilizzati che beneficiano degli incentivi fiscali.
8-bis. 031. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno).

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed all'internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.

2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle


Pag. 195

persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 11, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini di cui al comma 12, per «piccole e medie imprese» si intendono


Pag. 196

quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento del costo documentato o documentabile, degli adempimenti amministrativi, notarili e legali.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
9. 1. Nieddu, Gambini, Lulli, Quartiani, Tedeschi, Nigra, Rugghia, Cazzaro, Cialente, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno).

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed all'internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.


Pag. 197


2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.
4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.
5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 11, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti


Pag. 198

alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini di cui al comma 12, per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.
9. 2. Nicola Rossi, Cazzaro, Cialente, Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a favorire, attraverso le reti di impresa:
a) l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) l'adozione di strumenti che contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;
c) l'individuazione di strumenti che valorizzino le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali, incentivando l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese;
d) la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione e di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;


Pag. 199


e) la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola impresa, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva.
9. 3. Nieddu, Gambini, Lulli, Quartiani, Tedeschi, Nigra, Rugghia, Cazzaro, Cialente, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a favorire attraverso le reti di impresa:
a) l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) l'adozione di strumenti che contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;
c) l'individuazione di strumenti che valorizzino le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali, incentivando l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese;
d) la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione e di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
e) la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva.
9. 5. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra Quartiani, Rugghia Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri


Pag. 200

soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di impresa, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese;
i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese.
9. 4. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione o esenzione dell'Irap per gli addetti alla ricerca e per nuove società).

1. Le imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono escludere dalla base imponibile dell'Irap, a decorrere dal 2006, l'importo del costo del lavoro riferito a nuove unità di personale addette alla ricerca assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati.
2. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca e delle applicazioni scientifiche e tecnologiche di particolare interesse per il mondo produttivo, le società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque periodi d'imposta successivi, sono esentate dall'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Le minori entrate per le regioni derivanti dal comma 2 sono compensate dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante corrispondente incremento dei trasferimenti erariali alle regioni medesime.
9. 01. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,17.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 71,68;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 841,98;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,


Pag. 201

dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2005-2007 per un importo massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Il contributo di cui al presente comma è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002;
b) l'incremento dell'esportazione dei prodotti agroalimentari.
10-ter. Agli investimenti di cui al comma 10-bis non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento.
10. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,17.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 71,68;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 841,98;
all'articolo 13:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento all'attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 2004, n. 243, al fine di ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari, nonché al fine di rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 243 del 2004 la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per fare fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è aumentata del 2 per cento.
10. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,17.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 71,68;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 841,98;
all'articolo 13:
al comma 2, lettera a):
al primo periodo, sostituire le parole da:
al 31 dicembre 2006 fino alla fine del periodo con le seguenti: la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione


Pag. 202

con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a dodici mesi.
al secondo periodo, sostituire le parole da: al cinquanta per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi;
sopprimere il quarto periodo;
all'ultimo periodo, sostituire le parole da: 307,55 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 600 milioni di euro e l'importo di 800 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2006.
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per fare fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera a), si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è aumentata del 2 per cento.
10. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,17.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 71,68;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 841,98;
all'articolo 13:
al comma 2, dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
a-
bis) il trattamento ordinario di disoccupazione, così come modificato dalla lettera a), si intende esteso ai periodi di non lavoro dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per fare fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera a-bis), si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è aumentata del 2 per cento.
10. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,17.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 71,68;


Pag. 203


alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 841,98;
all'articolo 13:
al comma 2, dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
a-
bis) l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. A tal fine sono incrementate di 500 milioni di euro, a decorrere dal 2005, le risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A valere sulle risorse di cui alla presente lettera, sono stabiliti, per i medesimi soggetti: il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45. A favore dei medesimi soggetti, deve essere prevista l'estensione della possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per fare fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera a-bis), si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è aumentata del 2 per cento.
10. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,07.
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 66,69;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 819,02;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Ai fini dell'adeguamento dell'aliquota IVA a quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE e di armonizzazione dei differenti regimi interni, il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di


Pag. 204

quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».
10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 10, comma 2.
10. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,07.
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 66,69;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 819,02;
all'articolo 13, comma 2, lettera d):
al primo periodo:
sostituire le parole:
10 milioni con le seguenti: 20 milioni;
sostituire le parole:
cento chilometri con le seguenti: cinquanta chilometri;
al secondo periodo, sostituire le parole:
cento chilometri con le seguenti: cinquanta chilometri;
10. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 40 per cento dell'aliquota normale.
3-ter. Agli imprenditori agricoli, le cui produzioni sono colpite da crisi di mercato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è riconosciuta, per i dodici mesi successivi alla dichiarazione dello stato di crisi, l'esenzione dalle accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. 1. Rava, Rossiello, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , prevedendo anche fino alla fine del comma.
10. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla promozione dei contratti di distretto di cui ai commi 5 e 6 è destinato l'ulteriore importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste, pesca).
10. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 9.
10. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l'informazione al consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre


Pag. 205

all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d'acquisto.
10-ter. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti, di cui al comma 10-bis, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
10. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste, pesca).
10. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza.
10. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di aumentare il contingente annuo per il biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006». L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
10. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 10-bis.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1995, n. 49).

Sopprimerlo.
10-bis. 30. D'Agrò.

ART. 10-ter.
(Disposizioni per il settore agroalimentare).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. In favore del settore agroalimentare della Basilicata duramente colpito dagli eventi calamitosi avvenuti nell'ultimo biennio, al fine di sostenere il rilancio delle produzioni e sostenere il tessuto imprenditoriale locale, è autorizzata la spesa straordinaria di 15 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo


Pag. 206

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-ter. 30. Molinari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 109 è abrogato.
10-ter. 02. Franci, Vigni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter aggiungere i seguenti:
Art. 10-quater. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, il comma 109, è sostituito dal seguente:
«109. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-quinquies, è aggiunto il seguente:
"Art. 74-sexies - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi) - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal concessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione annuale.
3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso in cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.
4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, debbono rilasciare al concessionario una ricevuta contente l'indicazione della loro natura.
5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono annotare in apposito registro gli acquisti, con l'indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché alla differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti debbono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni debbono essere eseguite con modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.
6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39"».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE, del 17 maggio 1977.
3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.


