Allegato B
Seduta n. 613 del 18/4/2005


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ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera
premesso che:
dal 1o gennaio 2005, con la fine dell'Accordo multifibre sui tessili e l'abbigliamento, non sono più in vigore i limiti quantitativi all'importazione di prodotti tessili originari dei Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio;
in alcuni settori manufatturieri, già liberalizzati, le esportazioni cinesi verso l'Europa sarebbero più che triplicate, in volume, mentre i rispettivi prezzi sarebbero crollati del 75 per cento;
le esportazioni cinesi rappresentano oggi il 20 per cento del settore tessile a livello mondiale e potrebbero arrivare al 50 per cento nei prossimi cinque anni;
questa alterazione delle dinamiche del commercio internazionale sono anche frutto delle particolari condizioni socio-economiche delle imprese coinvolte;
le ditte dell'estremo oriente, infatti, oltre al basso costo della manodopera, possono sfruttare anche il «far west» legislativo in campo ambientale e impiegare sostanze vietate, soprattutto durante la tintura ed il fissaggio del tessuto, che possono creare, come già successo per i coloranti azoici che emanavano ammine aromatiche talvolta cancerogene, seri problemi per la salute;
il settore tessile e abbigliamento dell'Europa allargata totalizza 2,5 milioni di addetti in 170.000 aziende, di cui ben 570.000 in Italia, occupati in 68 mila imprese;
il 6 aprile 2005 la Commissione europea sul tessile cinese ha approvato le linee guida contenenti le regole e le procedure per un'eventuale via libera alle clausole di salvaguardia, volte a contenere le massicce importazioni del tessile-abbigliamento cinese in Europa;
la Commissione europea è in attesa di conoscere i dati aggiornati delle importazioni di dodici categorie di prodotti tessili dalla Cina per decidere sull'adozione delle misure di salvaguardia;

impegna il Governo:

a sostenere, presso le istituzioni comunitarie, l'urgente necessità di adottare procedure celeri sia nell'accertamento delle violazioni delle regole contenute nelle predette linee guida inerenti alle clausole di salvaguardia, sia nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
ad impegnarsi affinché sia resa obbligatoria in breve tempo l'etichettatura delle merci che entrano nel mercato europeo per assicurare una maggiore trasparenza e un miglior controllo riguardo all'origine dei prodotti (cosiddetta «tracciabilità»);
a sollecitare i Paesi membri e la Commissione europea ad un efficace e continuo monitoraggio in tempo reale delle importazioni extracomunitarie, sia in termini di quantità che di prezzi, considerando, altresì, l'opportunità di dotare le dogane di strumenti tecnologici idonei al controllo qualitativo delle stesse, al fine di individuare la presenza di sostanze vietate per legge e pericolose per la salute pubblica;
ad intraprendere ogni utile iniziativa in sede europea per far adottare, in tutti i Paesi (e quindi anche in Cina), i principali standard di tutela del lavoro e dei lavoratori e, più in generale, perché ci si adoperi per assicurare uno sviluppo sostenibile sulla base della reciprocità nel rispetto delle più elementari norme sociali ed ambientali;
a sostenere, presso le istituzioni comunitarie, l'opportunità di valutare il possibile impiego dei fondi strutturali dell'Unione


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europea per processi di riconversione delle imprese del settore tessile
(1-00444) «D'Agrò, Volontè».

La Camera
premesso che:
la pesante crisi che sta investendo il settore del tessile e dell'abbigliamento di tutti i Paesi dell'Unione Europea è l'effetto collaterale dell'apertura dei mercati alla Cina;
la liberalizzazione del mercato per poter essere effettiva e vantaggiosa per tutti deve presupporre l'applicazione delle medesime regole per tutti i partecipanti, soprattutto per quanto riguarda la disciplina del lavoro, dei diritti dei lavoratori e del lavoro minorile;
la forte penalizzazione del tessile ha toccato principalmente gli imprenditori italiani, nonché qualità e prestigio del made in Italy, evidenziando l'assenza di un'adeguata tutela dei nostri prodotti e della loro etichettatura a livello comunitario;
un'adeguata forma di tutela è ravvisabile nell'istituzione del marchio made in Italy che renda facilmente identificabile ad ogni acquirente l'origine italiana al 100 per cento e che garantisca che tutte le fasi della filiera si siano svolte in Italia;
l'introduzione della denominazione d'origine «paneuromed», relativamente alle merci provenienti dai Paesi del Mediterraneo fuori dall'Unione europea, e del made in, per identificare i prodotti del tessile e dell'abbigliamento provenienti dall'esterno dell'Unione europea, così come proposto dal Commissario Mandelson, potrebbe, in realtà, penalizzare ulteriormente la riconoscibilità del nostro made in;
le imprese italiane rifiutano l'introduzione di un marchio paneuromed e di un marchio made in che penalizzino la riconoscibilità dei nostri prodotti;

impegna il Governo:

a continuare la politica finora intrapresa e ad attivarsi affinché venga potenziato il sistema dei controlli doganali, in modo da acquisire ogni eventuale informazione su tutti i tipi di turbativa del mercato italiano ed europeo.
(1-00445) «La Russa, Butti, Menia».

Risoluzione in Commissione:

La VI Commissione,
premesso che:
è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la legge comunitaria per il 2005 (A.S. 2742 - A.C. 5179), definitivamente approvata il 13 aprile 2005, che all'articolo 9 reca la disciplina repressiva degli abusi di mercato finanziario in attuazione della direttiva 2003/6/CE;
viene, fra l'altro, introdotto nel Testo unico della finanza il nuovo articolo 187-octies (Poteri della CONSOB), che al comma 4, lettera e), stabilisce quanto segue: «La CONSOB può altresì:... e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994»;
l'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sul suo esercizio, dispone che nulla osta, allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro fra più autorità competenti per la vigilanza sulle istituzioni finanziarie e comunque incaricate di vigilare sul mercato finanziario;
considerato che è opinione da tutti condivisa che la sollecita operatività della suddetta misura, che rappresenta un diritto e una responsabilità della CONSOB, è essenziale per la tutela del risparmio e per la disciplina del mercato finanziario,


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impegna il Governo

a far sì che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entro un mese dall'entrata in vigore della legge comunitaria per il 2005, adotti una deliberazione che modifichi con effetto immediato quella precedente del 29 marzo 1994, in materia di disciplina della Centrale dei rischi, della Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, lettera e), della stessa legge comunitaria per il 2005, nel senso di attribuire alla CONSOB l'accesso diretto alla Centrale dei rischi per via telematica sotto la propria esclusiva responsabilità, senza oneri per la Commissione aggiuntivi a quelli del collegamento.
(7-00606) «Benvenuto, Agostini, Lettieri, Fluvi, Cennamo, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti».