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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Zorzato, ha facoltà di svolgere la relazione.
MARINO ZORZATO, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento recante la conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2005 è già stato esaminato in sede referente dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame in prima lettura da parte della Camera.
Il testo ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame da parte del Senato, in aggiunta a quelle già apportate dalla Camera. In particolare, il Senato ha modificato il comma 9 dell'articolo 1, prevedendone una formulazione che ripristina, sia pure parzialmente, il testo originario del decreto.
In occasione della discussione del provvedimento alla Camera, era stato approvato un emendamento, con il parere contrario della Commissione bilancio e del Governo, soppressivo del secondo periodo del comma 9, il quale prevedeva che le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine, disposto
dallo stesso comma, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovessero essere riservate allo Stato per concorrere al finanziamento del rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Il parere contrario della Commissione bilancio si fondava sul mancato coordinamento tra la modifica apportata al comma 9 dall'emendamento soppressivo del secondo periodo e la formulazione del comma 3, il quale prevede che le risorse assicurate dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine siano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza, si escludevano le regioni a statuto speciale e le province autonome dal concorso al reperimento delle maggiori entrate, allo stesso tempo includendo i medesimi enti territoriali nel riparto delle risorse acquisite, ai sensi del comma 2.
Con la modifica apportata dal Senato, la disposizione torna a prevedere che le maggiori entrate riscosse nelle regioni a statuto speciale siano riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. È stato poi aggiunto un ulteriore periodo che prevede che le maggiori entrate riscosse nelle province di Trento e di Bolzano siano devolute alle stesse province nei modi e nei termini previsti dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Per evidenti ragioni di coordinamento, è stata soppressa la previsione, di cui al comma 3, che destinava anche alle province di Trento e di Bolzano le risorse stanziate al comma 2 per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale.
Le modifiche apportate ai commi 3 e 9 dell'articolo 1 del decreto, alle quali si è fatto riferimento, sembrano idonee a superare i profili problematici di carattere finanziario che avevano indotto la Commissione bilancio a pronunciarsi negativamente sull'emendamento approvato in Assemblea alla Camera, in quanto diretto ad assicurare il coordinamento tra le norme volte ad assicurare le maggiori entrate e quelle dirette a stabilire i criteri per la loro assegnazione.
Durante l'esame del provvedimento al Senato, è stato poi aggiunto il comma 3-ter, che sostituisce il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Tale comma 148 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, i trattamenti economici previdenziali di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale siano dovuti secondo le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori dell'industria. In sostanza, il regime applicato ai lavoratori del comparto del trasporto pubblico locale risulta assimilato a quello, meno favorevole, dei lavoratori dell'industria. Nella legge finanziaria per il 2005 all'inserimento di tale disposizione erano attribuiti effetti di miglioramento dei saldi.
Il medesimo comma 148 prevede, inoltre, che i trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore dell'industria, o in ogni caso diversi dagli stessi, dovessero essere considerati, fino all'entrata in vigore di un'eventuale e diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro. La modifica apportata dal Senato stabilisce invece che eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS per i lavoratori del settore dell'industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
In merito a quest'ultima disposizione il Governo ha chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, che la stessa non presenta profili problematici per quanto concerne la finanza pubblica.
Rilevo, infine, che nei pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione (Affari costituzionali) e dalla XI Commissione (Lavoro) non sono emersi particolari problemi.
Possiamo quindi procedere ad un rapido esame del provvedimento per la sua definitiva conversione in legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
STEFANO STEFANI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. Prendo atto che i deputati iscritti a parlare vi hanno rinunziato.
Dichiaro pertanto chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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