Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 619 del 3/5/2005
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La seduta, sospesa alle 19,50, è ripresa alle 20,05.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (4599); e delle abbinate proposte di legge: Mazzuca; Buttiglione ed altri; Mussolini; Prestigiacomo; Mussolini; Butti; Massidda ed altri; Foti ed altri; Marras e Vitali; Deodato e Bondi; Burani Procaccini ed altri; Francesca Martini ed altri; Cirielli ed altri; Pecorella; Cè ed altri; Cima ed altri; Francesca Martini ed altri; Milanese e Antonio Russo; Santori ed altri; Perrotta; Francesca Martini ed altri (311-382-408-593-726-953-1029-1346-1489-2038-2415-2422-2521-2669-2864-3122-3235-3691-4299-4466-5359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Mazzuca; Buttiglione ed altri; Mussolini; Prestigiacomo; Mussolini; Butti; Massidda ed altri; Foti ed altri; Marras e Vitali; Deodato e Bondi; Burani Procaccini ed altri; Francesca Martini ed altri; Cirielli ed altri; Pecorella; Cè ed altri; Cima ed altri; Francesca Martini ed altri; Milanese e Antonio Russo; Santori ed altri; Perrotta; Francesca Martini ed altri.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4599)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Lucidi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Signor Presidente, la modalità e lo stile con cui la Commissione giustizia ha proceduto all'esame del provvedimento ci aveva portati alla prima conclusione di un lavoro che auspicavamo potesse essere definito mediante un ulteriore percorso nella Commissione medesima in sede legislativa. Ciò sia per la delicatezza della materia trattata sia per la capacità di dialogo e di confronto, anche profondo, sviluppatosi tra i componenti della Commissione (da cui la condivisione finale del testo e delle modifiche ad esso apportate). Invece, ci accingiamo a dare inizio all'esame in Assemblea.
Mi auguro che la discussione di questa sera ed il lavoro che svolgeremo nella successiva fase dell'esame degli articoli rispecchino, ovviamente nel rispetto della libertà di ciascun collega, il lavoro paziente, serio ed attento che è stato già svolto in Commissione e che è stato improntato, per un verso, a senso di responsabilità e, per un altro verso, a senso di equilibrio e di coerenza ordinamentale.
Ci siamo prefissi l'obiettivo di definire un complesso di norme per la tutela dei minori da ogni forma di sfruttamento e violenza che fosse unitariamente ispirato ed anche efficace nell'azione repressiva che ne discende, nella ricerca degli strumenti utili all'attività di contrasto, di elaborazione, di individuazione degli interventi positivi necessari per favorire una cultura attenta al minore, alla vittima, da affermare, a voce alta, contro crimini che il Parlamento intende condannare in maniera ferma.
Il riferimento per il lavoro della Commissione è stato sicuramente costituito da un solco legislativo già segnato.
Con riferimento a questo solco normativo, intendo richiamare l'attenzione dei colleghi su due leggi importanti, la n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale e la n. 269 del 1998 che punisce lo sfruttamento sessuale dei minori, giudicandolo come una nuova forma di schiavitù. Tale legge è stata apprezzata negli altri paesi europei ed ha portato l'Italia all'avanguardia per quanto concerne il modello proposto e gli


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strumenti individuati nell'azione di contrasto e di lotta alla pedopornografia. È una legge molto apprezzata per l'avanzato livello di elaborazione. Ricordo, tra l'altro, che durante l'esame di questa legge la Commissione giustizia dimostrò di essere disponibile ad un lavoro convergente ed orientata a votare all'unanimità (nei fatti, tale provvedimento fu approvato all'unanimità in sede legislativa).
Su questo solco normativo del nostro paese si inserisce, in maniera coerente ed armonica (perché rispecchia le idee del legislatore), la decisione quadro del Consiglio d'Europa del 22 dicembre 2003 riguardante la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Tale decisione ha rappresentato il giusto pretesto per rivedere la normativa del nostro paese e per individuare i punti di contatto necessari per consentire all'Italia di rispettare le indicazioni dichiarate nella stessa decisione quadro.
