Allegato A
Seduta n. 623 del 10/5/2005

TESTO AGGIORNATO AL 12 MAGGIO 2005


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(A.C. 5827 - Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

1. All'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), de1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruire con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
1. 01. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta


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tenuto conto del massimo grado di avanzamento desumibile dalle rilevazioni, nell'anno 2003, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:
a) le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
b) le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. 02. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) dopo il secondo comma dell'articolo 1284 del codice civile è inserito il seguente:
«Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziali eseguibili.»;
d-ter) dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:
«Su domanda di parte, il giudice, con sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione ed al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita. Con la stessa pronuncia stabilisce, avuto riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso.
Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva.»;
d-quater) all'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo le parole: «della sentenza impugnata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero modifica o revoca la misura di cui al secondo comma dell'articolo 282.»;
d-quinquies) al primo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile, dopo le parole: «congrua cauzione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la modifica o la revoca della misura di cui al secondo comma dell'articolo 282.»
d-sexies) sono abrogati il secondo comma dell'articolo 86 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
2. 33. Carboni, Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini, Siniscalchi, Mussi, Kessler, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-quaterdecies. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la


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legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
4-qinquiesdecies. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4-duodevicies, possono essere riconosciute.
4-sexiesdecies. Le associazioni riconosciute ai sensi del comma 4-qinquiesdecies sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'atività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
4-septiesdecies. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del comma 4-qinquiesdecies è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
4-duodevicies. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale; b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico; c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato; d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro.
2. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.
(Istituzione del »certificato professionale controllato« e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate).

1. Sono oggetto del presente articolo tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono comprese nelle professioni di cui al articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.
2. Nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito »l'attestato di competenza" con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. L'attestato di competenza, deve essere rilasciato


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in conformità alle norme tecniche internazionali ISO (International Organization for Starndardization).
3. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente articolo ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui al comma 7, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attestato di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i prestatori che ne facciano richiesta, anche da organismi di certificazione delle persone, accreditati secondo le norme tecniche internazionali ISO.
4. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui al comma 7, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. Tali validazioni possono essere altresì rilasciate dagli organismi di certificazione delle persone di cui al comma 3.
5. Il mancato rinnovo dell'adesione all'associazione professionale, di cui al comma 7, che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita dell'attestazione, salvo il caso di adesione ad altra associazione professionale riconosciuta ai sensi del presente articolo. In tale fattispecie la validità dell'attestato è prorogata di tre mesi, onde consentire il rinnovo dell'attestato da parte dell'associazione prescelta dall'interessato. Decorso tale termine l'attestato perde di validità.
6. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le norme tecniche internazionali ISO applicabili nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sempre nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito il Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare in apposito elenco, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, le associazioni professionali di natura privatistica costituite da esercenti un'attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
8. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi, definiti con le parti interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi dl certificazione delle persone di cui al comma 3, necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:
a) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;
d) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;
e) le modalità di aggiornamento professionale.

9. I criteri qualificativi, definiti ai sensi del comma 8, sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le associazioni professionali di cui al comma 7, costituite da professionisti, e le relative professioni che non esercitano attività riservate relative alle professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, possono essere riconosciute.
11. Costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione delle associazioni professionali nell'elenco di cui al comma 7 il possesso da parte delle medesime della certificazione di qualità ISO 9000 o equivalente.
12. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi vigore della legge di conversione del presente


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decreto, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali e gli organismi di certificazione per essere registrate nell'elenco di cui al comma 7, ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi:
a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle dialettica democratica tra gli associati ed escludere ogni fine di lucro;
b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono possedere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono aver fissato procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;
c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell'associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell'impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività;
d) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

13. Il titolare dell'attestato d competenza ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.
14. La Presidenza del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite apposito delegato competente per materia, vigila sull'operato delle associazioni professionali e dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 7, con la conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui al comma 2, nel caso ravvisi irregolarità, o perdita dei requisiti o prolungata inattività, nell'operato delle predette organizzazioni.
2-bis. 01. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) il comma 57, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti finanziari, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa.
4. 6. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panettoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a.
1) il comma 148 è abrogato.
4. 3. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Susini, Rognoni, Panattoni, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
d-bis) il comma 551 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le questioni di giurisdizione


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di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado di processo.
4. 2. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 è istituita l'Università degli studi di Urbino. Ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta istituzione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e come modificata dall'articolo 1-bis del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per una quota parte individuata entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 33. Lusetti, Bimbi, Gasperoni, Armando Cossutta, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire i comma 16-sexies e 16-septies con i seguenti:
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Sono istituiti l'Albo degli arbitri e, al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali, l'Albo dei periti. Gli Albi sono tenuti dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici.
1-ter. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri:
a) i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione;
b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;
c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;
d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;
e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici.

1-quater. I soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1-ter, lettera a), sono inseriti nell'Albo a richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1-ter, lettere b), c), d), e), devono possedere i requisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale e sono inseriti nell'Albo degli arbitri a domanda corredata dal curriculum e dalla documentazione stabilita dalla Camera arbitrale. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l'iscrizione.
1-quinquies. Possono essere ammessi all'Albo dei periti i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1-ter, lettera d), i dottori commercialisti nonché i laureati in geologia. Tali soggetti devono possedere i requisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, e sono inseriti nell'Albo dei periti a domanda corredata dal curriculum e dalla documentazione stabilita dalla Camera Arbitrale. L'iscrizione all'Albo dei periti non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere


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per ciascuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l'iscrizione».

