Allegato A
Seduta n. 619 del 3/5/2005


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(A.C. 5141 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5141 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria).

1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È, altresì, disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale della carriera dirigenziale penitenziaria».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria).

Sopprimerlo.
2. 3. Amici, Lucidi, Leoni, Marone, Mascia, Bonito, Carboni, Pistone, Sgobio.


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Al comma 1, dopo le parole: carriera dirigenziale penitenziaria aggiungere la seguente: e minorile.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire la parola: penitenziaria con le seguenti: dell'amministrazione penitenziaria e minorile.
2. 1. Molinari, Ria.

Al comma 2, sostituire le parole da: all'articolo 3 fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.
2. 15. La Commissione.
(Approvato)