Dalla decisione quadro abbiamo tratto alcuni spunti utili. Alcune indicazioni hanno recuperato aspetti che, in passato, erano presenti nel dibattito parlamentare e politico e quindi meritavano di essere ripresi (grazie alla decisione quadro sono stati ripresi). È stato un bene che ciò sia avvenuto. Vi è stata una spinta verso il recupero di alcuni aspetti di una discussione sulla quale il Parlamento aveva trovato mediazioni. Oggi, attraverso le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea possiamo serenamente recuperare tali aspetti. Penso, in particolar modo, ad una questione emersa durante l'esame del provvedimento che divenne la legge n. 66 del 1996, relativa alla possibilità di prevedere, nel nostro codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale attraverso una denuncia d'ufficio per il minore di diciotto anni. Durante tale discussione, fu respinta una proposta emendativa presentata dal gruppo dei Democratici di sinistra tesa ad affermare questo principio nell'ordinamento; si mediò, prevedendo un'età inferiore. Oggi, attraverso la decisione quadro, siamo in grado di recuperare il significato ed il valore di quella proposta che allora rimase inascoltata.
Vorrei osservare, soprattutto con riferimento alla decisione quadro dianzi citata, come, a nostro avviso, sia significativo e importante il principio da essa assunto: lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, ad una educazione e ad uno sviluppo armoniosi. A fronte di tale principio, ritengo che, negli anni, le leggi nazionali dianzi richiamate abbiano davvero favorito, non solo negli operatori del diritto ma anche in quanti più direttamente operano nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia (in tutte le forme nelle quali essa viene praticata), una cultura del rispetto, della tutela e della promozione dell'infanzia della quale possiamo farci vanto. Mi riferisco alle forze di polizia, ma anche agli operatori che intervengono nel sociale, in prossimità alle vittime, i quali, toccando con mano la sofferenza delle vittime (e, peraltro, il livello grave di violenza con la quale si opera nei confronti di questi minori), possono oggi davvero essere attori e protagonisti di un'epoca e di una fase importanti per i diritti dell'infanzia nel nostro paese. Vorrei che questo Parlamento, in tutto il dibattito, riuscisse ad avere come riferimento questo importante e ricco lavoro che viene condotto.
Sviluppo tali considerazioni anche (ed entro così nel merito) con riferimento al primo tema che la decisione quadro introduce e che ha costituito, per così dire, il faro necessario della nostra elaborazione normativa; si tratta del principio secondo il quale la tutela apprestata interessa i minori di anni diciotto. Addirittura, la decisione quadro definisce bambini o bambine tutti i soggetti che hanno meno di diciotto anni; evidentemente, con il presente provvedimento, bisogna intervenire rispettando siffatta concezione ma vorrei anche aggiungere che un tale principio, osservato con il provvedimento in questione, andrebbe poi responsabilmente seguito in tutti i provvedimenti e le leggi che verranno successivamente varate. Ricordando che il minore è tale fin quando non


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abbia compiuto diciotto anni, bisognerà, quindi, porre attenzione anche quando quel minore si troverà in una situazione di disagio, di devianza o anche di coinvolgimento criminale. È una rivoluzione culturale che stiamo effettuando con questo provvedimento: volentieri, quindi, mi assumo l'onere, da relatrice, di invitare a tradurre la decisione quadro in legge; sento, tuttavia, la responsabilità di fare in modo che un tale percorso, poi, resti avviato e non venga disatteso dall'esame di altri progetti.
Nel merito, fermo restando che alcuni aspetti saranno ripresi nel corso della successiva fase di esame del provvedimento, quando verranno discussi gli emendamenti riferiti agli articoli, risulta evidente come il testo iniziale presentato dal Governo abbia subito alcune significative modifiche. Al riguardo, sarei molto serena; in tal senso, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione, nonché al Governo: non vi è stato in alcun modo un approccio pregiudizialmente definito dall'appartenenza politica. Ritengo che il rapporto stretto e la sinergia sviluppatisi tra la Commissione ed il ministro Prestigiacomo lo dimostrino; del resto, è un bene che non vi sia un tale atteggiamento su siffatte materie. Mi auguro non vi sia nemmeno in occasione della presentazione degli emendamenti domani; auspico non si cerchi di indietreggiare rispetto al livello di equilibrio e di mediazione (uso la parola nell'accezione più positiva che può avere) al quale siamo giunti con questo provvedimento.