Pag. 207


5. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 6, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente.
«2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo di imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate a norma dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese»;
b) dopo l'articolo 191 è aggiunto il seguente:
«Art. 191-bis. - (Disposizione transitoria in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. La misura della riduzione forfetaria ivi indicata si applica dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005, e nella misura del 60 per cento per i periodi di imposta in corso dal 1o gennaio 2006 e dal 1o gennaio 2007»;
Art. 10-quinquies. - 1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 15) le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:
«41-bis) funghi e tartufi o comunque conservati ma non nell'alcool o da acido acetico».

2. Alla Tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 21) le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:
«21-bis. tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata ad altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;
c) al numero 70) le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti di pregio spontaneo del sottosuolo quali i tartufi».

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
10-ter. 01. Franci, Vigni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - 1. Al fine di contenere i costi delle produzioni agricole con particolare riferimento a quelle ad alta intensità di manodopera il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli, che tengono conto


Pag. 208

della media europea. Per le regioni dell'obiettivo 1 tali aliquote sono determinate nella misura non superiore al 50 per cento.
2. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura.
10-ter. 03. Rossiello, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - (Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura). - 1. A partire dall'anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al presente comma. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2005, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato: «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
10-ter. 05. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 209


Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - (Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura). - 1. A partire dall'anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al presente comma. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2005, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato: «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile.
10-ter. 04. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 11.
(Sostegno e garanzia dell'attività produttive).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle strutture sanitarie pubbliche che acquistano, in Italia, un apparecchio sanitario nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un apparecchio acquistato in data anteriore al 1o gennaio 2004 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di acquisto è riconosciuto un contributo statale fino al 20 per cento del prezzo di acquisto lordo, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Con apposito decreto, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro della salute, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana il regolamento attuativo dell'agevolazione di cui al presente comma.
11. 30. Labate, Giacco, Petrella, Galeazzi, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 210


Al comma 7, sostituire le lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quater) con le seguenti:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: «essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;
d) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21,» è aggiunta la seguente: «3»;
e) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo di cui al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;
f) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno»;
g) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati. Il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
h) il comma 28 è abrogato;
i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza ad adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
l) dopo il comma 61-ter, sono aggiunti i seguenti:
«61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi.
61-quinquies. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto


Pag. 211

previsto dall'accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
11. 4. Gambini, Nieddu, Lulli, Quartiani, Tedeschi, Nigra, Rugghia, Cazzaro, Cialente, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 7, sostituire le lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quater) con le seguenti:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: «essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;
d) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo di cui al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;
e) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati. Il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza ad adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
g) dopo il comma 61-ter, è aggiunto il seguente:
«61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi.».
11. 5. Cazzaro, Cialente, Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 212


Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: situati nel territorio fino alla fine del comma con le seguenti: caratterizzati da alimentazione in alta tensione.
11. 2. Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 14.
11. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 14, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: , in coerenza con gli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti: assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, al fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) valorizzazione della miniera;
e) impatto sullo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente;
f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14.1. La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. («GRTN»). L'offerente selezionato presenta alla Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto. A1 suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al GRTN. Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e da 37-bis a 37-novies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione.
11. 3. Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 14, alinea, primo periodo, dopo le parole: le priorità del sistema energetico regionale aggiungere le seguenti: , dopo l'approvazione del piano energetico regionale.
11. 32. Michele Ventura, Innocenti, Mariotti, Agostini, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 11-ter.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate).

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
1. A decorrere dall'anno 2005, al fine di consentire la crescita occupazionale nelle aree ammissibili alle deroghe previste


Pag. 213

dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate alla concessione di crediti d'imposta a favore di imprese che procedono a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta precedente. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 350 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai beneficiari a seguito di accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria dai quali emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Dalla data del definitivo accertamento, decorrono i termini per far luogo alla concessione dei benefici. L'amministrazione finanziaria concorda, altresì, con i beneficiari, i controlli periodici necessari alla verifica della corretta attuazione dell'investimento.
11-ter. 3. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Guerzoni, Gasperoni, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi in deduzione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 6, gli interessi passivi bancari».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede mediante aumento dell'accisa sui tabacchi e sugli prodotti alcolici fino al raggiungimento di un gettito di 2,3 miliardi di euro per l'anno 2006 e di 1,2 miliardi di euro per gli anni successivi.
11-ter. 1. Dario Galli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi in deduzione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma l, lettere a), b), e c), con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 6, gli interessi passivi bancari».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), valutati in 2,3 miliardi di euro per l'anno 2006 e di 1,2 miliardi di euro per gli anni successivi.
11-ter. 2. Dario Galli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
11-ter. 4. Dario Galli.


Pag. 214


Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 fino alla fine del comma con le seguenti: omogeneo incremento, a decorrere dal 1o giugno 2005, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio nella misura de15 per cento.
11-ter. 5. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. In favore del processo di reindustrializzazione della Valbasento, al fine di fronteggiare la crisi del comparto chimico attraverso l'approvazione del contratto di programma Nuova Valsud, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. 30. Molinari, Adduce, Boccia, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 11-sexies.
(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

Al comma 1, sostituire le parole lettera a) e b) con le seguenti: lettera a).

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da:
è una tariffa unica fino alla fine del comma con le seguenti: è il prezzo definito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5, allegato A, articolo 30, lettera a).
sopprimere il comma 3.
al comma 4, sostituire le parole da: , e senza fino alla fine del comma con il seguente periodo: . Gli eventuali prelievi dalla rete per gli usi di centrale vengono regolati sulla base di un contratto di scambio tra produttore e gestore di rete o sulla base di un contratto di acquisto con altri operatori di mercato.
al comma 5, sostituire le parole da: da 1 a 4 con la seguente: precedenti.
11-sexies. 2. Quartiani, Gambini, Nieddu, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c).

