...
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Per le produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le aziende che subiscono una diminuzione del reddito pari almeno al 30 per cento. Per accedere ai benefici degli interventi di cui al comma 2 e al comma 3, l'imprenditore agricolo deve inoltrare richiesta alle regioni (ovvero all'Agea). L'autorità competente per i controlli verifica i requisiti anche basandosi sui dati della rete RICA di contabilità delle aziende agricole.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1 possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali.
3. Gli oneri finanziari relativi a mutui e prestiti contratti da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile le cui produzioni sono colpite da gravi crisi di mercato restano a carico del bilancio dello Stato; con apposito decreto il Ministro
dell'economia e delle finanze definisce le modalità e i tempi di restituzione di detti oneri a favore del sistema bancario.
01. 01. Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Lumia.
Sopprimere il comma 1.
1. 6. Vascon, Cè.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il comma 7 è soppresso.
1. 79. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: può operare, anche con le seguenti: non può operare.
1. 126. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: operare, anche con le seguenti: attuare, unicamente.
1. 80. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire la parola: operare con la seguente: proporre.
1. 118. Vascon, Cè.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere la parola: anche.
1. 75. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire la parola: anche con la seguente: solo.
1. 119. Vascon, Cè.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: di conduttori agricoli, operanti in zone classificate come svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, il cui reddito netto si sia ridotto di almeno il 10 per cento annuo negli ultimi tre anni.
1. 81. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: di conduttori agricoli, operanti in zone montane, il cui reddito netto si sia ridotto di almeno il 10 per cento annuo negli ultimi tre anni.
1. 82. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: di produzioni agricole colpite da crisi di mercato con le seguenti: di conduttori agricoli il cui reddito netto si sia ridotto di almeno il 10 per cento annuo negli ultimi tre anni.
1. 74. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.
1. 7. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: intendendo per esse tutte le produzioni incluse nell'elenco di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, i cui corsi di mercato abbiano determinato per i conduttori agricoli interessati, una riduzione del loro reddito netto in misura non inferiore al 10 per cento annuo negli ultimi tre anni.
1. 77. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: incluse quelle ottenute dalle imprese operanti nei territori dei comuni interessati dall'epidemia di influenza aviaria.
1. 83. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: incluse quelle ottenute dalle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Lombardia nel mese di settembre 2004.
1. 84. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: incluse quelle relative alle imprese viticole, maidicole e castanicole colpite, rispettivamente, da attacchi di flavescenza dorata, diabrotica e driocosmus kuriphylus.
1. 85. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: incluse quelle ottenute da imprese agricole operanti in aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora.
1. 86. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purché classificate come svantaggiate.
1. 8. Vascon.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: da inserire all'interno con le seguenti: da condurre all'esterno.
1. 124. Vascon.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: del progetto speciale di cui al comma 7 con le seguenti: di specifici progetti definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e Bolzano.
1. 76. Vascon.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su richiesta delle regioni interessate, è dichiarato lo stato di crisi di mercato per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per i quali gli imprenditori agricoli abbiano subito la riduzione del reddito medio annuale del trenta per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente. L'operatività del predetto decreto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.
1-ter. Per l'anno 2005, a favore degli imprenditori agricoli, iscritti nelle relative gestioni previdenziali, per i quali, nel corso del 2004, il reddito medio annuale, calcolato come differenza tra il volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'ammontare degli acquisti registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è risultato inferiore almeno del trenta per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente è concesso, a domanda, l'esonero parziale, nella misura del cinquanta per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.
1-quater. L'ISMEA, su istanza dei soggetti di cui al comma 1-ter, può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a lungo termine, per la ristrutturazione del debito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Ai medesimi soggetti sono, altresì, prorogate, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2004, le scadenze delle rate delle operazioni creditizie poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Le istanze di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater devono essere corredate dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la sussistenza delle predette condizioni di reddito.
1-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1-ter ed 1-quater la dotazione finanziaria di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» è incrementata di cento milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 123. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Lumia.
All'emendamento 1.100, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: dello stanziamento massimo fino alla fine del comma, con le seguenti: delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.