Lo dico da relatrice, sia ai colleghi della maggioranza sia a quelli dell'opposizione: vi è stata una sinergia che ha consentito di modificare quel testo, con molta serenità. Si è ritenuto che vi fossero alcuni aspetti importanti, che rappresentavano modifiche necessarie alle leggi attuali, ma che, nel dovere di sistematizzare la materia alla luce delle norme già scritte e dei principi costituzionali, non superavano la prova di coerenza. Abbiamo pertanto preferito compiere altre scelte, sempre attraverso una discussione serena, costruttiva ed importante.
Si tratta di una discussione che, tra l'altro, non è stata ristretta tra i componenti della Commissione giustizia. Credo sia stato di grande utilità il lavoro iniziale svolto dalla Commissione giustizia, dedicato all'audizione di soggetti che avevano da dire cose interessanti nel merito del provvedimento. Penso al servizio della polizia postale e delle telecomunicazioni, all'associazionismo che lavora nel settore - ad esempio l'ECPAT Italia o l'UNICEF -, all'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. Vi è stata, dunque, una volontà di ascolto che, se per un verso ha reso il percorso di elaborazione del provvedimento un po' più lungo, per altro verso ci ha portato ad essere soddisfatti di un risultato che, insieme, siamo riusciti a definire.
Mi fermo, vedo che il Presidente mi guarda...

PRESIDENTE. Onorevole Lucidi, la guardo volentieri!

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Signor Presidente, lei è sempre gentile.
Non ci aspettavamo di discutere stasera questo provvedimento. Era un altro il percorso che avevamo immaginato e che ci avrebbe consentito anche ulteriori limature e, magari, ulteriori confronti. Dovendo, tuttavia, stare in questo percorso, più che entrare nel merito dei singoli articoli del provvedimento, questa sera ho preferito, da relatrice - tra l'altro, da relatrice che appartiene all'opposizione - rappresentare la bontà, la positività e l'utilità del lavoro sin qui svolto, auspicando che si possa, in quest'aula - dove a parlare, a discutere e a confrontarsi non saremo in pochi -, rimanere nella medesima logica di equilibrio e di rispetto ordinamentale che abbiamo mantenuto nel lavoro svolto in Commissione.
Auspico, quindi, che questo dibattito possa servire a «parlare» all'esterno, a corredare e sostanziare ancor più gli argomenti di lavoro che abbiamo fin qui svolto e a consentirci, tramite la discussione in aula, di arrivare ad una votazione condivisa del testo di legge in esame.


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PRESIDENTE. Prendo atto che la rappresentante del Governo si riserva di intervenire in replica.
È iscritta a parlare l'onorevole Burani Procaccini. Ne ha facoltà.

MARIA BURANI PROCACCINI. Signor Presidente, anch'io come la relatrice, onorevole Lucidi, non mi aspettavo che venissero meno le condizioni di trasferimento in sede legislativa della discussione del provvedimento, che avrebbero consentito la definizione del medesimo nell'ambito della Commissione giustizia.
Ho, comunque, la necessità di parlare di alcuni aspetti del provvedimento in esame che ritengo importanti. Si tratta di un testo che va a colmare alcune lacune lasciate da un'ottima legge che votammo anche dall'opposizione, la legge n. 269 del 1998.
Le lacune rimaste - che vengono colmate da questo provvedimento - sono anche legate alla decisione quadro dell'Unione europea, che diventa un faro di riferimento per tutte le legislazioni in maniera di pedopornografia e, quindi, di diritti violati nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Questo testo di legge individua il reato di pedopornografia in maniera più precisa ed anche l'ambito di applicazione delle norme. Inoltre, è anche prevista una differenziazione delle pene: infatti, anche rispetto ad esse, si è voluto mantenere un profilo più alto. Si è visto, infatti, che l'eccessivo garantismo rispetto a taluni escamotage, in fondo, andava a ledere quel principio alto di protezione nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza che dobbiamo all'infanzia e all'adolescenza stessa. Si andava a ledere quel principio morale per il quale certi atti sono delitti che vanno al di là di quella che può sembrare una violazione della sfera privata, della sensibilità e anche della fisicità di un bambino o di un adolescente. Sono delitti orrendi, che s'inseriscono in un ambito che travalica l'età e che lasciano segni indelebili anche nell'adulto. Quindi, una più seria individuazione delle pene è sembrato qualcosa di veramente positivo.
