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La Camera,
ad esercitare, nell'ambito delle proprie competenze in materia, un controllo stringente sulle imprese private eventualmente autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di armamenti con imprese private autorizzate dal Governo del Kuwait;
a riferire, in occasione della relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, in merito alle operazioni intergovernative ed alle operazioni svolte tra imprese private autorizzate dai governi dell'Italia e del Kuwait in attuazione del Memorandum in esame, fornendo in particolare le informazioni previste dall'articolo 5.
9/5203/1. Landi di Chiavenna.
La Camera,
premesso che:
sono in essere numerosi accordi di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e vari Paesi;
l'accordo in esame copre settori di attività così diversi come la cooperazione nel settore della produzione di armamenti e lo sport militare, la medicina militare e la partecipazione ad esercitazioni congiunte;
pertanto, tale accordo può dare luogo ad impegni internazionali del nostro Paese anche di rilevante portata mediante la sottoscrizione di accordi di attuazione tecnici,
affinché presenti al Parlamento una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno nella quale siano dettagliatamente specificate, con riferimento all'accordo in esame, le attività progettate e realizzate, gli accordi sottoscritti, con particolare riguardo alle attività concernenti la ricerca, lo sviluppo, la produzione e l'esportazione di materiali ed equipaggiamenti militari.
9/5203/2. Pisa, Spini, Ruzzante, Mantovani, Mattarella, Minniti.
La Camera,
considerato che molte persone nel mondo hanno subito amputazioni a seguito delle ferite riportate per l'esplosione di mine anti-uomo;
constatato, altresì, che l'articolo 5 del Memorandum riguarda anche lo scambio di bombe e di mine;
a monitorare con particolare attenzione le eventuali forniture di mine anti-uomo.
9/5203/3.Perrotta.
La Camera,
visto il disegno di legge C. 5203 recante «Ratifica Memorandum d'Intesa Italia-Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa»;
considerato che la parola mine di cui all'articolo 5.1, lettera c), dell'Accordo appare molto generica e comunque tale da poter comprendere anche le mine anti-persona;
ad adottare le opportune iniziative affinché la disposizione di cui all'articolo 5.1, lettera c), dell'Accordo sia interpretata con esclusivo riferimento alle mine anti-carro.
9/5203/4. Minniti, Pisa, Cima, Molinari, Ruzzante.