Conseguentemente, al comma 1-ter, sostituire le parole: nell'ambito delle con le seguenti: a valere sulle.
0. 1. 100. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del trenta per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concesso alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito dello stanziamento massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006, l'esonero parziale, nella misura del cinquanta per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 10 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005 - 2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola.
1. 100. Misuraca, Losurdo, Grillo, Mauro.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali sia stata rilevata una riduzione dei redditi derivanti da attività agricola in un anno di riferimento rispetto alla media dei tre anni precedenti.
1-ter. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, a favore degli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano subito una perdita del volume d'affari relativo all'attività agricola in un anno, pari almeno al 30 per cento della media del triennio precedente quello di riferimento, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali, propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data del decreto di cui al comma 1-bis, nella misura del 50 per cento. A favore degli stessi soggetti sono prorogate, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario.
1-quater. Ai medesimi soggetti è concessa altresì, a domanda, la riduzione della base imponibile, nell'anno di riferimento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento.
*1. 53. Marcora, Ria, Ruggieri, Potenza, Burtone, Lettieri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali sia stata rilevata una riduzione dei redditi derivanti da attività agricola in un anno di riferimento rispetto alla media dei tre anni precedenti.
1-ter. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, a favore degli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano subito una perdita del volume d'affari relativo all'attività agricola in un anno, pari almeno al 30 per cento della media del triennio precedente quello di riferimento, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali, propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data del decreto di cui al comma 1-bis, nella misura del 50 per cento. A favore degli stessi soggetti sono prorogate, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario.
1-quater. Ai medesimi soggetti è concessa altresì, a domanda, la riduzione della base imponibile, nell'anno di riferimento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento.
*1. 73. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Preda, Sedioli, Stramaccioni, Lumia.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del 30 per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1-bis, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.
1-quater. Per l'anno 2005 per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono state colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1-bis, è disposta la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario, nonché dei versamenti previdenziali e fiscali dovuti.
**1. 27. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del 30 per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1-bis, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.
1-quater. Per l'anno 2005 per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono state colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1-bis, è disposta la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario, nonché dei versamenti previdenziali e fiscali dovuti.
**1. 51. Preda, Sedioli, Franci, Marcora.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a dichiarare lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti del settore ortofrutticolo riscontrato secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e ad attivare le azioni e gli interventi previsti dallo stesso al sostegno delle produzioni interessate.
1-ter. A favore degli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui produzioni risultino colpite dalla grave crisi di mercato si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del suddetto articolo 5, comma 2, è determinato nella misura dell'80 per cento e la percentuale dell'esonero parziale del pagamento dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è fissata nella misura del 50 per cento.
1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 50. Rossiello, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Piano nazionale di intervento per l'ortofrutta, per l'attuazione del quale è disposta la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rivolto a favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione ed il rinnovamento tecnologico per le aziende del settore, nonché a promuovere l'associazionismo e la cooperazione agricola.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per una somma pari a 30 milioni di euro e per una somma pari a 5 milioni di euro ciascuno degli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 64. Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Lumia.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e di favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni interessati dall'epidemia di influenza aviaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
1. 88. Vascon.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende
viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:
a) euro 7 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 2 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;
c) euro 1 milione per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.
3-ter. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
1. 89. Vascon.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Lombardia nel mese di settembre 2004 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive. Le suddette risorse sono trasferite alla Regione Lombardia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui al presente comma ed in misura proporzionale al danno da essi subito. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
1. 90. Vascon.
Sopprimere il comma 2.
1. 91. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali con le seguenti: rafforzamento degli interventi a sostegno delle attività di allevamento da parte.
1. 92. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali con le seguenti: potenziamento delle attività istituzionali a sostegno dell'allevamento equino da parte.
1. 93. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: completamento ed il potenziamento infrastrutturale con la seguente: potenziamento.
1. 94. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un contributo aggiungere la seguente: straordinario.