Un altro punto che ho trovato estremamente positivo è l'utilizzo di alcune fattispecie quali l'induzione alla prostituzione infantile, che era stata tralasciata nella precedente legge n. 269, la quale mirava più a combattere il turismo sessuale che non ad individuare il reato di pedopornografia in sé. È, quindi, molto importante che sia prevista una specifica fattispecie di reato.
Ad esempio, anche il termine «offre», che sostituisce il termine «cede», rispetto al materiale pedopornografico, sembra una cosa da poco; invece, è molto importante. Infatti, chi «offre» svolge un'opera di proselitismo accentuata, mentre chi «cede» può essere anche indotto a farlo in maniera forzata. L'offrire significa veramente fare mercato in maniera ampia di qualcosa di terribile, quale appunto le immagini di bambini nel pieno dello sfruttamento pedopornografico.
Inoltre, anche la detenzione del materiale, oltre che la produzione, vengono finalmente messe sullo stesso piano. Detenere materiale e procurarsi il materiale, in fin dei conti, sono attività che s'inseriscono tutte nell'ambito di una fattispecie delittuosa di particolare gravità.
Facendo propria la disposizione quadro dell'Unione europea, si è ritenuto minore colui che ha un'età inferiore ai 18 anni: ciò è molto positivo, perché finalmente ci consente di superare le panie e i piccoli e biechi escamotage di chi si trincera dietro il fatto che un minore può dimostrare più anni di un altro ed indurre un adulto ad atteggiamenti che lo stesso non avrebbe posto in essere se avesse conosciuto la sua reale età. Invece, considerare l'età inferiore ai 18 anni come minore età è importante; è un principio che abbraccia tutte le fattispecie dell'adolescenza, senza cercare escamotage di sorta.
Proprio per questo ritengo che presenterò un emendamento su un aspetto del disegno di legge che mi sembra poco chiaro e che, nel voler far salvi i rapporti sentimentali tra i minorenni, finisce per aprire delle finestre - non dico delle porte, ma certamente delle finestre - da cui può scaturire, invece, il commercio di


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immagini pornografiche. La legge, infatti, rifacendosi all'articolo 609-quater, afferma che, se si produce materiale pornografico per il consumo interno degli stessi minorenni senza volerne fare commercializzazione, i minorenni non debbano essere puniti. Ritengo, tuttavia, che si tratti di un escamotage che fa sì che il minorenne più debole comunque soggiaccia al minorenne più forte e aggressivo. Quindi, mi sembra che questa sia un'apertura troppo lassista.
Ciò vale soprattutto per la parte dell'articolo 609-quater che prevede l'ipotesi in cui il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. È vero che questo elemento è già contenuto nel nostro codice penale, però lo considero una presa di posizione che va contro la decisione quadro, che prescriveva una disposizione più ampia proprio per evitare gli escamotage.
La legge prevede i 13 anni e la differenza di massimo tre anni con il partner semplicemente per i rapporti sessuali. In questo caso, invece, si tratta di produzione di materiale pornografico. Quindi, tale fattispecie è diversa da quella concepita dall'articolo 609-quater e certamente più pericolosa per lo sviluppo armonico di una o di un tredicenne, che si trova a competere con un sedicenne aggressivo che gli impone degli atteggiamenti, che poi vengono filmati e, se non commercializzati, possono essere implicitamente frutto anche di commercializzazione. Presenterò, quindi, un emendamento per innalzare l'età a 16 anni, perché mi sta bene che la differenza di età non debba superare i tre anni, ma il criterio dei 13 anni mi sembra veramente troppo basso.
Detto questo, anche il discorso relativo ad Internet è finalmente ampio, accurato e profondo e colma le lacune lasciate dalla legge n. 269. Anche l'istituzione del centro cui deve far capo tutto il materiale che viene rintracciato anche dai civili, senza che sorgano qua e là delle piccole associazioni che non si sa quale fine abbiano, anche se i fini apparentemente sono encomiabili, è motivo di sicurezza per lo Stato e per gli stessi che sono implicati nella vicenda di pedopornografia. È un fatto estremamente positivo che tutto faccia capo a un centro istituito presso il Ministero dell'interno, anche se sarebbe stato meglio un organo interforze.