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c).
11-sexies. 1. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere i commi 6 e 7.
11-sexies. 3. Vigni, Iannuzzi, Realacci Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone, Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997,


Pag. 215

n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, è inserito il seguente:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o delle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma fra il Ministro delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403».
11-sexies. 4. Dario Galli, Pagliarini, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la lettera f) è soppressa.
11-sexies. 5. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 11-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 11-septies. - (Investimenti ambientali). - 1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) la domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1o gennaio 2005;
b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 gennaio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.
6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri


Pag. 216

benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.
11-sexies. 01. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 11-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 11-septies. - (Investimenti ambientali). - 1. II Fondo per investimenti ambientali di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
11-sexies. 02. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore turistico).

Sopprimerlo.
12. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). - 1. Anche in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81, e secondo le procedure ivi disciplinate, il Ministro delle attività produttive attribuisce ad un sottosegretario la delega di vice ministro al turismo.
2. La Direzione generale del turismo presso il Ministero delle attività produttive è trasformata in Dipartimento nazionale del turismo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del viceministro delegato al turismo ed ha le seguenti funzioni:
a) curare le relazioni internazionali in materia di turismo, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
b) fornire una sede permanente al coordinamento delle politiche del turismo tra lo Stato, le regioni e le categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo;
c) sviluppare una politica nazionale del turismo d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie concorrenti che incidono sullo sviluppo del turismo;
c) esercitare l'azione di indirizzo sull'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) e assicurare il coordinamento interministeriale per ottimizzare la promozione del turismo italiano nel mercato interno e internazionale;
d) organizzare la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
e) sviluppare studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
f) promuovere accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del settore.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'organizzazione degli uffici del Dipartimento.
4. L'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Conferenza nazionale del turismo e Presidenza permanente). - 1. La


Pag. 217

Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Conferenza, è indetta almeno ogni due anni dal vice ministro delegato al turismo, che la presiede, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM), i rappresentanti delle altre autonomie territoriali e funzionali inerenti il turismo, il presidente e il direttore generale dell'ENIT, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei vettori aerei, ferroviari, su gomma e marittimi, i rappresentanti dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida per la promozione del turismo italiano nel mercato interno ed estero. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Conferenza nazionale del turismo nomina la propria Presidenza permanente e ne elegge il presidente. La Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Presidenza, è composta dal viceministro con delega al turismo, dai rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, dal presidente e dal direttore generale dell'ENIT, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori del trasporto, da due rappresentanti dei consumatori, da due rappresentanti del turismo sociale, da un rappresentante delle associazioni pro loco, da un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La Presidenza ha le seguenti funzioni:
a) supportare l'azione del viceministro delegato al turismo delineando politiche comuni e integrate del turismo;
b) individuare programmi e progetti intersettorali per l'innovazione del settore turistico in tutte le sue componenti, pubbliche e private;
c) fornire il proprio parere su tutte le questioni legate al turismo, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo e alla riflessione sulle prospettive del turismo nazionale;
d) fornire il proprio parere sulla regolamentazione del settore;
e) produrre rapporti sulle tematiche suscettibili di avere un impatto sul settore del turismo;
f) fornire proprie indicazioni sui programmi di promozione e di comunicazione del turismo sul mercato interno e internazionale.

5. In fase di prima applicazione la Presidenza è nominata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno


Pag. 218

2005, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero delle attività produttive».
5. Con cadenza annuale, in coincidenza con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, il vice ministro delegato al turismo rimette alle Camere una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento di cui al comma 2 e sulle direttive impartite all'ENIT in materia di promozione del turismo.
6. È istituita l'ENIT - Agenzia italiana per la promozione del turismo, con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, quale strumento unitario dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo, per il coordinamento operativo e la gestione delle attività comuni di promozione della marca Italia e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del turismo.
7. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto-legge nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici:
a) nomina il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente e il Collegio dei revisori;
b) approva il primo piano triennale di promozione di cui al comma 11.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
10. Sono finalità dell'Agenzia la promozione della marca turistica Italia, l'attrazione degli investimenti in campo turistico, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa, del turismo culturale e di quello enogastronomico made in Italy, il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per il coordinamento della promozione turistica. L'Agenzia attua gli indirizzi e le priorità determinati ogni due anni dalla Conferenza nazionale del turismo. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e l'Agenzia sono disciplinati con apposite convenzioni. II contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. L'Agenzia opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello e avvalendosi anche di società operative. L'Agenzia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 2006, al Ministro delle attività produttive e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Piano di promozione della marca Italia, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti.
12. L'Agenzia svolge, secondo criteri e modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti funzioni:
a) promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria delle varie tipologie di offerta turistica italiana;
b) promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni italiane in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente;


Pag. 219


c) promozione delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana;
d) promozione di servizi e di attività funzionali alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati esteri e all'internazionalizzazione del sistema turistico italiano;
e) gestione del portale del turismo italiano «Italia.it».

13. L'Agenzia provvede a integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai sensi della normativa statale e regionale di promozione all'estero dell'immagine turistica dell'Italia in stretta collaborazione con gli assessorati regionali al turismo.
14. È istituito con il decreto di cui al comma 8, il Comitato tecnico-consultivo, composto di esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, indicati da ogni regione e provincia autonoma, e presieduto dal presidente dell'Agenzia, alle cui riunioni partecipa il direttore generale. Il comitato tecnico-consultivo:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico sui principali atti dell'Agenzia, sul piano triennale di promozione e sui relativi aggiornamenti annuali, sulla relazione previsionale e programmatica e sui bilanci dell'ente;
b) assiste il consiglio di amministrazione nell'elaborazione delle scelte di maggiore rilevanza strategica anche con analisi, studi e confronti sul mercato turistico a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione le possibili linee evolutive della promozione turistica.

15. Il capitale iniziale dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. II consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. Le entrate ordinarie dell'Agenzia sono:
a) finanziamento erogato dallo Stato annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamento erogato dalle regioni e dalle province autonome, annualmente inserito nei propri documenti di bilancio;
c) compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e privati; contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali per specifici progetti;
d) contribuzioni diverse.