16-septies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: «comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle parole: «comma 2, lettere a) e b)».
16-octies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale scegliendolo tra i soggetti iscritti all'Albo degli arbitri di cui al comma 1-bis.
3-ter. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o su indicazione concorde delle parti. L'indicazione deve riferirsi ad uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 1-bis. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio un soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove una delle parti in giudizio sia patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
3-quater. La Camera arbitrale fissa la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, ha luogo non oltre i successivi trenta giorni.
3-quinquies. La Camera arbitrale determina, in conformità alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, il corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, nonché per il funzionamento del collegio arbitrale, e le modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo.
3-sexies. All'atto del deposito del lodo presso la Camera arbitrale va corrisposta all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una somma pari al due per mille del valore della relativa controversia, a titolo di spese di funzionamento dell'Autorità. Tale somma è a carico delle parti nella ripartizione stabilita dal collegio arbitrale nel lodo.
3-septies. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3-octies. Fino alla costituzione, ai sensi del presente decreto, dell'Albo degli arbitri, le parti nominano il terzo arbitro scegliendolo tra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici. In caso di mancato accordo tra le parti, provvede la Camera Arbitrale scegliendo il terzo arbitro nell'Albo già istituito ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3-nonies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed i lodi vengano


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depositati presso la Camera arbitrale. All'atto del deposito, va corrisposta una somma in misura doppia rispetto quella prevista dall'articolo 32, comma 3-sexies.
3-decies. È altresì fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale anteriormente al 17 ottobre 2003.
3-undieces. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alle controversie derivanti dall'esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-ter dell'articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.
3-duodieces. Sono abrogati l'articolo 150, commi 2, 3 e 6, e 151, commi 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».
5. 7. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere il rilancio industriale e la promozione turistica della Basilicata è autorizzata la spesa, per l'anno 2005, di 5 milioni di euro per il completamento della pista aeroportuale Enrico Mattei di Pisticci ubicata presso l'area industriale della Valbasento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. 30. Adduce, Boccia, Molinari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 della legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 1, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, all'articolo 25 della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 32,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
5-bis. 1. Stucchi.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - (Regime fiscale dei canoni per concessioni demaniali). - 1. I canoni delle concessioni di aree demaniali rilasciate dalle Autorità portuali sono soggetti ad imposta di registro; sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati dalle Autorità portuali in materia.
5-bis. 01. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.


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Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - (Regime fiscale dei canoni per concessioni demaniali). - 1. Gli atti di concessione demaniale restano assoggettati all'imposta proporzionale di registro. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
5-bis. 02. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, De Luca, Panattoni, Rognoni, Ruzzante, Susini, Tidei, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. - (Interventi a favore del l'intermodalità urbana). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi, la qualità dei servizi erogati e la completa attuazione della normativa di settore di cui al citato decreto legislativo n. 422 del 1997.
5-bis. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi a favore dell'intermodalità urbana).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000, con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000.».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000


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sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
5-bis. 04. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi a favore del trasporto pubblico locale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un fondo con una dotazione annuale di 210 milioni di euro a decorrere dal 2005.
5-bis. 06. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Interventi a favore del trasporto pubblico locale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un fondo con una dotazione annuale di 210 milioni di euro a decorrere dal 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-bis. 07. Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per dare continuità al significativo apporto di innovazione tecnologica dato dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) alle piccole e medie imprese, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati 3 milioni di euro per sostenere nuovi spin-off.
6. 3. Pinotti, Tocci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere i seguenti:
14-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2005, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che definiscono progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 2 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali vengono attribuite le somme dovute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.
14-quater. L'attribuzione delle somme di cui al comma 14-ter viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti


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in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 14-ter vengono indicate con la denominazione: «Ricerca scientifica». In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
6. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
14-ter. All'articolo 48, comma 5, lettera f), primo periodo, del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «a ridefinire» fino a:«maggiorazione dello sconto» sono sostituite dalle seguenti: «a ripianare il 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale».
6. 36. Ercole, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni per l'incentivazione degli investimenti aeroportuali).

1. Al fine di incentivare gli investimenti per la sicurezza aeroportuale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a decorrere dall'anno 2005, ad incrementare di 32,3 milioni di euro lo stanziamento disposto dalle leggi 139 del 1992, 135 del 1997, 194 del 1998, 166 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
6-bis. 02. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni per l'incentivazione della ricerca nell'industria marittima).

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31luglio 1997, n. 261, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2007. I suddetti programmi di ricerca sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31luglio 1997, n. 261.
6-bis. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di dislocazioni di infrastrutture militari delle Forze Armate).

1. Al fine di avviare un programma che realizzi una equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze Armate sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Nell'ambito ditale programma è data priorità alla individuazione


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di sedi ove ubicare reparti dell'esercito costituiti da volontari in servizio permanente nell'ambito delle regioni Calabria e Puglia.
6-bis. 04. Minniti, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Rotundo, De Brasi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, 24 giugno 1991, è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e fino al limite massimo di 5,2 milioni di euro per il 2007;
all'articolo 12, sopprimere i commi 10 e 11;
all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 7, comma 2 con le seguenti: 10, comma 4-bis.
7. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 30 per cento del volume degli investimenti che riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, ratificato dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.
7. 01. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

ART. 8.
(Riforma degli incentivi).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Sterilizzazione fiscale degli effetti sul prezzo dei carburanti degli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio).

1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dei carburanti intervenendo


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sulla loro componente fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una variazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali in misura tale da compensare la maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dagli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio intervenuti a decorrere dal 1o gennaio 2004. In sede di rideterminazione delle accise è comunque fatto salvo il rispetto dei limiti minimi concordati in sede comunitaria.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
8. 4. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione).

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1o giugno 2005 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato, d'intesa con le parti sociali, piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati con gli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.
4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono integralmente fiscalizzati.
8. 6. Delbono, Morgando, Camo, Duilio, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Tutela del potere d'acquisto dei salari attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag).

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base


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annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti dal testo unico delle imposte sui redditi (IRE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.
6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
8. 7. Morgando, Duilio, Delbono, Camo, D'Antoni, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri).

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, le quote di contribuzione previdenziale e assistenziale non destinate ai regimi obbligatori di base sono poste ad integrale carico della fiscalità generale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla medesima data è soppresso l'obbligo di contribuzione alla «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori


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dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contributi di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i contributi ammessi all'integrale fiscalizzazione ai sensi del presente articolo.
8. 06. Delbono, Morgando, Camo, Duilio, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Riduzione del cuneo contributivo finalizzata al contenimento del costo del lavoro e al sostegno dei salari medio-bassi).

