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PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinunzia alla replica.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Ringrazio la relatrice, onorevole Lucidi, la collega presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, Burani Procaccini, ed il collega Ruta, intervenuti in discussione sulle linee generali di un provvedimento presentato dal Governo, che rappresenta una doverosa occasione per qualificare la civiltà giuridica del nostro paese, incrementando e modernizzando gli strumenti contro un fenomeno che indigna tutte le coscienze: la pedofilia.
Il nostro è un paese che non molti anni fa si è dotato di una legge, la n. 269 del 1998, allora votata da tutte le forze politiche, che ha avuto il merito di focalizzare l'attenzione del legislatore sui crimini a sfondo sessuale compiuti ai danni dei minori. Questi delitti rappresentano una piaga purtroppo diffusissima, che per molto tempo è stata sottovalutata o comunque non adeguatamente esecrata da alcuni ambienti culturali, anche in Occidente. Con la legge del 1998, lo Stato si è posto il problema di un'autonoma e specifica particolare definizione, tanto dei reati quanto delle sanzioni, avviando una riflessione legislativa anche delicata, tenuto conto di quanto traumatizzanti e dolorosi siano questi episodi, quanto difficile a volte sia ottenere le denunce e quanto delicato sia l'approccio con gli autori di tali atti, che sovente rappresentano soggetti che si trovano sulla linea di confine fra delinquenza e patologia psichiatrica.
Nel corso dei primi anni di applicazione della nuova normativa, sono emersi degli aspetti che hanno meritato un più puntuale approfondimento. Il Governo, che ha posto il contrasto alla pedofilia fra le sue priorità politiche ed, aggiungo io, etiche, nel 2001 ha istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato Ciclope. Tale Comitato riunisce i rappresentanti di 12 ministeri ed è coordinato dalla Presidenza del Consiglio, in particolare dal ministro per le pari opportunità, ed ha svolto e svolge un ruolo di raccordo operativo forte fra le varie istituzioni, che a diverso titolo e con diverse competenze si occupano del fenomeno. È stata sentita anche l'esigenza di coinvolgere in questo impegno dello Stato tutte quelle associazioni che spesso con funzioni di battistrada da anni si occupano di tutela dei minori ed hanno maturato esperienze e competenze di grandissimo valore: mi riferisco a sodalizi come ECPAT, UNICEF, Terre des Hommes, Telefono azzurro, Forum dei genitori nella scuola, Forum delle associazioni familiari.
Il Ciclope ha elaborato nel 2001 il primo piano nazionale di prevenzione e contrasto della pedofilia, che ha rappresentato un grande sforzo di elaborazione per una lettura organica del fenomeno nel nostro paese, visto da differenti visuali, repressive come sociali, economiche come culturali, nella comune finalità di trovare strumenti più efficaci e moderni per debellare questa piaga.
Nell'ambito del piano vennero evidenziati alcuni punti di crisi della normativa vigente ed indicata l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, che si è poi concretizzato con il disegno di legge governativo del novembre del 2003.
Tale disegno di legge è stato arricchito e qualificato con gli essenziali contributi pervenuti da tutti gli schieramenti in sede di Commissione giustizia e, in tale occasione, vorrei ringraziare, in particolare, il presidente Pecorella e la relatrice per il grandissimo spirito costruttivo e di collaborazione mostrato.
Il provvedimento varato nel novembre del 2003, inoltre, anticipava le indicazioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 che viene recepita con una parte di questo disegno di legge (disegno di legge che, però, ha un contenuto che va oltre il recepimento della decisione quadro).
Da questo impegno forte del Governo è scaturita una rivisitazione della normativa vigente che si articola su diverse direttrici, con l'obiettivo di affrontare i diversi aspetti, potenziare gli strumenti con cui oggi si declina il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia e fornire allo Stato metodologie e risorse adeguate. Di tale adeguatezza si avverte l'esigenza, essendo il fenomeno profondamente cambiato negli ultimi anni ed avendo assunto un rilievo, anche quantitativo, probabilmente preponderante; mi riferisco alla cosiddetta pedofilia on line, ovvero allo scambio, alla vendita ed alla diffusione di immagini pedopornografiche, sovente di inaudita crudezza e violenza, attraverso la rete di Internet che, per le sue caratteristiche di anonimato e di transnazionalità,
di difficile rintracciabilità delle fonti dei materiali, costituisce un ambiente congeniale alle attività pedofile.