16. La forma di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15, 1ettere a) e b), e il loro importo per quanto riguarda lo Stato, le regioni e le province autonome sono decisi nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
17. L'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della medesima qualora detto personale sia in grado di soddisfare i più elevati requisiti di qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti turistici, che di competenze linguistiche. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano valuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in accordo con i sindacati dei lavoratori del settore, l'attuale dotazione organica e le professionalità presenti al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità riorganizzative da attuare anche prevedendo l'utilizzo di personale proveniente da altri soggetti pubblici e privati. Per il passaggio di dipendenti dell'ENIT


Pag. 220

ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 1uglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia con proprio regolamento sul personale disciplina le procedure di assunzione del personale, per i diversi livelli e profili, valorizzando prioritariamente le esperienze di direzione effettuate all'estero ovvero presso enti pubblici e privati specializzati nella promozione turistica.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6 a 17, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 14, lettera c), si provvede con le somme già assegnate al progetto «Scegli Italia» con decreto ministeriale 28 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 137, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare la soluzione del problema relativo all'abusivismo e all'elusione del versamento dei canoni demaniali, di evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, di ridefinire la misura dei canoni sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, di individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo, il termine di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 306, è differito al 31 ottobre 2005.
21. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è aumentata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
12. 31. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). - 1. Anche in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81, e secondo le procedure ivi disciplinate, il Ministro delle attività produttive attribuisce ad un sottosegretario la delega di vice ministro al turismo.
2. La Direzione generale del turismo presso il Ministero delle attività produttive è trasformata in Dipartimento nazionale del turismo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del viceministro delegato al turismo ed ha le seguenti funzioni:
a) curare le relazioni internazionali in materia di turismo, con particolare


Pag. 221

riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
b) fornire una sede permanente al coordinamento delle politiche del turismo tra lo Stato, le regioni e le categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo;
c) sviluppare una politica nazionale del turismo d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie concorrenti che incidono sullo sviluppo del turismo;
c) esercitare l'azione di indirizzo sull'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) e assicurare il coordinamento interministeriale per ottimizzare la promozione del turismo italiano nel mercato interno e internazionale;
d) organizzare la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
e) sviluppare studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
f) promuovere accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del settore.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'organizzazione degli uffici del Dipartimento.
4. L'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Conferenza nazionale del turismo e Presidenza permanente). - 1. La Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Conferenza, è indetta almeno ogni due anni dal vice ministro delegato al turismo, che la presiede, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM), i rappresentanti delle altre autonomie territoriali e funzionali inerenti il turismo, il presidente e il direttore generale dell'ENIT, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei vettori aerei, ferroviari, su gomma e marittimi, i rappresentanti dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida per la promozione del turismo italiano nel mercato interno ed estero. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Conferenza nazionale del turismo nomina la propria Presidenza permanente e ne elegge il presidente. La Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Presidenza, è composta dal viceministro con delega al turismo, dai rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, dal presidente e dal direttore generale dell'ENIT, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori del trasporto, da due


Pag. 222

rappresentanti dei consumatori, da due rappresentanti del turismo sociale, da un rappresentante delle associazioni pro loco, da un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La Presidenza ha le seguenti funzioni:
a) supportare l'azione del viceministro delegato al turismo delineando politiche comuni e integrate del turismo;
b) individuare programmi e progetti intersettorali per l'innovazione del settore turistico in tutte le sue componenti, pubbliche e private;
c) fornire il proprio parere su tutte le questioni legate al turismo, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo e alla riflessione sulle prospettive del turismo nazionale;
d) fornire il proprio parere sulla regolamentazione del settore;
e) produrre rapporti sulle tematiche suscettibili di avere un impatto sul settore del turismo;
f) fornire proprie indicazioni sui programmi di promozione e di comunicazione del turismo sul mercato interno e internazionale.

5. In fase di prima applicazione la Presidenza è nominata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero delle attività produttive».

5. Con cadenza annuale, in coincidenza con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, il vice ministro delegato al turismo rimette alle Camere una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento di cui al comma 2 e sulle direttive impartite all'ENIT in materia di promozione del turismo.
6. È istituita l'ENIT - Agenzia italiana per la promozione del turismo, con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, quale strumento unitario dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo, per il coordinamento operativo e la gestione delle attività comuni di promozione della marca Italia e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del turismo.
7. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto-legge nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici:
a) nomina il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente e il Collegio dei revisori;
b) approva il primo piano triennale di promozione di cui al comma 11.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
10. Sono finalità dell'Agenzia la promozione della marca turistica Italia, l'attrazione degli investimenti in campo turistico, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa,


Pag. 223

del turismo culturale e di quello enogastronomico made in Italy, il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per il coordinamento della promozione turistica. L'Agenzia attua gli indirizzi e le priorità determinati ogni due anni dalla Conferenza nazionale del turismo. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e l'Agenzia sono disciplinati con apposite convenzioni. II contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. L'Agenzia opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello e avvalendosi anche di società operative. L'Agenzia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 2006, al Ministro delle attività produttive e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Piano di promozione della marca Italia, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti.
12. L'Agenzia svolge, secondo criteri e modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti funzioni:
a) promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria delle varie tipologie di offerta turistica italiana;
b) promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni italiane in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente;
c) promozione delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana;
d) promozione di servizi e di attività funzionali alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati esteri e all'internazionalizzazione del sistema turistico italiano;
e) gestione del portale del turismo italiano «Italia.it».

13. L'Agenzia provvede a integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai sensi della normativa statale e regionale di promozione all'estero dell'immagine turistica dell'Italia in stretta collaborazione con gli assessorati regionali al turismo.
14. È istituito con il decreto di cui al comma 8, il Comitato tecnico-consultivo, composto di esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, indicati da ogni regione e provincia autonoma, e presieduto dal presidente dell'Agenzia, alle cui riunioni partecipa il direttore generale. Il comitato tecnico-consultivo:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico sui principali atti dell'Agenzia, sul piano triennale di promozione e sui relativi aggiornamenti annuali, sulla relazione previsionale e programmatica e sui bilanci dell'ente;
b) assiste il consiglio di amministrazione nell'elaborazione delle scelte di maggiore rilevanza strategica anche con analisi, studi e confronti sul mercato turistico a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione le possibili linee evolutive della promozione turistica.

15. Il capitale iniziale dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. II consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto


Pag. 224

1992, n. 359, e successive modificazioni. Le entrate ordinarie dell'Agenzia sono:
a) finanziamento erogato dallo Stato annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamento erogato dalle regioni e dalle province autonome, annualmente inserito nei propri documenti di bilancio;
c) compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e privati; contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali per specifici progetti;
d) contribuzioni diverse.