1. Al fine di incrementare i livelli retributivi dei lavoratori con basse qualifiche e di ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese che li occupano, a decorrere dal 1o giugno 2005 e per un periodo di cinque anni dalla medesima data, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva concernente il relativo regime pensionistico obbligatorio di base, nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2. Le quote di contribuzione ammesse all'esonero ai sensi del presente articolo sono poste integralmente a carico della fiscalità generale.
2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:
a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;
b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;
c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;
d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;
e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 3 sono ripartiti in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore, con corrispondente riduzione delle rispettive quote di contribuzione.
4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.
8. 07. Delbono, Morgando, Camo, Duilio, Bottino, Lusetti, Gerardo Bianco, D'Antoni, Milana, Stradiotto, Russo Spena, Mascia, Pistone.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per i comuni e le comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei «Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 250 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
8-bis. 1. Morgando, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. - 1. In favore della promozione turistica dei piccoli comuni della Basilicata entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge è siglato un accordo di programma quadro tra la Regione Basilicata e l'ENIT. A tale scopo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di un milione di euro.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. 030. Molinari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. - 1. Al fine di incentivare la bioarchitettura, ossia la ristrutturazione e la realizzazione di alloggi secondo criteri di ecocompatibilità, in linea con quanto espresso dalla Commissione al Parlamento europeo con il documento «verso una strategia tematica sull'ambiente urbano» COM (2004) 60, per l'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale di edilizia sostenibile, e l'introduzione di incentivi fiscali a favore di un'edilizia più sostenibile, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è maggiorata a partire dall'anno 2005, del 10 per cento per i soli lavori a valenza energetico-ambientale entro l'importo massimo di 12.000 euro.
2. I benefici degli incentivi fiscali di cui al comma 1, prevedono:
a) interventi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) interventi per il risparmio idrico;
c) interventi con utilizzo sostenibile dei materiali edili (rinnovabili, di recupero, naturali);
d) interventi che mirano ad una riduzione del consumo energetico invernale ed estivo degli edifici.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sentito il Ministro della salute, vengono individuati i criteri, le opere e i materiali utilizzati che beneficiano degli incentivi fiscali.
8-bis. 031. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,17.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 71,68;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 841,98;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2005-2007 per un importo massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Il contributo di cui al presente comma è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002;
b) l'incremento dell'esportazione dei prodotti agroalimentari.
10-ter. Agli investimenti di cui al comma 10-bis non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento.
10. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 1,97 con le seguenti: euro 2,07.
al medesimo comma:
alla lettera
b), sostituire le parole: euro 62,33 con le seguenti: euro 66,69;
alla lettera c), sostituire le parole: euro 765,44 con le seguenti: euro 819,02;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Ai fini dell'adeguamento dell'aliquota IVA a quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE e di armonizzazione dei differenti regimi interni, il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».
10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 10, comma 2.
10. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 40 per cento dell'aliquota normale.
3-ter. Agli imprenditori agricoli, le cui produzioni sono colpite da crisi di mercato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è riconosciuta, per i dodici mesi successivi alla dichiarazione dello stato di crisi, l'esenzione dalle accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. 1. Rava, Rossiello, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l'informazione al consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d'acquisto.
10-ter. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti, di cui al comma 10-bis, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
10. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste, pesca).
10. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza.
10. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di aumentare il contingente annuo per il biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006». L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
10. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. In favore del settore agroalimentare della Basilicata duramente colpito dagli eventi calamitosi avvenuti nell'ultimo biennio, al fine di sostenere il rilancio delle produzioni e sostenere il tessuto imprenditoriale locale, è autorizzata la spesa straordinaria di 15 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia


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e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-ter. 30. Molinari, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 109 è abrogato.
10-ter. 02. Franci, Vigni.

Dopo l'articolo 10-ter aggiungere i seguenti:
Art. 10-quater. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, il comma 109, è sostituito dal seguente:
«109. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-quinquies, è aggiunto il seguente:
"Art. 74-sexies - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi) - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal concessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione annuale.
3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso in cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.
4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, debbono rilasciare al concessionario una ricevuta contente l'indicazione della loro natura.
5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono annotare in apposito registro gli acquisti, con l'indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché alla differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti debbono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni debbono essere eseguite con modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.
6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39"».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE, del 17 maggio 1977.
3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.
5. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,


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n. 917, come modificato, da ultimo dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 6, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente.
«2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo di imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate a norma dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese»;
b) dopo l'articolo 191 è aggiunto il seguente:
«Art. 191-bis. - (Disposizione transitoria in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. La misura della riduzione forfetaria ivi indicata si applica dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005, e nella misura del 60 per cento per i periodi di imposta in corso dal 1o gennaio 2006 e dal 1o gennaio 2007»;
Art. 10-quinquies. - 1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 15) le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:
«41-bis) funghi e tartufi o comunque conservati ma non nell'alcool o da acido acetico».

2. Alla Tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 21) le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:
«21-bis. tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata ad altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;
c) al numero 70) le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti di pregio spontaneo del sottosuolo quali i tartufi».

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
10-ter. 01. Franci, Vigni, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - 1. Al fine di contenere i costi delle produzioni agricole con particolare riferimento a quelle ad alta intensità di manodopera il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli, che tengono conto della media europea. Per le regioni dell'obiettivo


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1 tali aliquote sono determinate nella misura non superiore al 50 per cento.
2. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura.
10-ter. 03. Rossiello, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - (Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura). - 1. A partire dall'anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al presente comma. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2005, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato: «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
10-ter. 05. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.