Altro dato positivo che voglio sottolineare è che finalmente si fa attenzione al fatto che la commercializzazione su Internet del materiale pedopornografico avviene attraverso carte di credito. Quindi, è importante che ci sia stata un'ampiezza di interventi sui pornografi specialisti in pedopornografia che, acquistando il materiale attraverso carte di credito, non venivano rintracciati, rendendo impossibile risalire al soggetto che acquistava il materiale e lo smerciava. Credo che il fatto che attraverso la legge ci siano un coinvolgimento degli istituti centrali e delle banche e una forma di controllo molto accurata sia veramente un balzo in avanti e un colpo d'ala volto ad assumere posizioni chiare, colmando - lo ripeto - le lacune che erano rimaste nella legge n. 269.
Concludo rilevando che è bene che comunque questa proposta di legge avanzi a ranghi forzati in modo da giungere presto alla conclusione, così come con intensa attività l'ha portata avanti la Commissione giustizia, perché vi è la necessità di colmare le lacune esistenti, la necessità di colpire un reato particolarmente odioso e la necessità di salvaguardare l'infanzia e l'adolescenza, che hanno tutto il diritto di crescere in maniera più serena e più salvaguardata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, in Commissione si è strutturato questo provvedimento con l'intenzione esplicita di trovare un consenso ampio e con l'idea di una concertazione che portasse ad un testo condiviso che si muovesse con decisione in un ambito che ha bisogno però di cautela e di prudenza. È evidente che il confine, a volte labile, con il diritto di privacy, con il mondo degli istituti di credito, insieme ai diritti soggettivi, soprattutto


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dei più deboli, hanno portato tutti ad una attenzione straordinariamente positiva e, quindi, ad una concertazione anche del testo, per migliorarlo, definendolo in modo da poterlo condividere ampiamente.
Per chiarezza, rilevo due aspetti. In alcuni casi, sulle pene più severe, vi è stata una scelta chiara, a seguito anche della decisione quadro del Consiglio del 2003. Vi è stata soprattutto una definizione più appropriata del campo di applicazione della normativa, anche perché sono nate nuove forme di comunicazione per mezzo di nuovi strumenti tecnologici con i quali occorre confrontarsi, anche affrontando una battaglia che va nella direzione giusta quando si individua, ad esempio, nello Stato, in questo caso il Ministero dell'interno, un unico centro che abbia l'accesso alle banche dati degli istituti di credito. Sono passi in avanti significativi, se costruiti senza devastare la condizione di privacy necessaria per tutti i cittadini.
È ovvio che, siccome parliamo di un argomento su cui vi è una diffusa sensibilità, nazionale ed internazionale, vi è una nuova consapevolezza del bisogno di una tutela sempre più incisiva. Ci si attende un provvedimento adeguato alle esigenze, non tanto e solo delle apprensioni legittime e straordinariamente sensibilizzate di tutti i genitori, ma anche del bene primario da tutelare: la salute e l'integrità fisica e psichica del bambino prima e dell'adolescente poi, che in un futuro prossimo diventeranno le nuove generazioni.
Nel provvedimento vi è la volontà di punire il mercanteggiamento di tutto ciò che è pedopornografia, indirizzo prioritario in Commissione, che ha portato a questo testo. È stato ricordato che oggi si pensava di arrivare alla sede legislativa in Commissione, in modo da trovare ulteriori correttivi.
Questo non è stato possibile e quindi ci troviamo questa sera a discutere in Assemblea di questo provvedimento, mentre domani cominceremo l'esame degli articoli e delle relative proposte emendative. Ciò con la convinzione e la consapevolezza che tutti vogliamo arrivare alla definizione di un testo definitivo nel più breve tempo possibile: un testo che sia equilibrato e condiviso, espressione di quella saggezza di ascolto emersa in Commissione nel corso delle audizioni che in essa si sono svolte. Per noi è infatti importante che su questo testo vi sia un'ampia condivisione.
È evidente peraltro che per trovare i mezzi e le risorse per affrontare con decisione questa battaglia vi è il bisogno di uno sforzo adeguato, sotto il profilo finanziario, da parte del Governo. Su questo aspetto infatti non bisogna lesinare, non solo per la grande sensibilità del paese sul tema, ma proprio perché si tratta della difesa di quella ricchezza straordinaria che sono i bambini e gli adolescenti.
Occorre dunque dispiegare tutte le energie necessarie, per affrontare con decisione questo tema importante. Per fare ciò occorre trasformare questo provvedimento in legge ordinaria in tempi brevissimi, con tutti gli strumenti e con tutta l'efficacia del caso.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Martini, iscritta a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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