La pedofilia via Internet, peraltro, non è solo commercio di immagini, ma anche un moderno strumento di adescamento attraverso le chat line, in cui i pedofili possono finalmente mimetizzarsi ed entrare in contatto così con minori, soprattutto adolescenti, che sono fra i più assidui frequentatori della rete e delle chat.
Nei confronti di questa nuova frontiera della pedopornografia e della pedofilia, è necessario un impegno nuovo e strumenti normativi aggiornati, in grado di fornire alle forze dell'ordine, che già operano in questo campo, armi giuridiche più efficaci.
Se si tiene conto, infatti, che sono stati ben 7 mila i siti pedopornografici individuati negli ultimi quattro anni su oltre 125 mila monitorati, che sono state arrestate più di 100 persone, che oltre 400 sono state denunciate a piede libero e che, inoltre, le segnalazioni per i siti a rischio ad organi investigativi stranieri sono state quasi 7 mila, perché solo 90 dei siti individuati avevano sede in Italia, si può ben comprendere quanto esteso sia il fenomeno e quanto complesso sia l'approccio ad una realtà criminale che è, per sua natura, transnazionale e che, quindi, per essere adeguatamente sanzionata e repressa, richiede un forte e rapido coordinamento operativo fra le polizie dei diversi Stati.
Su tale fronte, oltre alla sanzione delle diverse tipologie di pedopornografia on line e di diversi tipi di scambio di tale materiale, si prevede l'istituzione presso il Ministero degli interni di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet che ha funzioni di monitoraggio e repressione degli abusi che si perpetrano attraverso la rete, scoprendo e punendo fornitori ed acquirenti delle immagini.
Altro obiettivo del centro, in collaborazione con il sistema bancario, è quello di individuare i canali di pagamento dei materiali pedofili che, di norma, avviene attraverso carte di credito, al fine di attaccare la finalità di lucro che sta poi alla base della maggior parte delle attività di pedopornografia sulla rete.
Oltre alle disposizioni sulla pedofilia on line, tale provvedimento prevede altre scelte di fondo che ritengo vadano sottolineate (in parte lo ha già fatto la relatrice). Mi riferisco, in primo luogo, all'esclusione dei reati di pedofilia dal patteggiamento allargato della pena. Si tratta di una scelta che discende dalla forte riprovazione sociale ed etica nei confronti di questi atti, i cui responsabili non si ritiene debbano poter essere ammessi a forme di attenuazione della sanzione o ai meccanismi premiali connessi.
Vi è poi la norma che commina l'interdizione perpetua da ogni incarico di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni incarico in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori.
Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una scelta di igiene sociale e di cautela, finalizzata a proteggere le potenziali vittime da persone che, operando abitualmente in ambienti frequentati da bambini e ragazzi, possono essere agevolate nel commettere ancora una volta abusi di questo tipo.
Peraltro, le statistiche indicano che una percentuale non trascurabile, tra il 5 e il 7 per cento, degli atti di pedofilia denunciati vedono quali autori persone che svolgono attività che implicano contiguità con i minori.
Va sottolineato inoltre l'introduzione della punibilità anche nei confronti di chi pratica il cosiddetto turismo sessuale, purtroppo molto diffuso, per il quale il disegno di legge in discussione opera un significativo giro di vite rispetto alla normativa vigente, prevedendo la punibilità non solo degli organizzatori, ma anche dei partecipanti a questi viaggi.
Illustrando in maniera più dettagliata gli articoli del disegno di legge, appare opportuno precisare che si è proceduto, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Decisione 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, ad una profonda rivisitazione della normativa del codice penale e di
procedura penale in considerazione di alcune linee guida fondamentali (quella dell'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento dei 18 anni e dell'ampliamento della nozione di pedopornografia infantile), introducendo una nuova figura di reato, quella della pedopornografia virtuale.
Per quanto riguarda la prima linea guida ispiratrice del disegno di legge, quella che ha innalzato l'età della vittima dei reati di pedofilia fino a 18 anni, particolarmente significativo è l'articolo 1 del disegno di legge, che modifica il comma 2 dell'articolo 600-bis del codice penale, prevedendo l'incriminazione di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di danaro o di altra utilità economica.