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Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater. - (Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura). - 1. A partire dall'anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al presente comma. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2005, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato: «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile.
10-ter. 04. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle strutture sanitarie pubbliche che acquistano, in Italia, un apparecchio sanitario nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un apparecchio acquistato in data anteriore al 1o gennaio 2004 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di acquisto è riconosciuto un contributo statale fino al 20 per cento del prezzo di acquisto lordo, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Con apposito decreto, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro della salute, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana il regolamento attuativo dell'agevolazione di cui al presente comma.
11. 30. Labate, Giacco, Petrella, Galeazzi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi in deduzione per i soggetti di cui


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all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 6, gli interessi passivi bancari».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede mediante aumento dell'accisa sui tabacchi e sugli prodotti alcolici fino al raggiungimento di un gettito di 2,3 miliardi di euro per l'anno 2006 e di 1,2 miliardi di euro per gli anni successivi.
11-ter. 1. Dario Galli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi in deduzione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma l, lettere a), b), e c), con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 6, gli interessi passivi bancari».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), valutati in 2,3 miliardi di euro per l'anno 2006 e di 1,2 miliardi di euro per gli anni successivi.
11-ter. 2. Dario Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. In favore del processo di reindustrializzazione della Valbasento, al fine di fronteggiare la crisi del comparto chimico attraverso l'approvazione del contratto di programma Nuova Valsud, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. 30. Molinari, Adduce, Boccia, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, è inserito il seguente:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o delle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma fra il Ministro delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative,


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ai sensi del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403».
11-sexies. 4. Dario Galli, Pagliarini, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la lettera f) è soppressa.
11-sexies. 5. Realacci, Vernetti, Vigni, Lion, Banti, Abbondanzieri, Iannuzzi, Bandoli, Reduzzi, Chianale, Villari, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 11-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 11-septies. - (Investimenti ambientali). - 1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) la domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1o gennaio 2005;
b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 gennaio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.
6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.
11-sexies. 01. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 11-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 11-septies. - (Investimenti ambientali). - 1. II Fondo per investimenti ambientali di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è


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incrementato di 75.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
11-sexies. 02. Vigni, Iannuzzi, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). - 1. Anche in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81, e secondo le procedure ivi disciplinate, il Ministro delle attività produttive attribuisce ad un sottosegretario la delega di vice ministro al turismo.
2. La Direzione generale del turismo presso il Ministero delle attività produttive è trasformata in Dipartimento nazionale del turismo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del viceministro delegato al turismo ed ha le seguenti funzioni:
a) curare le relazioni internazionali in materia di turismo, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
b) fornire una sede permanente al coordinamento delle politiche del turismo tra lo Stato, le regioni e le categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo;
c) sviluppare una politica nazionale del turismo d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie concorrenti che incidono sullo sviluppo del turismo;
c) esercitare l'azione di indirizzo sull'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) e assicurare il coordinamento interministeriale per ottimizzare la promozione del turismo italiano nel mercato interno e internazionale;
d) organizzare la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
e) sviluppare studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
f) promuovere accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del settore.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'organizzazione degli uffici del Dipartimento.
4. L'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Conferenza nazionale del turismo e Presidenza permanente). - 1. La Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Conferenza, è indetta almeno ogni due anni dal vice ministro delegato al turismo, che la presiede, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM), i rappresentanti delle altre autonomie territoriali e funzionali inerenti il turismo, il presidente e il direttore generale dell'ENIT, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei vettori aerei, ferroviari, su gomma e marittimi, i rappresentanti dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida per la promozione del turismo italiano nel mercato interno ed estero. La Conferenza,


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inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Conferenza nazionale del turismo nomina la propria Presidenza permanente e ne elegge il presidente. La Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Presidenza, è composta dal viceministro con delega al turismo, dai rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, dal presidente e dal direttore generale dell'ENIT, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori del trasporto, da due rappresentanti dei consumatori, da due rappresentanti del turismo sociale, da un rappresentante delle associazioni pro loco, da un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La Presidenza ha le seguenti funzioni:
a) supportare l'azione del viceministro delegato al turismo delineando politiche comuni e integrate del turismo;
b) individuare programmi e progetti intersettorali per l'innovazione del settore turistico in tutte le sue componenti, pubbliche e private;
c) fornire il proprio parere su tutte le questioni legate al turismo, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo e alla riflessione sulle prospettive del turismo nazionale;
d) fornire il proprio parere sulla regolamentazione del settore;
e) produrre rapporti sulle tematiche suscettibili di avere un impatto sul settore del turismo;
f) fornire proprie indicazioni sui programmi di promozione e di comunicazione del turismo sul mercato interno e internazionale.

5. In fase di prima applicazione la Presidenza è nominata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero delle attività produttive».

5. Con cadenza annuale, in coincidenza con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, il vice ministro delegato al turismo rimette alle Camere una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento di cui al comma 2 e sulle direttive impartite all'ENIT in materia di promozione del turismo.
6. È istituita l'ENIT - Agenzia italiana per la promozione del turismo, con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, quale strumento unitario dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo, per il coordinamento operativo e la gestione delle attività comuni di promozione della marca Italia e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del turismo.
7. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto-legge nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).


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8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici:
a) nomina il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente e il Collegio dei revisori;
b) approva il primo piano triennale di promozione di cui al comma 11.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
10. Sono finalità dell'Agenzia la promozione della marca turistica Italia, l'attrazione degli investimenti in campo turistico, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa, del turismo culturale e di quello enogastronomico made in Italy, il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per il coordinamento della promozione turistica. L'Agenzia attua gli indirizzi e le priorità determinati ogni due anni dalla Conferenza nazionale del turismo. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e l'Agenzia sono disciplinati con apposite convenzioni. II contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. L'Agenzia opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello e avvalendosi anche di società operative. L'Agenzia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 2006, al Ministro delle attività produttive e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Piano di promozione della marca Italia, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti.
12. L'Agenzia svolge, secondo criteri e modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti funzioni:
a) promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria delle varie tipologie di offerta turistica italiana;
b) promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni italiane in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente;
c) promozione delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana;
d) promozione di servizi e di attività funzionali alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati esteri e all'internazionalizzazione del sistema turistico italiano;
e) gestione del portale del turismo italiano «Italia.it».

