Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il capitolo 7635, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, reca le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1;
le disponibilità del Fondo unico per gli investimenti del medesimo Ministero (unità previsionale di base 1.2.10.2 - capitolo 7003) sono sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dalla normativa vigente oltre che agli interventi disposti dal comma 2 del medesimo articolo 1, i quali hanno natura di parte capitale;
le disposizioni dì cui al comma 3 dell'articolo 1 hanno carattere sostanzialmente interpretativo e non comportano alcuna innovazione per quanto concerne le caratteristiche dei limiti di impegno richiamati, i quali sono da intendere quali contributi pluriennali, per cui non si determina una dequalificazione della spesa;
il capitolo 1466, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, reca le risorse necessarie a far fronte agli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.10, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.32, 1.33, 1.43, 1.44, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.64, 1.73, 1.88, 1.89, 1.90, 1.92, 1.93, 1.94, 1.96, 1.97, 1.105, 1.106, 1.111, 1.113, 1.114, 1.116, 1.120, 1.121, 1.123, 2.80, 2.103 e sugli articoli aggiuntivi 01.01, 1.08, 1.026 e 3.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sull'emendamento 1.25, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 3-bis, sostituire le parole: articolo 1, comma 3, lettere b) e c) con le seguenti: articolo 15, comma 2.
sull'emendamento 1.103, con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: undici dirigenti di seconda fascia con le seguenti: fino a undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter.
Conseguentemente, al medesimo comma 4-bis sostituire i periodi dal terzo fino alla fine, con il seguente comma:
«4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 100.000 per l'anno 2005 e di euro 1.000.000 annuì a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria».
sull'emendamento 1.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: dello stanziamento massimo fino alla fine del comma, con le seguenti: delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.
Conseguentemente, al comma 1-ter, sostituire le parole: nell'ambito delle con le seguenti: a valere sulle.
sull'emendamento 1.0102, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.