Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 614 del 19/4/2005
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Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5650-B) (ore 16,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5650-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Ghedini, ha facoltà di svolgere la relazione.

NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico, anche perché del provvedimento in esame abbiamo già avuto modo di occuparci quando l'abbiamo approvato in prima lettura, straordinariamente all'unanimità.
Si tratta di dar corso a due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa Camera aveva approvato con modifiche il disegno di legge di conversione presentato dal Governo, ritengo adeguandolo in maniera eccellente ai precisi dettati delle menzionate decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Le modifiche apportate dal Senato, per una parte, sono da condividere e, per un'altra parte, suscitano marcate perplessità. Infatti, da un lato, esse si pongono al di fuori del decreto-legge e, dall'altro, tendono a complicarne le finalità.
In particolare, devo segnalare ai colleghi che il Senato avrebbe reintrodotto l'impossibilità per il difensore di impugnare le sentenze contumaciali ogni qual volta questi non sia munito di specifico mandato.
Questa previsione è stata eliminata dal codice di procedura nel 1999, perché tendeva a fare in modo che le categorie più deboli fossero meno tutelate. Dunque, reintrodurre oggi una modifica siffatta, lungi dal comportare un miglioramento effettivo della macchina giustizia, determinerebbe soltanto una diminuzione delle


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garanzie per coloro che non sono difesi da un difensore di fiducia (ciò accadeva nella pratica).
La Camera, inoltre, aveva previsto che, nell'ipotesi della restituzione nel termine, il giudice dell'impugnazione rimettesse direttamente gli atti al giudice competente, per evitare perdita di tempo. Il Senato ha ritenuto di eliminare questa previsione, temendo effetti dilatori. Per la verità, accade esattamente il contrario, vale a dire si abbreviano i tempi del processo.
È stata poi eliminata la possibilità di notificare direttamente al difensore attraverso i mezzi telematici. Francamente, questo è poco comprensibile. Inoltre, è stato ritenuto farraginoso il sistema che prevede per il difensore la possibilità di rifiutare la notifica, quando attesti il venir meno di quel rapporto diretto, dimenticando che la Camera aveva introdotto tale previsione per dar seguito ad una decisione del 1994 della Corte costituzionale.
Credo che le modifiche correttive che la Commissione ha introdotto, mantenendo solo in parte il testo approvato dal Senato, siano assolutamente doverose per far sì che questo decreto-legge sia rispettoso delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei dettati della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STEFANO STEFANI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che gli onorevoli Fanfani e Bonito, iscritti a parlare, vi hanno rinunziato.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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