Allegato A
Seduta n. 619 del 3/5/2005


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(A.C. 5141 - Sezione 8)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, una delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e del trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario,


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di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso;
dal provvedimento risulterebbe escluso un numero assai esiguo di direttori penitenziari (circa cinque), che hanno avuto accesso a tale profilo a seguito delle procedure previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e con successivo ulteriore inquadramento a seguito della partecipazione a percorsi di riqualificazione interni organizzati dall'amministrazione penitenziaria;
l'inserimento di tali figure nei decreti di attuazione del provvedimento in esame non determinerebbe gravi ripercussioni da un punto di vista finanziario in quanto si tratta di poche unità, che già da molti anni esercitano funzioni di tipo direttivo;
il profilo di direttore penitenziario - va sottolineato - non è assimilabile a quello di direttore di area pedagogica e di direttore di area amministrativo-contabile;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo affinché sia consentito l'accesso alla carriera dirigenziale anche a quel ristretto numero di direttori penitenziari inquadrati nel profilo a seguito della partecipazione a percorsi di riqualificazione interni all'amministrazione penitenziaria e che di fatto già da molti anni espletano mansioni e funzioni diverse rispetto a quelle previste nel ruolo dì appartenenza.
9/5141/1. Catanoso, Lo Presti.