1. 95. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600 mila euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 71. Masini, Misuraca, Marinello, De Laurentiis, Losurdo, Vascon, Mauro.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2005 con le seguenti: 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
1. 96. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2005 con le seguenti: 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
1. 97. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
1. 98. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
1. 99. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dei quali almeno i due terzi da destinare al rafforzamento degli interventi a sostegno delle attività di allevamento.
1. 106. Vascon.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 600 mila euro destinati a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni.
1. 52. Marcora, Rava, Rossiello, Ria, Ruggeri, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Preda, Sedioli, Potenza, Burtone, Lettieri.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, all'attuazione di misure a sostegno delle attività di allevamento equino.
1. 10. Vascon.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'UNIRE è tenuta ad effettuare le operazioni di completamento e di potenziamento di cui al presente comma entro e non oltre il 31 dicembre 2005. Eventuali residui risultanti dalla rendicontazione delle spese per gli interventi di cui al presente comma sono riversati nel fondo investimenti di cui al secondo periodo.
1. 107. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Per il finanziamento degli interventi aggiungere le seguenti: necessari al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonché degli interventi.
1. 108. Vascon.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di soccorso nelle con le seguenti: in favore delle.
1. 109. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di soccorso con le seguenti: di ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali.
1. 110. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nelle aree agricole fino a: 8 agosto 2002, n. 178 con le seguenti: nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e del relativo cofinanziamento regionale.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalità operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.
1. 32. Misuraca, Losurdo, Grillo, Marinello, Giuseppe Gianni, Mauro, Lumia.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nelle aree agricole fino a: carico delle quote con le seguenti: nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata a
concedere anticipazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sull'importo.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti l'equivalente delle anticipazioni erogate ai sensi del comma 3 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, che sono a carico del bilancio dello Stato. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle anticipazioni richieste ed erogate ai sensi del comma 3. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
3-ter. All'onere di cui ai commi 3 e 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 59. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Lumia.
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: colpite aggiungere le seguenti: dall'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia di influenza aviaria, nonché.
1. 111. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: avversità atmosferiche, aggiungere le seguenti: incluse quelle.
1. 112. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , già dichiarate fino a: allora vigente.
1. 113. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: allora vigente, aggiungere le seguenti: nonché dagli effetti di emergenze sanitarie.
1. 114. Vascon.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dispongono di contributi pluriennali con le seguenti: sono autorizzate ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle somme stanziate come limiti d'impegno pluriennali.
1. 33. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: La copertura finanziaria di detti contributi è a carico delle quote dei con le seguenti: Per ciascuna regione e provincia autonoma, l'entità di detti contributi è determinata a valere sui.
1. 11. Vascon.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere le seguenti parole: e del relativo cofinanziamento regionale.
1. 22. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Solo per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali relativi al 2004, in applicazione dell'articolo
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 4, comma 20, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le aziende, per le quali è riconosciuto lo stato di crisi di mercato, è ammesso lo slittamento al 30 novembre 2005.
1. 47. Rossiello, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.
Al comma 3-bis, sostituire le parole: articolo 1, comma 3, lettere b) e c) con le seguenti: articolo 15, comma 2.
0. 1. 25. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1.25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 120 milioni.
Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole da: dello stanziamento fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
0. 1. 25. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori -, è aumentata di 100 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. 25. Misuraca, Losurdo, Grillo, Marinello, Mauro.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese agricole che a causa delle ricorrenti calamità naturali succedutesi negli ultimi cinque anni, già riconosciute con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e non ancora finanziate, sono concessi, nell'ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a tasso agevolato a venticinque anni, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse.
1. 26. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire con immediatezza la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che abbiano subito danni a carattere eccezionale comunque non inferiori al 60 per cento della produzione lorda vendibile aziendale a causa degli eventi avversi già dichiarati a partire dall'anno 2003 dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della normativa sul fondo di solidarietà nazionale e ancora non finanziati, alla data di pubblicazione della presente disposizione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa sono concessi, nell'ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, contributi in conto capitale fino a euro 2.000 per ettaro,
elevabili a euro 5.000 per ettaro per le imprese agricole che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione. Non sono in ogni caso ammessi fenomeni di sovracompensazione del danno subito dalle singole imprese agricole.