16. La forma di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15, 1ettere a) e b), e il loro importo per quanto riguarda lo Stato, le regioni e le province autonome sono decisi nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
17. L'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della medesima qualora detto personale sia in grado di soddisfare i più elevati requisiti di qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti turistici, che di competenze linguistiche. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano valuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in accordo con i sindacati dei lavoratori del settore, l'attuale dotazione organica e le professionalità presenti al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità riorganizzative da attuare anche prevedendo l'utilizzo di personale proveniente da altri soggetti pubblici e privati. Per il passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 1uglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia con proprio regolamento sul personale disciplina le procedure di assunzione del personale, per i diversi livelli e profili, valorizzando prioritariamente le esperienze di direzione effettuate all'estero ovvero presso enti pubblici e privati specializzati nella promozione turistica.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6 a 17, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 14, lettera c), si provvede con le somme già assegnate al progetto «Scegli Italia» con decreto ministeriale 28 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 137, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare la soluzione del problema relativo all'abusivismo e all'elusione del versamento dei canoni demaniali, di evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, di ridefinire la misura dei canoni sulla base di dati


Pag. 225

oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, di individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo, il termine di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 306, è differito al 31 ottobre 2005.
21. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
12. 1. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). - 1. Anche in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81, e secondo le procedure ivi disciplinate, il Ministro delle attività produttive attribuisce ad un sottosegretario la delega di vice ministro al turismo.
2. La Direzione generale del turismo presso il Ministero delle attività produttive è trasformata in Dipartimento nazionale del turismo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del viceministro delegato al turismo ed ha le seguenti funzioni:
a) curare le relazioni internazionali in materia di turismo, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
b) fornire una sede permanente al coordinamento delle politiche del turismo tra lo Stato, le regioni e le categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo;
c) sviluppare una politica nazionale del turismo d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie concorrenti che incidono sullo sviluppo del turismo;
c) esercitare l'azione di indirizzo sull'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) e assicurare il coordinamento interministeriale per ottimizzare la promozione del turismo italiano nel mercato interno e internazionale;
d) organizzare la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
e) sviluppare studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
f) promuovere accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del settore.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della


Pag. 226

legge di conversione del presente decreto, si provvede all'organizzazione degli uffici del Dipartimento.
4. L'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Conferenza nazionale del turismo e Presidenza permanente). - 1. La Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Conferenza, è indetta almeno ogni due anni dal vice ministro delegato al turismo, che la presiede, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM), i rappresentanti delle altre autonomie territoriali e funzionali inerenti il turismo, il presidente e il direttore generale dell'ENIT, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei vettori aerei, ferroviari, su gomma e marittimi, i rappresentanti dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida per la promozione del turismo italiano nel mercato interno ed estero. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Conferenza nazionale del turismo nomina la propria Presidenza permanente e ne elegge il presidente. La Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Presidenza, è composta dal viceministro con delega al turismo, dai rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, dal presidente e dal direttore generale dell'ENIT, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori del trasporto, da due rappresentanti dei consumatori, da due rappresentanti del turismo sociale, da un rappresentante delle associazioni pro loco, da un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La Presidenza ha le seguenti funzioni:
a) supportare l'azione del viceministro delegato al turismo delineando politiche comuni e integrate del turismo;
b) individuare programmi e progetti intersettorali per l'innovazione del settore turistico in tutte le sue componenti, pubbliche e private;
c) fornire il proprio parere su tutte le questioni legate al turismo, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo e alla riflessione sulle prospettive del turismo nazionale;
d) fornire il proprio parere sulla regolamentazione del settore;
e) produrre rapporti sulle tematiche suscettibili di avere un impatto sul settore del turismo;
f) fornire proprie indicazioni sui programmi di promozione e di comunicazione del turismo sul mercato interno e internazionale.

5. In fase di prima applicazione la Presidenza è nominata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza


Pag. 227

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero delle attività produttive».

5. Con cadenza annuale, in coincidenza con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, il vice ministro delegato al turismo rimette alle Camere una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento di cui al comma 2 e sulle direttive impartite all'ENIT in materia di promozione del turismo.
6. È istituita l'ENIT - Agenzia italiana per la promozione del turismo, con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, quale strumento unitario dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo, per il coordinamento operativo e la gestione delle attività comuni di promozione della marca Italia e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del turismo.
7. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto-legge nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici:
a) nomina il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente e il Collegio dei revisori;
b) approva il primo piano triennale di promozione di cui al comma 11.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
10. Sono finalità dell'Agenzia la promozione della marca turistica Italia, l'attrazione degli investimenti in campo turistico, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa, del turismo culturale e di quello enogastronomico made in Italy, il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per il coordinamento della promozione turistica. L'Agenzia attua gli indirizzi e le priorità determinati ogni due anni dalla Conferenza nazionale del turismo. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e l'Agenzia sono disciplinati con apposite convenzioni. II contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. L'Agenzia opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello e avvalendosi anche di società operative. L'Agenzia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 2006, al Ministro delle attività produttive e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Piano di promozione della marca Italia, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti.
12. L'Agenzia svolge, secondo criteri e modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti funzioni:
a) promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria delle varie tipologie di offerta turistica italiana;


Pag. 228


b) promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni italiane in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente;
c) promozione delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana;
d) promozione di servizi e di attività funzionali alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati esteri e all'internazionalizzazione del sistema turistico italiano;
e) gestione del portale del turismo italiano «Italia.it».

13. L'Agenzia provvede a integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai sensi della normativa statale e regionale di promozione all'estero dell'immagine turistica dell'Italia in stretta collaborazione con gli assessorati regionali al turismo.
14. È istituito con il decreto di cui al comma 8, il Comitato tecnico-consultivo, composto di esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, indicati da ogni regione e provincia autonoma, e presieduto dal presidente dell'Agenzia, alle cui riunioni partecipa il direttore generale. Il comitato tecnico-consultivo:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico sui principali atti dell'Agenzia, sul piano triennale di promozione e sui relativi aggiornamenti annuali, sulla relazione previsionale e programmatica e sui bilanci dell'ente;
b) assiste il consiglio di amministrazione nell'elaborazione delle scelte di maggiore rilevanza strategica anche con analisi, studi e confronti sul mercato turistico a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione le possibili linee evolutive della promozione turistica.

15. Il capitale iniziale dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. II consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. Le entrate ordinarie dell'Agenzia sono:
a) finanziamento erogato dallo Stato annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamento erogato dalle regioni e dalle province autonome, annualmente inserito nei propri documenti di bilancio;
c) compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e privati; contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali per specifici progetti;
d) contribuzioni diverse.

16. La forma di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15, 1ettere a) e b), e il loro importo per quanto riguarda lo Stato, le regioni e le province autonome sono decisi nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
17. L'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della medesima qualora detto personale sia in grado di soddisfare i più elevati requisiti di qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti turistici, che di competenze linguistiche. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano valuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in accordo con i sindacati dei lavoratori del settore, l'attuale dotazione organica e le professionalità presenti


Pag. 229

al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità riorganizzative da attuare anche prevedendo l'utilizzo di personale proveniente da altri soggetti pubblici e privati. Per il passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 1uglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia con proprio regolamento sul personale disciplina le procedure di assunzione del personale, per i diversi livelli e profili, valorizzando prioritariamente le esperienze di direzione effettuate all'estero ovvero presso enti pubblici e privati specializzati nella promozione turistica.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6 a 17, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 14, lettera c), si provvede con le somme già assegnate al progetto «Scegli Italia» con decreto ministeriale 28 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 137, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare la soluzione del problema relativo all'abusivismo e all'elusione del versamento dei canoni demaniali, di evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, di ridefinire la misura dei canoni sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, di individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo, il termine di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 306, è differito al 31 ottobre 2005.
12. 2. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: ; il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI e due rappresentanti degli enti locali indicati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali.
12. 32. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: ; il Presidente dell'ANCI, o un suo delegato, il Presidente dell'UPI o un suo delegato.
12. 3. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 230


Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle finalità generali di coordinamento ed indirizzo di cui al presente comma, il Comitato ha competenza anche per quanto riguarda l'Agenzia di cui al comma 2 e l'iniziativa di promozione sulla rete Internet dei marchi Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8.
12. 4. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'Agenzia svolge attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale al servizio delle amministrazioni statali, regionali e locali, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:
a) promozione della ricerca, dei sistemi informativi, della documentazione e della conoscenza del fenomeno turistico;
b) organizzazione del monitoraggio e di banche dati dei flussi turistici ai diversi livelli territoriali;
c) sostegno del ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e consulenza ai progetti di offerta turistica in rete promossi dagli enti locali;
d) misurazione e monitoraggio degli standard di qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi ed elaborazione delle linee-guida per la classificazione alberghiera;
e) valorizzazione del ruolo delle comunità locali e dell'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali;
f) promozione del turismo sostenibile con particolare riferimento alla gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concesse per le attività turistiche ricreative;
g) promozione delle campagne informative nazionali ed internazionali d'intesa con l'ENIT e le regioni;
h) coordinamento delle azioni utili alla facilitazione del rilascio dei visti turistici.

4-ter. L'Agenzia cura e promuove la Conferenza annuale per il turismo con la partecipazione delle regioni e dei soggetti pubblici e privati maggiormente rappresentativi nel settore. La Conferenza annuale per il turismo, presieduta a turno da un presidente di regione o suo delegato, è la sede stabile di coordinamento delle politiche nazionali per il turismo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8-bis.
12. 5. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è emanato lo statuto dell'Agenzia in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il medesimo regolamento prevede la disciplina della Conferenza annuale per il turismo.
12. 6. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 1e province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.
12. 7. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: alla disciplina dell'Agenzia, aggiungere le seguenti: definendo altresì le linee


Pag. 231

guida e i criteri generali cui l'Agenzia deve ispirarsi nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nonché gli indirizzi gestionali da perseguire.
12. 8. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: rappresentanti delle regioni, aggiungere le seguenti: degli enti locali e.
12. 33. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il Presidente dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7-ter. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è composto, oltre al Presidente che lo presiede, da dodici esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, di cui sei designati dalle regioni, tre designati dalle principali associazioni di categoria del settore turistico presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e tre designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui al comma 1.
7-quater. Il Collegio dei revisori nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano è composto da un Presidente, designato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12. 9. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Le contrade storiche e le associazioni di contrada si intendono comprese tra i soggetti indicati all'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
2. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate».
12. 10. Vigni, Franci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
Art. 12-bis. - (Disposizioni per il rilancio del comparto turistico). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 e, in particolare, per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi, per le imprese turistiche, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, in aggiunta


Pag. 232

alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa un importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per le ristrutturazioni nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili strumentali all'attività di impresa turistica.
2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cede a terzi o destina i beni immobili oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il quinto periodo di imposta successivo alla ristrutturazione.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 12-ter. - (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sul valore aggiunto delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle agenzie di viaggio e delle imprese che si occupano della gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, è assoggettata ad aliquota IVA pari al 10 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sul valore aggiunto sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi da parte dei servizi di ristorazione e delle attività ricettive come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, è assoggettata ad aliquota IVA pari al 4 per cento.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE, in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
12. 01. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Misure per il rilancio del turismo). - 1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziate risorse


Pag. 233

pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
4. A decorrere dall'anno 2005, alfine di promuovere il rilancio e lo sviluppo delle attività turistiche nonché l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento.
12. 02. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche). - 1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alla parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:
«21-ter) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio, nonché prestazioni di maggiore confort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;».

3. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:
«120-bis) case e appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-quater) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;».