Si tratta di una disposizione contenuta originariamente in un altro disegno di legge governativo, quello contenente misure contro la prostituzione, che ha costituito oggetto di un emendamento governativo al presente provvedimento.
Oltre all'innalzamento dell'età della vittima è stato modificato il codice vigente anche nella parte in cui prevede l'alternatività tra la sanzione detentiva e quella pecuniaria, ritenendo scarsamente deterrente tale previsione sanzionatoria che poteva comportare concretamente l'erogazione anche della sola pena pecuniaria a fronte di un comportamento - quello dell'adulto che approfitta di una situazione di vulnerabilità di un minore per compiere atti sessuali - estremamente grave.
L'alternatività tra sanzione detentiva e pecuniaria, ridotta in ogni caso da un terzo a due terzi, è invece rimasta nel caso in cui l'autore del fatto sia un minore di anni 18. È stato infatti ritenuto dalla Commissione che, in tali casi, sia opportuno lasciare al giudice la possibilità di commisurare in modo più articolato la pena alla effettiva gravità del fatto e di comminare, se del caso, anche la sola sanzione pecuniaria in considerazione, appunto, della minore età dell'autore del reato.
L'innalzamento dell'età della vittima ha determinato interventi di modifica anche di altri articoli del codice penale. Infatti, l'articolo 8 del disegno di legge interviene sull'articolo 609-septies, comma 4, prevedendo la procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale se compiuto in danno di minore degli anni 18, e l'articolo 7 ha introdotto una nuova figura di reato, che prevede l'incriminazione di chi compie atti sessuali con un minore di età inferiore a 18 anni quando l'autore è legato al minore da un particolare rapporto fiduciario e abusi dei poteri connessi alla sua posizione. In tali casi, fuori ovviamente dalle ipotesi in cui il fatto integri gli estremi della violenza sessuale, l'autore è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni.
Si è ritenuto di dover tutelare in questo caso anche la vittima minore degli anni diciotto - contrariamente al codice vigente che prevede l'età della vittima fino a sedici anni - quando il consenso dal minore prestato al compimento degli atti sessuali possa ritenersi viziato, appunto, dall'abuso di chi riveste una particolare influenza sul minore stesso.
Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge contengono disposizioni per uniformare l'elencazione di chi riveste un particolare rapporto fiduciario con il minore, a seguito degli interventi che si sono susseguiti nel codice penale tra la novella del 1996 sulla violenza sessuale e quella del 1998 sulla pedofilia, che non risultano coordinate fra loro. Sono contemplate, ad esempio, le figure del convivente, del genitore o di chi abbia con il minore una relazione di convivenza.
La seconda linea guida è stata quella di estendere il concetto di pedopornografia a quelle forme subdole che per eludere l'incriminazione prevista dalla normativa vigente ricorrono ad artifici grafici o fotografici, utilizzando pezzi di bambini che compongono immagini virtuali che per la loro verosimiglianza alimentano comunque il mercato pedopornografico.
La Commissione non ha ritenuto invece di recepire l'indicazione, pure prevista dalla decisione quadro e dal disegno di
legge governativo, di punire la pedopornografia cosiddetta apparente, valutando tale norma viziata da incostituzionalità in quanto, contrariamente al principio fondamentale del nostro sistema penale per cui l'onere probatorio ricade sulla pubblica accusa, in questo caso spetterebbe all'imputato fornire la prova della maggiore età dei soggetti rappresentati.
Ritengo che particolare rilievo rivesta infine l'istituzione di un osservatorio, con il compito di acquisire i dati sulle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia. Si tratta di uno strumento di raccordo e di conoscenza oggi inesistente. Nell'ambito dell'osservatorio, che non vuole essere l'ennesima istituzione che nulla produce, sarà istituita per legge una banca dati che raccoglierà, con l'apporto degli elementi forniti da tutte le amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno.
In conclusione, signor Presidente, anch'io, come la relatrice, auspico che l'esame in Assemblea, pur nella sua autonomia, sia rispettoso dell'impegno profuso in Commissione da tutti i gruppi su un testo delicato, che è stato esaminato e meditato in tutti i suoi complessi aspetti con coscienza e responsabilità.
Mi auguro quindi che l'esame del provvedimento possa essere celere e che, appunto, sia rispettoso di un lavoro durato più di un anno in Commissione giustizia, al quale molti parlamentari hanno dedicato tanto impegno.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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