13. L'Agenzia provvede a integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai sensi della normativa statale e regionale di promozione all'estero dell'immagine turistica dell'Italia in stretta collaborazione con gli assessorati regionali al turismo.
14. È istituito con il decreto di cui al comma 8, il Comitato tecnico-consultivo, composto di esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, indicati da ogni regione e provincia autonoma, e presieduto dal presidente dell'Agenzia, alle cui riunioni partecipa il direttore generale. Il comitato tecnico-consultivo:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico sui principali atti dell'Agenzia, sul piano triennale di


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promozione e sui relativi aggiornamenti annuali, sulla relazione previsionale e programmatica e sui bilanci dell'ente;
b) assiste il consiglio di amministrazione nell'elaborazione delle scelte di maggiore rilevanza strategica anche con analisi, studi e confronti sul mercato turistico a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione le possibili linee evolutive della promozione turistica.

15. Il capitale iniziale dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. II consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. Le entrate ordinarie dell'Agenzia sono:
a) finanziamento erogato dallo Stato annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamento erogato dalle regioni e dalle province autonome, annualmente inserito nei propri documenti di bilancio;
c) compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e privati; contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali per specifici progetti;
d) contribuzioni diverse.

16. La forma di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15, 1ettere a) e b), e il loro importo per quanto riguarda lo Stato, le regioni e le province autonome sono decisi nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
17. L'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della medesima qualora detto personale sia in grado di soddisfare i più elevati requisiti di qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti turistici, che di competenze linguistiche. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano valuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in accordo con i sindacati dei lavoratori del settore, l'attuale dotazione organica e le professionalità presenti al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità riorganizzative da attuare anche prevedendo l'utilizzo di personale proveniente da altri soggetti pubblici e privati. Per il passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 1uglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia con proprio regolamento sul personale disciplina le procedure di assunzione del personale, per i diversi livelli e profili, valorizzando prioritariamente le esperienze di direzione effettuate all'estero ovvero presso enti pubblici e privati specializzati nella promozione turistica.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6 a 17, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero


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delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 14, lettera c), si provvede con le somme già assegnate al progetto «Scegli Italia» con decreto ministeriale 28 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 137, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare la soluzione del problema relativo all'abusivismo e all'elusione del versamento dei canoni demaniali, di evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, di ridefinire la misura dei canoni sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, di individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo, il termine di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 306, è differito al 31 ottobre 2005.
21. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è aumentata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
12. 31. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.
(Limitatamente al comma 20).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). - 1. Anche in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81, e secondo le procedure ivi disciplinate, il Ministro delle attività produttive attribuisce ad un sottosegretario la delega di vice ministro al turismo.
2. La Direzione generale del turismo presso il Ministero delle attività produttive è trasformata in Dipartimento nazionale del turismo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del viceministro delegato al turismo ed ha le seguenti funzioni:
a) curare le relazioni internazionali in materia di turismo, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
b) fornire una sede permanente al coordinamento delle politiche del turismo tra lo Stato, le regioni e le categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo;
c) sviluppare una politica nazionale del turismo d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie concorrenti che incidono sullo sviluppo del turismo;
c) esercitare l'azione di indirizzo sull'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) e assicurare il coordinamento interministeriale per ottimizzare la promozione del turismo italiano nel mercato interno e internazionale;
d) organizzare la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
e) sviluppare studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;


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f) promuovere accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del settore.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'organizzazione degli uffici del Dipartimento.
4. L'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Conferenza nazionale del turismo e Presidenza permanente). - 1. La Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Conferenza, è indetta almeno ogni due anni dal vice ministro delegato al turismo, che la presiede, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM), i rappresentanti delle altre autonomie territoriali e funzionali inerenti il turismo, il presidente e il direttore generale dell'ENIT, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei vettori aerei, ferroviari, su gomma e marittimi, i rappresentanti dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida per la promozione del turismo italiano nel mercato interno ed estero. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Conferenza nazionale del turismo nomina la propria Presidenza permanente e ne elegge il presidente. La Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Presidenza, è composta dal viceministro con delega al turismo, dai rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, dal presidente e dal direttore generale dell'ENIT, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori del trasporto, da due rappresentanti dei consumatori, da due rappresentanti del turismo sociale, da un rappresentante delle associazioni pro loco, da un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La Presidenza ha le seguenti funzioni:
a) supportare l'azione del viceministro delegato al turismo delineando politiche comuni e integrate del turismo;
b) individuare programmi e progetti intersettorali per l'innovazione del settore turistico in tutte le sue componenti, pubbliche e private;
c) fornire il proprio parere su tutte le questioni legate al turismo, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo e alla riflessione sulle prospettive del turismo nazionale;
d) fornire il proprio parere sulla regolamentazione del settore;
e) produrre rapporti sulle tematiche suscettibili di avere un impatto sul settore del turismo;


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f) fornire proprie indicazioni sui programmi di promozione e di comunicazione del turismo sul mercato interno e internazionale.

5. In fase di prima applicazione la Presidenza è nominata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero delle attività produttive».
5. Con cadenza annuale, in coincidenza con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, il vice ministro delegato al turismo rimette alle Camere una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento di cui al comma 2 e sulle direttive impartite all'ENIT in materia di promozione del turismo.
6. È istituita l'ENIT - Agenzia italiana per la promozione del turismo, con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, quale strumento unitario dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo, per il coordinamento operativo e la gestione delle attività comuni di promozione della marca Italia e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del turismo.
7. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto-legge nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici:
a) nomina il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente e il Collegio dei revisori;
b) approva il primo piano triennale di promozione di cui al comma 11.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
10. Sono finalità dell'Agenzia la promozione della marca turistica Italia, l'attrazione degli investimenti in campo turistico, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa, del turismo culturale e di quello enogastronomico made in Italy, il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per il coordinamento della promozione turistica. L'Agenzia attua gli indirizzi e le priorità determinati ogni due anni dalla Conferenza nazionale del turismo. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e l'Agenzia sono disciplinati con apposite convenzioni. II contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. L'Agenzia opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello e avvalendosi anche di società operative. L'Agenzia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 2006, al Ministro delle attività produttive e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Piano di promozione della marca Italia, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti.


