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PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 27 aprile 2005 - preso atto dell'esito della seduta della Giunta per le autorizzazioni del 13 aprile 2005 - ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Reggio Calabria - seconda sezione civile, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 117 del 2005, in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 6 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - dei fatti per i quali è in corso un procedimento civile a carico dell'onorevole Amedeo Matacena per le opinioni espresse nei confronti del dottor Vincenzo Macrì.
Su tale proposta darò la parola ad un oratore a favore e ad uno contro per non più di cinque minuti.
VINCENZO SINISCALCHI. Chiedo di parlare contro.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Camera in ordine ad una situazione che ha più volte formato oggetto di interventi sin dall'inizio della legislatura e che ha sollevato anche alcune preoccupazioni di carattere istituzionale. Lo faccio responsabilmente, a proposito di tale caso particolare, perché mi pare sia un caso limite.
Per quanto riguarda il bilancio dei conflitti di attribuzione, sono stati accolti dalla Corte costituzionale i ricorsi presentati contro le decisioni dell'autorità giudiziaria solamente nel numero di sette, mentre le sentenze che hanno accolto nel merito i ricorsi dell'autorità giudiziaria, annullando la decisione di insindacabilità adottata dalla Camera, sono 27.
In questo specchietto riassuntivo è racchiuso anche il richiamo al valore dei pareri che lei, nella sua prudenza, richiede alla Giunta in ordine alla costituzione o meno in giudizio.
In questa particolare fattispecie, la Giunta, all'unanimità dei presenti, aveva espresso un parere contrario alla costituzione in giudizio, non per ragioni di specie, ma per profonde ragioni di carattere costituzionale e giuridico. In questo caso, non si tratta della sola insindacabilità, perché l'insindacabilità è stata preceduta, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, da un dibattito sull'ammissibilità o meno di quest'istanza.
Il problema, già affrontato nella XIII legislatura con decisioni molto pertinenti dell'allora presidente della Giunta, onorevole La Russa - decisioni condivise dalla stessa Giunta -, era costituito dal fatto che si tratta di una insindacabilità che sostanzialmente si pratica su una sentenza passata in giudicato. Quindi, siamo di fronte
ad un caso che possiamo definire sconvolgente dal punto di vista dell'equilibrio tra l'intervento del diritto-dovere assembleare di pronunziarsi in materia di articolo 68 della Costituzione e la non pendenza di un procedimento.
La presidenza della Giunta, a mio mezzo, aveva proposto una preventiva forma di declaratoria di inammissibilità, di restituzione cioè all'Ufficio di Presidenza di questa importante pratica, sul presupposto che un'istanza del genere, vertendo su materia già decisa e, soprattutto, su materia in ordine alla quale si è già formato il giudicato penale, non può essere suscettibile di valutazione, e quindi va respinta.
Il secondo argomento che mi induce ad essere contrario, con molto rispetto, alla proposta dell'Ufficio di Presidenza della Camera e coerente con l'orientamento che avevamo espresso su richiesta di parere sta nel fatto che, in sostanza, si è aggirato l'ostacolo pronunciandosi sull'insindacabilità sulla sentenza civile per risarcimento di danni che consegue al passaggio in giudicato della sentenza penale, il che è francamente paradossale. Non è insindacabile, perché si è formato il giudicato, il giudicato penale, non è insindacabile il reato; diventa sindacabile la decisione del giudice civile in materia di quantum, e non in materia di an.
È evidente che un giudizio del genere è destinato a concludersi con una soccombenza preoccupante della Camera dei deputati, che si vede costretta non a difendere la libera volontà parlamentare, ma una stortura di carattere giuridico e di carattere costituzionale.
Ecco perché invito l'Assemblea a dissentire rispetto alla pronuncia dell'Ufficio di Presidenza esprimendo un voto contrario.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Reggio Calabria - seconda sezione civile.
(È approvata).
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