4. Al numero 123) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Aliquote relative alle rendite di capitale). - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative


Pag. 234

ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
12. 030. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

ART. 13.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 9), della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di previdenza complementare, a decorrere dall'anno 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo di compensazione per l'incentivazione della previdenza complementare», di seguito «fondo».
1-bis. Il fondo è destinato al finanziamento delle agevolazioni da riconoscere alle imprese, in sede di esercizio della citata disposizione di delega, a titolo di compensazione per la perdita delle quote di trattamento di fine rapporto. Sono finanziate, in via prioritaria, le misure di riduzione dei costo del lavoro per le piccole e medie imprese, nonché le misure di agevolazione dell'accesso al credito per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate.
1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il fondo è finanziato nella misura di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2005 e di 800 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.
13. 1. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 1800 milioni di euro a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 15-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie). - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;


Pag. 235


b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
13. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1o gennaio 2005, è estesa fino a dodici mesi e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.
13. 9. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2006 fino alla fine del periodo con le seguenti: la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a dodici mesi.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
al secondo periodo, sostituire le parole da: al cinquanta per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi;
sopprimere il quarto periodo;
all'ultimo periodo, sostituire le parole da: 307,55 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 600 milioni di euro e a partire dal 1o gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro.
13. 2. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2006 fino alla fine del periodo con le seguenti: la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a dodici mesi.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
al secondo periodo, sostituire le parole da: al cinquanta per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi;
sopprimere il quarto periodo.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi maggiori oneri, si provvede


Pag. 236

mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) sono stabilite nella misura de122 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6. articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
13. 4. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2006 fino alla fine del periodo con le seguenti: la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a dodici mesi.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
al secondo periodo, sostituire le parole da: al cinquanta per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi;
sopprimere il quarto periodo.
13. 3. Gasperoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Lusetti, Cordoni, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole da: 307,55 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 600 milioni di euro e a partire dal 1o gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro. Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere da12005.
13. 5. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole da: 307,55 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 600 milioni di euro e a partire dal 1o gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro.
13. 6. Delbono, Guerzoni, Lusetti, Motta, Cordoni, Gasperoni, Camo, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Bottino, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 237


Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «460 milioni di euro» con le seguenti: «660 milioni di euro».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: ; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» fino alla fine della lettera.
13. 7. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: Ai lavoratori fino a: citata legge n. 223 del 1991, con le seguenti: Per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni susseguente alla cessazione dell'attività da almeno dodici mesi.
13. 8. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: sentito il comitato per il coordinamento fino alla fine della lettera con le seguenti: sentite le parti sociali e il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono indicati i criteri per la ripartizione delle risorse, sulla base delle seguenti suddivisioni:
a) settori non compresi nell'ambito di efficacia della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) imprese, comprese nei settori beneficiari delle misure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano usufruito degli strumenti previsti dalla suddetta legge e siano inserite in accordi territoriali di governo delle crisi e dei connessi piani di sviluppo;
c) imprese la cui dimensione aziendale non consenta la fruizione degli strumenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, inserite in accordi territoriali di governo delle crisi e dei connessi piani di sviluppo;
d) settori, nei confronti dei quali sia stata dichiarata la situazione di crisi a livello nazionale, ovvero che abbiano sottoscritto a livello nazionale accordi di riconversione e/o riorganizzazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale firmatarie dei CCNL applicati dalle imprese".
13. 10. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 8, sostituire le parole da: 6 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 12 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e ad andamenti congiunturali, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3. Come disposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il settore artigiano, l'importo di detta indennità è incrementato qualora sia previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'impresa, ed operante nel territorio dell'impresa in cui siano in atto sospensioni dei lavoratori, un ente bilaterale cui siano state attribuite dalla suddetta contrattazione collettiva funzioni di integrazione al reddito per un importo almeno pari alla metà dell'importo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero sia prevista alternativamente la frequenza ad un'iniziativa formativa di almeno 120 ore. Ai maggiori oneri relativi all'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:


Pag. 238

l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
13. 12. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 8, sostituire le parole da: 6 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 12 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e ad andamenti congiunturali, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3. Come disposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il settore artigiano, l'importo di detta indennità è incrementato qualora sia previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'impresa, ed operante nel territorio dell'impresa in cui siano in atto sospensioni dei lavoratori, un ente bilaterale cui siano state attribuite dalla suddetta contrattazione collettiva funzioni di integrazione al reddito per un importo almeno pari alla metà dell'importo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero sia prevista alternativamente la frequenza ad un'iniziativa formativa di almeno 120 ore.
13. 13. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le indennità previste ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
13. 11. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-ter. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente articolo.
13-quater. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.
13-quinquies. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
13-sexies. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
13-septies. Ai maggiori oneri relativi all'attuazione delle disposizioni dei commi


Pag. 239

da 13-ter a 13-sexies si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
13. 14. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-ter. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente articolo.
13-ter. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.
13-quater. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
13-quinquies. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
*13. 15. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-ter. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente articolo.
13-ter. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.
13-quater. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
13-quinquies. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
*13. 16. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 240


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e al fine di consentire il prosieguo dell'azione di contrasto della povertà e il sostegno alle famiglie prive di reddito è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per la proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento in favore dei comuni sperimentatori, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni, per l'anno 2005, con decorrenza dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 30. Bindi, Burtone, Molinari, Meduri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. Nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del fondo per l'occupazione, al fine di affrontare la crisi del distretto del mobile imbottito di Matera, è autorizzato il ricorso agli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 31. Adduce, Molinari, Boccia, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. In favore dei lavoratori ultracinquantenni interessati da processi di ristrutturazione di settori industriali in crisi, considerate le difficoltà nei processi di reinserimento produttivo, è autorizzato per l'anno 2005 il ricorso, in deroga alle norme vigenti, al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti richiesti purché abbiano compiuto cinquantadue anni di età anagrafica e trentadue di età contributiva. All'onere derivante dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 32. Burtone, Molinari, Meduri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. L'articolo 3 della legge 27 luglio 2003, n. 229, è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
13. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


Pag. 241


Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.
Art. 13.1. - (Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative). - 1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.
2. Al fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis. - (Norme di carattere antielusivo). - 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2005».
13. 01. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.
Art. 13.1. - (Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis. - (Norme di carattere antielusivo). - 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2005».
13. 02. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.
Art. 13.1. - (Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento). - 1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2005, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le


Pag. 242

prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.
4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, dl valore superiore a 1.500 euro;
c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;
d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;
e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini dl Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala dl equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può


Pag. 243

essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare dl provenienza.
8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.
9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.
10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in sede di prima attuazione della presente disposizione il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 03. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Adeguamento importi familiari). - 1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1o giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,


Pag. 244

n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento, 17-ter.
4. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
13. 04. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata. Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo del residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
13. 05. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 199, n. 154, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito. Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa


Pag. 245

corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
13. 06. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito. Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica al capitoli dl spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
13. 07. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis. (Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta). - 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.
5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.


