Allegato A
Seduta n. 619 del 3/5/2005


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(A.C. 5141 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5141 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, le lettere a), b), d), e) ed l) sono abrogate.
5. Al rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dalla presente legge non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.1165.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1, dopo le parole: il personale aggiungere le seguenti: della stessa.
4. 2. Molinari, Ria.


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Al comma 1, dopo le parole: ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico aggiungere le seguenti: o percorsi di riqualificazione interni all'Amministrazione penitenziaria, il personale dichiarato idoneo all'inquadramento nella posizione economica C3 all'esito del percorso di riqualificazione,
4. 6. Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo le parole: secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo aggiungere le seguenti: in relazione alle funzioni di direzione di uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria nonché di istituti penitenziari, di ospedali psichiatrici giudiziari e di centri di servizio sociale per adulti.
4. 7. Amici, Lucidi, Marone, Mascia, Bonito, Carboni, Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad attivare un procedimento negoziale per procedere all'inquadramento di tutto il personale degli uffici giudiziari nella posizione economica e giuridica immediatamente superiore. Alla copertura economica si provvede con gli stanziamenti a carico del Fondo unico di amministrazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
4. 21. Fragalà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione delle qualifiche dirigenziali da portare in incremento ai sensi delle presenti disposizioni nel limite di spesa di euro 5.422.000 a decorrere dall'anno 2005.
4. 9. Leoni, Amici, Lucidi, Coluccini, Mascia, Bonito, Carboni, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 5.
4. 10. Lucidi, Leoni, Amici, Maran, Mascia, Bonito, Carboni, Pistone, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per l'anno 2005, in deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, si autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ad assumere in via definitiva, con le modalità già previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, gli agenti ausiliari in servizio di leva per i quattro contingenti 2004, nonché le unità eccedenti dalla graduatoria di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2004, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Le unità così assunte coprono le vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al completo riassorbimento.
4. 20. Lucidi, Amici, Leoni, Marone, Finocchiaro, Mascia, Maran, Carboni, Bonito.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Disposizioni transitorie e finali per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis o in fase di prima attuazione, il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle aree A), B) e C) di tutte le figure professionali del settore della professionalità amministrativo giudiziaria e del settore della professionalità tecnica di cui all'articolo 25 del C.C.I. 5 aprile 2000, consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore della medesima area ovvero viene inquadrato nella prima posizione economica della medesima figura professionale dell'area immediatamente successiva.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 - figura professionale del direttore di cancelleria,


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viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale.
4. 02. Villari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi tendenti a riorganizzare i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria anche attraverso la istituzione di un ruolo dirigenziale e la previsione delle relative dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione della qualifica di vice commissario;
b) inquadramento a commissario capo degli attuali vice commissari e commissari;
c) accesso alla carriera dirigenziale dei commissari capo e dei commissari coordinatori;
d) unificazione dei ruoli direttivi ordinario e speciale, limitando l'accesso alla carriera dirigenziale solo a coloro che risultano in possesso del diploma di laurea.
4. 020. Schmidt.