Allegato A
Seduta n. 619 del 3/5/2005


Pag. 34


...

(A.C. 5203 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.


Pag. 35


PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal Memorandum di cui all'articolo 1 della presente legge sono stipulate apposite intese intergovernative per ciascuna operazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. 01. Mattarella, Spini, Mantovani, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Pisa, Minniti.