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12. L'Agenzia svolge, secondo criteri e modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti funzioni:
a) promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria delle varie tipologie di offerta turistica italiana;
b) promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni italiane in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente;
c) promozione delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana;
d) promozione di servizi e di attività funzionali alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati esteri e all'internazionalizzazione del sistema turistico italiano;
e) gestione del portale del turismo italiano «Italia.it».

13. L'Agenzia provvede a integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai sensi della normativa statale e regionale di promozione all'estero dell'immagine turistica dell'Italia in stretta collaborazione con gli assessorati regionali al turismo.
14. È istituito con il decreto di cui al comma 8, il Comitato tecnico-consultivo, composto di esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, indicati da ogni regione e provincia autonoma, e presieduto dal presidente dell'Agenzia, alle cui riunioni partecipa il direttore generale. Il comitato tecnico-consultivo:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico sui principali atti dell'Agenzia, sul piano triennale di promozione e sui relativi aggiornamenti annuali, sulla relazione previsionale e programmatica e sui bilanci dell'ente;
b) assiste il consiglio di amministrazione nell'elaborazione delle scelte di maggiore rilevanza strategica anche con analisi, studi e confronti sul mercato turistico a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione le possibili linee evolutive della promozione turistica.

15. Il capitale iniziale dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. II consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. Le entrate ordinarie dell'Agenzia sono:
a) finanziamento erogato dallo Stato annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamento erogato dalle regioni e dalle province autonome, annualmente inserito nei propri documenti di bilancio;
c) compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e privati; contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali per specifici progetti;
d) contribuzioni diverse.

16. La forma di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15, 1ettere a) e b), e il loro importo per quanto riguarda lo Stato, le regioni e le province autonome sono decisi nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
17. L'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della medesima qualora detto personale sia in grado di soddisfare i più elevati requisiti di qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti turistici, che di competenze linguistiche. Il Ministro delle attività produttive d'intesa


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con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano valuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in accordo con i sindacati dei lavoratori del settore, l'attuale dotazione organica e le professionalità presenti al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità riorganizzative da attuare anche prevedendo l'utilizzo di personale proveniente da altri soggetti pubblici e privati. Per il passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 1uglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia con proprio regolamento sul personale disciplina le procedure di assunzione del personale, per i diversi livelli e profili, valorizzando prioritariamente le esperienze di direzione effettuate all'estero ovvero presso enti pubblici e privati specializzati nella promozione turistica.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6 a 17, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 14, lettera c), si provvede con le somme già assegnate al progetto «Scegli Italia» con decreto ministeriale 28 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 137, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare la soluzione del problema relativo all'abusivismo e all'elusione del versamento dei canoni demaniali, di evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, di ridefinire la misura dei canoni sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, di individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo, il termine di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 306, è differito al 31 ottobre 2005.
21. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;


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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
12. 1. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.
(Limitatamente ai commi 20 e 21).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). - 1. Anche in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81, e secondo le procedure ivi disciplinate, il Ministro delle attività produttive attribuisce ad un sottosegretario la delega di vice ministro al turismo.
2. La Direzione generale del turismo presso il Ministero delle attività produttive è trasformata in Dipartimento nazionale del turismo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del viceministro delegato al turismo ed ha le seguenti funzioni:
a) curare le relazioni internazionali in materia di turismo, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
b) fornire una sede permanente al coordinamento delle politiche del turismo tra lo Stato, le regioni e le categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo;
c) sviluppare una politica nazionale del turismo d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie concorrenti che incidono sullo sviluppo del turismo;
c) esercitare l'azione di indirizzo sull'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) e assicurare il coordinamento interministeriale per ottimizzare la promozione del turismo italiano nel mercato interno e internazionale;
d) organizzare la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
e) sviluppare studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
f) promuovere accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del settore.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'organizzazione degli uffici del Dipartimento.
4. L'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Conferenza nazionale del turismo e Presidenza permanente). - 1. La Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Conferenza, è indetta almeno ogni due anni dal vice ministro delegato al turismo, che la presiede, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza i presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM), i rappresentanti delle altre autonomie territoriali e funzionali inerenti il turismo, il presidente e il direttore generale dell'ENIT, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei vettori aerei, ferroviari, su gomma e marittimi, i rappresentanti dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro


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operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida per la promozione del turismo italiano nel mercato interno ed estero. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
3. La Conferenza nazionale del turismo nomina la propria Presidenza permanente e ne elegge il presidente. La Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata Presidenza, è composta dal viceministro con delega al turismo, dai rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, dal presidente e dal direttore generale dell'ENIT, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori del trasporto, da due rappresentanti dei consumatori, da due rappresentanti del turismo sociale, da un rappresentante delle associazioni pro loco, da un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La Presidenza ha le seguenti funzioni:
a) supportare l'azione del viceministro delegato al turismo delineando politiche comuni e integrate del turismo;
b) individuare programmi e progetti intersettorali per l'innovazione del settore turistico in tutte le sue componenti, pubbliche e private;
c) fornire il proprio parere su tutte le questioni legate al turismo, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo e alla riflessione sulle prospettive del turismo nazionale;
d) fornire il proprio parere sulla regolamentazione del settore;
e) produrre rapporti sulle tematiche suscettibili di avere un impatto sul settore del turismo;
f) fornire proprie indicazioni sui programmi di promozione e di comunicazione del turismo sul mercato interno e internazionale.

5. In fase di prima applicazione la Presidenza è nominata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Presidenza permanente della Conferenza nazionale del turismo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero delle attività produttive».