1. 24. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1. 66. Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Lumia.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitività in termini di quantità e di qualità delle produzioni.
1. 65. Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Lumia.
(Approvato)
All'emendamento 1.105, sostituire le parole: gli squilibri termici con le seguenti: i territori delimitati dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.
0. 1. 105. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «Territori danneggiati dalla siccità» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli squilibri termici».
1. 105. Misuraca, Losurdo, Grillo, Giuseppe Gianni, Mauro, Lumia.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non più di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi».
1. 23. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere il comparto agricolo in Basilicata colpito dall'eccezionale ondata di maltempo dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005, è autorizzata la spesa straordinaria di 25 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma pari a 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 116. Molinari, Lettieri.
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
*1. 12. Vascon.
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
*1. 19. Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.
Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle stesse regioni e province autonome gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relative ai controlli di cui al presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al presente comma, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.
1. 13. Vascon.
Subemendamento all'emendamento 1.103.
Al capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole «undici dirigenti di seconda fascia» con le seguenti: «fino a undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter».
Conseguentemente, al medesimo comma 4-bis sostituire i periodi dal terso fino alla fine, con il seguente comma:
«4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 100.000 per l'anno 2005 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, a modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria».
0. 1. 103. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1.103, alla parte consequenziale, comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: undici dirigenti di seconda fascia con le seguenti: fino a undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter.
Conseguentemente, al medesimo comma 4-bis, sostituire i periodi dal terzo al quinto, con il seguente comma:
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 100.000 per l'anno 2005, euro 1.000.000 per l'anno 2006 ed euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Per la relativa copertura, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, a modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria.
0. 1. 103. 1. La Commissione.
Al comma 4, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
«1-bis. L'Agecontrol S.p.a., avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 1 ed i controlli di qualità svolti dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tal fine l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere undici dirigenti di seconda fascia. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 100.000 per l'anno 2005, euro 1.000.000 per l'anno 2006 ed euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Per la relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, a modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica
dirigenziale ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria.
1. 103. Misuraca, Losurdo, Grillo, Mauro.
(Approvato)
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: L'Agecontrol S.p.a. aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, nel rispetto delle disposizioni da queste dettate,
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1. 120. Vascon.
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: L'Agecontrol S.p.a. aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, nel rispetto delle disposizioni da queste dettate,
1. 125. Vascon.
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: effettua i controlli di qualità aggiungere le seguenti: , sia per l'esportazione che per il mercato interno,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.
1. 101. Misuraca, Losurdo, Grillo, Mauro.
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: effettua i controlli di qualità aggiungere le seguenti: , sia per l'esportazione che per il mercato interno,
*1. 28. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: effettua i controlli di qualità aggiungere le seguenti: , sia per l'esportazione che per il mercato interno,
*1. 58. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Lumia.
Sopprimere il comma 5.
1. 121. Vascon.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione.
1. 122. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) fronteggiare la crisi dell'ortofrutta, dell'uva, del ficodindia».
6-ter. A decorrere dall'anno 2005, per gli interventi di cui al medesimo articolo 137, lettere a), b) e b-bis), è assegnato un ulteriore limite di impegno di 25 milioni di euro della durata di quindici anni.
6-quater. All'onere di cui al comma 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 44. Finocchiaro, Lumia, Burtone, Enzo Bianco.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli dell'ortofrutta, dell'uva e del ficodindia, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, colpiti dalla crisi verificatasi nel corso del 2004, per l'esercizio fiscale 2004, sono sospesi fino al 31 dicembre 2006.
6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 43. Lumia, Finocchiaro, Burtone, Enzo Bianco.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un piano nazionale di intervento per l'ortofrutta, per l'attuazione del quale è disposta la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rivolto a favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione ed il rinnovamento tecnologico per le aziende del settore, nonché a promuovere l'associazionismo e la cooperazione agricola.
1. 55. Marcora, Rava, Ria, Ruggieri, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Preda, Sedioli, Potenza, Burtone, Lettieri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono incrementate, per l'anno 2004, di 30 milioni di euro.