Pag. 246


3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
5. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative al redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
13. 08. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento). - 1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l'anno 2005, di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006 e 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2007:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2006;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 09. Pistone, Sgobio, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Interventi assistenziali). - 1. Il termine per la verifica - secondo il disposto dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 - delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 2000 è fissato al 31 marzo 2006. Nella verifica dovrà essere garantita, fra l'altro:
a) l'armonizzazione delle disposizioni del testo unico n. 1124 del 1965 e di quelle che facciano comunque riferimento a valutazioni del danno da infortunio o malattia professionale, con le innovazioni introdotte in tema di danno biologico dal decreto legislativo n. 38 del 2000;


Pag. 247


b) la revisione della valutazione provvisoria del danno biologico, per semplificarne il meccanismo e garantire tempestività ed adeguatezza di tutela per l'infortunato;
c) la revisione della disciplina dell'assegno per assistenza personale continuativa per una riconsiderazione complessiva degli interventi assistenziali della gestione assicurativa che ne realizzi una congrua perequazione con prestazioni simili e consenta di modulare l'intervento rispetto alla specificità delle condizioni di bisogno.

2. Fermo restando l'iter di detta verifica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 la percentuale del 16 per cento, a partire dalla quale spetta la rendita, è fissata all'11 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato con le modalità di cui al comma 3 del predetto articolo, le tabelle delle lettere a) e b) sono adeguate al diverso grado previsto dal presente articolo;
b) dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è inserito il seguente:
«6-bis. Nelle ipotesi di lesioni policrone conseguenti ad eventi invalidanti in base al sistema del testo unico n. 1124 del 1965 e ad eventi invalidanti rientranti nella sfera di applicazione del decreto legislativo n. 38 del 2000, l'assicurato può optare per un meccanismo in base al quale, valutata la nuova lesione secondo i criteri del presente articolo, si sommi la percentuale così risultante a quella della precedente menomazione dando luogo ad una rendita unificata»;
c) all'articolo 110 del testo unico n. 1124 del 1965 è aggiunto il seguente comma:
«Nelle more degli accertamenti necessari per la verifica dei requisiti per il diritto a rendita spettante a superstiti di infortunati sul lavoro questi possono cedere il credito eventualmente maturato all'atto della liquidazione della rendita ai soggetti pubblici od alle associazioni di invalidi con personalità giuridica che abbiano effettuato anticipazioni di quanto dovuto dall'istituto assicuratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità operative delle anzidette anticipazioni e cessioni di credito»;
d) dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - 1. In attesa della compiuta riforma dell'assicurazione infortuni e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, l'istituto assicuratore è responsabile della erogazione - anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati - ai lavoratori infortunati e tecnopatici - indennizzati in capitale o in rendita, e pure oltre il termine ultimo per la revisione della rendita - di tutte le prestazioni sanitarie - terapeutiche, rieducative e riabilitative, protesiche e di reinserimento - necessarie od utili per il recupero della capacità lavorative ed il recupero/mantenimento dello stato di salute fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute sono definiti, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le modalità con le quali ripartire i relativi costi fra Regioni e Istituto assicuratore e la partecipazione di questi al finanziamento del S.S.N»;
e) all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole da: «con decreto del Ministro» fino a: «normativa vigente» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si procede alla rivalutazione degli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui alla lettera a) dell'articolo 13»;


Pag. 248


f) l'articolo 77 del testo unico n. 1124 del 1965 è modificato nel senso che l'importo delle quote integrative è calcolato con riferimento all'intero ammontare della rendita diretta, comprensivo della quota per danno biologico e di quella per danno patrimoniale.
13. 010. Stucchi.

ART. 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.1. - (Azioni per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per le piccole e medie imprese). - 1. L'INAIL, l'ISPESL e l'Istituto italiano di medicina sociale promuovono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato.
2. Le attività di cui al comma 1 vengono realizzate, in particolare:
a) dall'INAIL, mediante il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione;
b) dall'ISPESL, mediante la programmazione e l'attuazione di specifiche iniziative di ricerca, con particolare riguardo alla costituzione di buone pratiche e di aggiornati strumenti di informazione e formazione nel settore di interesse, coinvolgendo gli enti bilaterali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso ISPESL divulga i relativi risultati dell'attività di ricerca in coerenza con le strategie comunitarie e con i programmi dell'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro.
13-bis. 030. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 13-ter.
(Contributi agricoli).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 50, secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: «norme previdenziali per il settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e dirette ad equiparare l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea».
13-ter. 1. Rava, Rossiello, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, dalla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, od hanno aderito alla offerta pubblica di scambio formulata dalla Repubblica argentina medesima, collocate da banche


Pag. 249

iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni o quelle ricevute in scambio dalla Repubblica argentina, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisiti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.
13-ter. 030. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.


Pag. 250


Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, dalla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, od hanno aderito alla offerta pubblica di scambio formulata dalla Repubblica argentina medesima, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni o quelle ricevute in scambio dalla Repubblica argentina, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.


Pag. 251


5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento».
13-ter. 031. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto). - 1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.

2. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».

3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36,9 per cento».
4. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La


Pag. 252

redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13-ter. 032. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

ART. 14.
(ONLUS e terzo settore).

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), e all'articolo 100, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 7-ter, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.
7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;
b) sussistenza di accordi di partenariato e di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;
c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.
7-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 7-ter, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale.
14. 1. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 14-ter.
(Abrogazione di norme).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002,


Pag. 253

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
14-ter. 30. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI ALL'A.C. 5827-A/R

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 19, sopprimere il comma 5.
3. 100. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 5.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
5. 101. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.
5. 102. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5 sopprimere le parole: anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche.
5. 103. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni con le seguenti: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5. 104. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: opera di interesse regionale con le seguenti: opere che interessano il territorio di una sola regione.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: opera di interesse interregionale o internazionale con le seguenti: opere che interessino il territorio di più regioni o transnazionali.
5. 105. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti con le seguenti: per le opere ed i lavori riguardanti autostrade in concessione, la cui esecuzione trovi difficoltà a proseguire.
5. 106. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 6.

Al comma 3, lettera b) sopprimere il capoverso c).
6. 100. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.