5. Con cadenza annuale, in coincidenza con la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, il vice ministro delegato al turismo rimette alle Camere una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento di cui al comma 2 e sulle direttive impartite all'ENIT in materia di promozione del turismo.
6. È istituita l'ENIT - Agenzia italiana per la promozione del turismo, con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, quale strumento unitario dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche interessate allo sviluppo del turismo, per il coordinamento operativo e la gestione


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delle attività comuni di promozione della marca Italia e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del turismo.
7. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto-legge nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici:
a) nomina il Consiglio di amministrazione, il suo Presidente e il Collegio dei revisori;
b) approva il primo piano triennale di promozione di cui al comma 11.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
10. Sono finalità dell'Agenzia la promozione della marca turistica Italia, l'attrazione degli investimenti in campo turistico, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa, del turismo culturale e di quello enogastronomico made in Italy, il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per il coordinamento della promozione turistica. L'Agenzia attua gli indirizzi e le priorità determinati ogni due anni dalla Conferenza nazionale del turismo. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e l'Agenzia sono disciplinati con apposite convenzioni. II contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
11. L'Agenzia opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello e avvalendosi anche di società operative. L'Agenzia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 2006, al Ministro delle attività produttive e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Piano di promozione della marca Italia, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti.
12. L'Agenzia svolge, secondo criteri e modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti funzioni:
a) promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria delle varie tipologie di offerta turistica italiana;
b) promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni italiane in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente;
c) promozione delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana;
d) promozione di servizi e di attività funzionali alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati esteri e all'internazionalizzazione del sistema turistico italiano;
e) gestione del portale del turismo italiano «Italia.it».

13. L'Agenzia provvede a integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai sensi della normativa statale e regionale di promozione


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all'estero dell'immagine turistica dell'Italia in stretta collaborazione con gli assessorati regionali al turismo.
14. È istituito con il decreto di cui al comma 8, il Comitato tecnico-consultivo, composto di esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, indicati da ogni regione e provincia autonoma, e presieduto dal presidente dell'Agenzia, alle cui riunioni partecipa il direttore generale. Il comitato tecnico-consultivo:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico sui principali atti dell'Agenzia, sul piano triennale di promozione e sui relativi aggiornamenti annuali, sulla relazione previsionale e programmatica e sui bilanci dell'ente;
b) assiste il consiglio di amministrazione nell'elaborazione delle scelte di maggiore rilevanza strategica anche con analisi, studi e confronti sul mercato turistico a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione le possibili linee evolutive della promozione turistica.

15. Il capitale iniziale dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. II consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. Le entrate ordinarie dell'Agenzia sono:
a) finanziamento erogato dallo Stato annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamento erogato dalle regioni e dalle province autonome, annualmente inserito nei propri documenti di bilancio;
c) compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e privati; contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali per specifici progetti;
d) contribuzioni diverse.

16. La forma di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15, 1ettere a) e b), e il loro importo per quanto riguarda lo Stato, le regioni e le province autonome sono decisi nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
17. L'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della medesima qualora detto personale sia in grado di soddisfare i più elevati requisiti di qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti turistici, che di competenze linguistiche. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano valuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in accordo con i sindacati dei lavoratori del settore, l'attuale dotazione organica e le professionalità presenti al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità riorganizzative da attuare anche prevedendo l'utilizzo di personale proveniente da altri soggetti pubblici e privati. Per il passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 1uglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia con proprio regolamento sul personale disciplina le procedure di assunzione del personale, per i diversi


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livelli e profili, valorizzando prioritariamente le esperienze di direzione effettuate all'estero ovvero presso enti pubblici e privati specializzati nella promozione turistica.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6 a 17, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 14, lettera c), si provvede con le somme già assegnate al progetto «Scegli Italia» con decreto ministeriale 28 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 137, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare la soluzione del problema relativo all'abusivismo e all'elusione del versamento dei canoni demaniali, di evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, di ridefinire la misura dei canoni sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, di individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo, il termine di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 306, è differito al 31 ottobre 2005.
12. 2. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.
(Limitatamente al comma 20).

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Le contrade storiche e le associazioni di contrada si intendono comprese tra i soggetti indicati all'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
2. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate».
12. 10. Vigni, Franci, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
Art. 12-bis. - (Disposizioni per il rilancio del comparto turistico). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 e, in particolare, per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi, per le imprese turistiche, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa un importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per le ristrutturazioni nonché per


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l'abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili strumentali all'attività di impresa turistica.
2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cede a terzi o destina i beni immobili oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il quinto periodo di imposta successivo alla ristrutturazione.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 12-ter. - (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sul valore aggiunto delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle agenzie di viaggio e delle imprese che si occupano della gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, è assoggettata ad aliquota IVA pari al 10 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'imposta sul valore aggiunto sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi da parte dei servizi di ristorazione e delle attività ricettive come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, è assoggettata ad aliquota IVA pari al 4 per cento.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE, in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
12. 01. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Misure per il rilancio del turismo). - 1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
4. A decorrere dall'anno 2005, alfine di promuovere il rilancio e lo sviluppo delle


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attività turistiche nonché l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento.
12. 02. Mantini, Vernetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche). - 1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alla parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:
«21-ter) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio, nonché prestazioni di maggiore confort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;».

3. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:
«120-bis) case e appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-quater) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;».