1. 54. Marcora, Rava, Ria, Ruggieri, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Preda, Sedioli, Potenza, Burtone, Lettieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del trenta per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Ai medesimi imprenditori
è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
3. L'operatività del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.
1. 0100. Misuraca, Losurdo, Grillo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). -1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del trenta per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Ai medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
1. 0101. Misuraca, Losurdo, Grillo, Mauro.
All'articolo 1-bis dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
0. 1. 0102. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 0102, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: su beni immobili fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: agricoli su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca.
0. 1. 0102. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali). - 1. All'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «venti rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta rate trimestrali».
2. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».
3. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono concessi nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa, contributi in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
4. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
5. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda viene esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. Quest'ultima può essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato responsabile della sede provinciale INPS, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata. La presentazione, davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli.
1. 0102. Misuraca, Losurdo, Grillo, Mauro.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali). - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 22, le parole: «fino a venti rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quaranta rate trimestrali»;
b) al comma 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, per sanzioni e per somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni»;
c) al comma 24, le parole: «30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono concessi finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di interesse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
utilizzazione di 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite all'ISMEA dall'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. 026. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Lumia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 22, le parole: «fino a venti rate trimestrali costanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta rate trimestrali costanti»;
b) al comma 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
1. 027. Rossiello, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 22, le parole: «fino a venti rate trimestrali costanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quaranta rate trimestrali costanti»;
b) al comma 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
1. 028. Rossiello, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. A favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile colpiti da calamità naturali e avversità atmosferiche verificatesi nelle ultime cinque annate agrarie e che abbiano subito almeno due eventi che abbiano dato diritto all'accesso alle provvidenze previste dalle lettere a), b), c), d), d-bis), del comma 2 dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso per far fronte al pagamento di rate di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, poste in essere prima del 1o gennaio 2005.
2. Sui finanziamenti di cui al comma 1, con un limite fino a 300.000 euro di passività da estinguere, viene accordato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un contributo in conto capitale, equivalente al concorso del pagamento degli interessi su quindici annualità di ammortamento e di due annualità di preammortamento, nonché su ventiquattro mesi al massimo quale periodo di differimento intercorrente tra la scadenza delle rate e la scadenza del provvedimento di concessione, annualità queste, a valere sul fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Le concessioni delle provvidenze di cui al comma 2 sono subordinate alla completa estinzione delle rate oggetto dei finanziamenti di cui al comma 1.
1. 08. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - Ai fini della revisione e dell'aggiornamento annuale degli studi di settore nella filiera agro-alimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, dal 1o luglio 2005 è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine di tali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicarlo nell'etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all'origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
1. 029. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi, Lumia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli). - 1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore, o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
1. 022. Marcora, Rava, Rossiello, Ria, Ruggieri, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Preda, Sedioli, Potenza, Burtone, Lettieri, Ruzzante.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Obbligo di esposizione dei prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli). - 1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
*1. 023. Marcora, Ria, Ruggieri, Potenza, Burtone, Lettieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Obbligo di esposizione dei prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli). - 1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti
di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
*1. 025. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Preda, Sedioli, Stramaccioni, Lumia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore ortofrutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà di prodotti è concesso ai produttori agricoli, singoli ed associati, un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di euro 30 milioni per ciascun degli anni 2005, 2006, 2007, a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 024. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Lumia, Nicola Rossi, Lumia.
Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: Il mancato rispetto con le seguenti: L'inosservanza.
2. 122. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: comporta l'applicazione di con le seguenti: è punito con.
2. 123. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: commisurata con le seguenti: in proporzione.
2. 124. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: eventualmente con la seguente: effettivamente.
2. 121. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
2. 125. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: ripetute violazioni con le seguenti: reiterata violazione.
2. 127. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola: ripetute con la seguente: reiterate.
2. 126. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: ripetute violazioni aggiungere le seguenti: passate in giudicato.
2. 72. Vascon, Cè.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: ripetute violazioni aggiungere le seguenti: accertate definitivamente.
2. 71. Vascon, Cè.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: ripetute violazioni aggiungere la seguente: accertate.
