ad adottare disposizioni che recepiscano le determinazioni del Consiglio di Stato nella parte che riguarda la soppressione delle competenze infermieristico-sanitarie degli iscritti all'Albo dei dottori, salvaguardando la figura professionale dello zoonomo ed in definitiva l'intero impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
ad assumere tempestive iniziative, anche di carattere legislativo, affinché sia disposto che nell'anno 2005 il servizio di leva cessi anticipatamente, e comunque non oltre il 30 giugno del medesimo anno, salva diversa volontà degli interessati.
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 è stata modificata la disciplina degli ordinamenti professionali e delle prove per il superamento dell'esame di stato al fine di introdurre all'interno degli Ordini stessi delle nuove figure professionali istituite dalla riforma universitaria nella parte relativa alle lauree triennali e specialistiche. Tale processo di modifica avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli organi direttivi degli Ordini professionali;
in relazione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali la Commissione Rossi, incaricata di procedere alla stesura di quello che sarebbe divenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ha delineato una figura professionale nuova con un nuovo titolo, 10 zoonomo e competenze non solo tecniche ma anche mediche o paramediche;
ai lavori della Commissione Rossi, non hanno partecipato i rappresentanti dei Veterinari, cui l'ordinamento riserva le competenze mediche in ambito di sanità animale, i quali hanno segnalato nel maggio 2001 le antinomie del decreto al Consiglio di Stato; il Consiglio, in ambito consultivo, ha invitato l'amministrazione «a rivedere accuratamente le indicazioni delle competenze attribuite nel testo, dato che in alcuni casi - ad esempio, per quanto riguarda la professione di zoonomo - appare evidente che agli iscritti a tale albo sono state attribuite competenze che sembrano piuttosto appartenere ai veterinari»;
ritenute insufficienti le modifiche apportate, l'Ordine dei veterinari è ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato sia per eccesso di delega (la creazione di un nuova professione) sia per l'attribuzione a questa figura di compiti propri dei veterinari;
con sentenza n. 1233 del 2005 il Consiglio di Stato ha accolto in toto le richieste formulate in primo grado, per cui sono stati annullati ex tunc sia il settore zoonomi nella sezione B dell'Albo, sia la qualifica stessa di zoonomo, sia le competenze mediche veterinarie che erano state estese anche agli iscritti della sezione A dell'Albo;
i numerosi zoonomi già abilitati hanno subito con la sentenza un danno professionale grave e difficilmente riparabile, poiché se può ritenersi corretta la soppressione delle loro competenze infermieristico-sanitarie, non può invece essere accettabile sopprimere nella sua interezza la figura di zoonomo, in quanto la stessa è l'unico sbocco possibile per i laureati in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
(7-00609)«Perlini, Marras».
premesso che:
il primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226, stabilisce che: «Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1o gennaio 2005»;
il secondo periodo del medesimo articolo dispone, tuttavia, che «Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985»;
ai sensi delle citate disposizioni, pertanto, le chiamate alla leva sono proseguite anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge, fino alla fine del 2004, nei confronti dei soggetti nati entro il 1985;
tali soggetti sono stati obiettivamente penalizzati sia nei confronti di coloro che hanno avuto la fortuna di nascere anche un solo giorno dopo il 31 dicembre 1985 sia rispetto a coloro che, potendo rinviare la chiamata alla leva motivi di studio, nell'anno 2004, di fatto, sono stati definitivamente esonerati dallo svolgimento del servizio;
al fine di attenuare tale sperequazione, risulta rispondente a criteri di equità disporre che il servizio di tali soggetti cessi anticipatamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2005, salva diversa volontà degli interessati;
considerato che tale anticipazione non appare compromettere la funzionalità delle strutture interessate, in quanto, da un lato, il numero dei soggetti che beneficerebbe della cessazione anticipata risulterebbe limitatissimo e, dall'altro lato, la riduzione della durata del servizio rispetto a quella attualmente vigente sarebbe circoscritta al massimo a pochi mesi,
(7-00608)
«Ramponi».