4. Al numero 123) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Aliquote relative alle rendite di capitale). - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;


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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
12. 030. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-ter. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente articolo.
13-quater. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.
13-quinquies. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
13-sexies. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
13-septies. Ai maggiori oneri relativi all'attuazione delle disposizioni dei commi da 13-ter a 13-sexies si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
13. 14. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-ter. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente articolo.13-ter. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.13-quater. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti


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inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.13-quinquies. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
*13. 15. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-ter. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 e del presente articolo.13-ter. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.13-quater. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.13-quinquies. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
*13. 16. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e al fine di consentire il prosieguo dell'azione di contrasto della povertà e il sostegno alle famiglie prive di reddito è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per la proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento in favore dei comuni sperimentatori, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni, per l'anno 2005, con decorrenza dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 30. Bindi, Burtone, Molinari, Meduri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. Nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del fondo per l'occupazione, al fine di affrontare la crisi del distretto del mobile imbottito di Matera, è autorizzato il ricorso agli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori delle aziende con meno di quindici


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dipendenti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 31. Adduce, Molinari, Boccia, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. In favore dei lavoratori ultracinquantenni interessati da processi di ristrutturazione di settori industriali in crisi, considerate le difficoltà nei processi di reinserimento produttivo, è autorizzato per l'anno 2005 il ricorso, in deroga alle norme vigenti, al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti richiesti purché abbiano compiuto cinquantadue anni di età anagrafica e trentadue di età contributiva. All'onere derivante dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 32. Burtone, Molinari, Meduri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.
Art. 13.1. - (Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative). - 1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis. - (Norme di carattere antielusivo). - 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2005».
13. 01. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.
Art. 13.1. - (Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005


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l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis. - (Norme di carattere antielusivo). - 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2005».
13. 02. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento). - 1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2005, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.
4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, dl valore superiore a 1.500 euro;
c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio


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immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;
d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;
e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini dl Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala dl equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare dl provenienza.
8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.
9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.
10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in sede di prima attuazione della presente disposizione il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate


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ad attribuire all'istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 03. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Adeguamento importi familiari). - 1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1o giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento, 17-ter.
4. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
13. 04. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata. Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza


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dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo del residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
13. 05. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 199, n. 154, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito. Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
13. 06. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito. Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica al capitoli dl spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
13. 07. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente


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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis. (Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta). - 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.
5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
5. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative al redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
13. 08. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento). - 1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l'anno 2005, di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006 e 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2007:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno


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1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2006;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 09. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Interventi assistenziali). - 1. Il termine per la verifica - secondo il disposto dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 - delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 2000 è fissato al 31 marzo 2006. Nella verifica dovrà essere garantita, fra l'altro:
a) l'armonizzazione delle disposizioni del testo unico n. 1124 del 1965 e di quelle che facciano comunque riferimento a valutazioni del danno da infortunio o malattia professionale, con le innovazioni introdotte in tema di danno biologico dal decreto legislativo n. 38 del 2000;
b) la revisione della valutazione provvisoria del danno biologico, per semplificarne il meccanismo e garantire tempestività ed adeguatezza di tutela per l'infortunato;
c) la revisione della disciplina dell'assegno per assistenza personale continuativa per una riconsiderazione complessiva degli interventi assistenziali della gestione assicurativa che ne realizzi una congrua perequazione con prestazioni simili e consenta di modulare l'intervento rispetto alla specificità delle condizioni di bisogno.

2. Fermo restando l'iter di detta verifica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 la percentuale del 16 per cento, a partire dalla quale spetta la rendita, è fissata all'11 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato con le modalità di cui al comma 3 del predetto articolo, le tabelle delle lettere a) e b) sono adeguate al diverso grado previsto dal presente articolo;
b) dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è inserito il seguente:
«6-bis. Nelle ipotesi di lesioni policrone conseguenti ad eventi invalidanti in base al sistema del testo unico n. 1124 del 1965 e ad eventi invalidanti rientranti nella sfera di applicazione del decreto legislativo n. 38 del 2000, l'assicurato può optare per un meccanismo in base al quale, valutata la nuova lesione secondo i criteri del presente articolo, si sommi la percentuale così risultante a quella della precedente menomazione dando luogo ad una rendita unificata»;
c) all'articolo 110 del testo unico n. 1124 del 1965 è aggiunto il seguente comma:
«Nelle more degli accertamenti necessari per la verifica dei requisiti per il diritto a rendita spettante a superstiti di infortunati sul lavoro questi possono cedere


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il credito eventualmente maturato all'atto della liquidazione della rendita ai soggetti pubblici od alle associazioni di invalidi con personalità giuridica che abbiano effettuato anticipazioni di quanto dovuto dall'istituto assicuratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità operative delle anzidette anticipazioni e cessioni di credito»;
d) dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - 1. In attesa della compiuta riforma dell'assicurazione infortuni e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, l'istituto assicuratore è responsabile della erogazione - anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati - ai lavoratori infortunati e tecnopatici - indennizzati in capitale o in rendita, e pure oltre il termine ultimo per la revisione della rendita - di tutte le prestazioni sanitarie - terapeutiche, rieducative e riabilitative, protesiche e di reinserimento - necessarie od utili per il recupero della capacità lavorative ed il recupero/mantenimento dello stato di salute fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute sono definiti, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le modalità con le quali ripartire i relativi costi fra Regioni e Istituto assicuratore e la partecipazione di questi al finanziamento del S.S.N»;
e) all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole da: «con decreto del Ministro» fino a: «normativa vigente» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si procede alla rivalutazione degli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui alla lettera a) dell'articolo 13»;
f) l'articolo 77 del testo unico n. 1124 del 1965 è modificato nel senso che l'importo delle quote integrative è calcolato con riferimento all'intero ammontare della rendita diretta, comprensivo della quota per danno biologico e di quella per danno patrimoniale.
13. 010. Stucchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 50, secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: «norme previdenziali per il settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e dirette ad equiparare l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea».
13-ter. 1. Rava, Rossiello, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, dalla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, od hanno aderito alla offerta pubblica di scambio formulata dalla Repubblica argentina medesima, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del


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testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni o quelle ricevute in scambio dalla Repubblica argentina, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisiti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.
13-ter. 030. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche


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argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, dalla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, od hanno aderito alla offerta pubblica di scambio formulata dalla Repubblica argentina medesima, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni o quelle ricevute in scambio dalla Repubblica argentina, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su


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INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento».
13-ter. 031. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater. - (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto). - 1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.

2. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».

3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36,9 per cento».
4. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.


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5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13-ter. 032. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
14-ter. 30. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Russo Spena, Mascia, Pistone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera f-bis) è soppressa.
Dis. 1. 31. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Russo Spena, Mascia, Pistone.