2. 120. Vascon.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: ripetute violazioni aggiungere le seguenti: non opposte.
2. 73. Vascon, Cè.
Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sopprimere le parole: da parte dell'acquirente.
2. 128. Vascon.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: In caso di mancata corrispondenza fino a: si applica con le seguenti: La non coincidenza tra i quantitativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di.
2. 130. Vascon.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: mancata corrispondenza con le seguenti: non coincidenza.
2. 129. Vascon.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
2. 131. Vascon.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
2. 76. Vascon, Cè.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
2. 75. Vascon, Cè.
Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
2. 74. Vascon, Cè.
Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: si applica con le seguenti: Il mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione comporta l'applicazione di.
2. 132. Vascon.
Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: per ogni giorno di ritardo con le seguenti: più 100 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza del 31 maggio.
2. 133. Vascon.
Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: per ogni giorno di ritardo con le seguenti: più 50 euro per ogni giorno di ritardo successivo al primo.
2. 135. Vascon
Al comma 2, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: per ogni giorno di ritardo con le seguenti: più 20 euro per ogni giorno di ritardo successivo al primo.
2. 134. Vascon.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai produttori di latte titolari di quota cui sono state riscontrate o
saranno riscontrate incomplete o mancate contabilizzazioni dei quantitativi di latte prodotti e commercializzati è sospesa l'erogazione del premio per i prodotti lattiero caseari e dei pagamenti supplementari di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003».
2. 108. Vascon, Cè.
Al comma 5, capoverso 2-bis, sostituire la parola: verifica con la seguente: accerta.
2. 138. Vascon.
Al comma 5, capoverso 2-bis, sostituire la parola: decurtato con la seguente: diminuito.
2. 137. Vascon.
Al comma 5, capoverso 2-bis, sostituire la parola: conseguentemente con la seguente: coerentemente.
2. 136. Vascon.
Al comma 5, capoverso 2-bis, sostituire le parole: ridetermina gli esuberi individuali ed il prelievo con le seguenti: procede ad una nuova determinazione degli esuberi individuali e del prelievo.
2. 139. Vascon.
Al comma 6, sostituire le parole: non ottemperi agli con le seguenti: non rispetta gli
2. 141. Vascon.
Al comma 6, sostituire le parole: è soggetto alla con le seguenti: è punito con la.
2. 142. Vascon.
Al comma 6, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.
2. 79. Vascon, Cè.
Al comma 6, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 4.000 euro.
2. 78. Vascon, Cè.
Al comma 6, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 6.000 euro.
2. 77. Vascon, Cè.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente. Le questioni di giurisdizione di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.
6-ter. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
2. 100. Misuraca, Losurdo, Grillo, Mauro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le questioni di giurisdizione di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.
2. 17. Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi, Lumia.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualsiasi contenzioso relativo alle disposizioni del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è impugnabile esclusivamente innanzi al giudice ordinario.
2. 107. Vascon, Cè.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I contenziosi amministrativi relativi alle disposizioni del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono impugnabili esclusivamente innanzi al giudice ordinario.
2. 80. Vascon, Cè.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 551 è soppresso.
*2. 14. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Lumia.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 551 è soppresso.
*2. 15. Marcora, Ria, Ruggieri, Potenza, Burtone, Lettieri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I provvedimenti amministrativi relativi a tutte le misure comunitarie sono impugnabili esclusivamente con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 103. Vascon, Cè.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ove riscontri fondati con le seguenti: nel caso disponga di provati.
3. 71. Vascon.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'intrasferibilità con le seguenti: la non trasferibilità.
3. 72. Vascon.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare con le seguenti: hanno facoltà di esercitare i diritti di opzione, di partecipare alle assemblee dei soci, ma non di effettuare.
3. 73. Vascon.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: che decide sull'opposizione con le seguenti: recante disposizioni sull'opposizione.
3. 74. Vascon.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso fino al 31 dicembre 2005 a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei cui territori le regioni abbiano dichiarato lo stato di grave crisi di mercato.
3. 08. Grillo, Misuraca, Marinello, Mauro, Giuseppe Gianni.